Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali
                            Regolamento  della Legge sui territori interessati da pericoli naturali  (RLTPNat)  (dell’11 luglio 2017)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  Capitolo primo  Disposizioni generali  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  del  territorio  (di  seguito  Dipartimento)  è  competente  per  l’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Divisione  dell’ambiente  è  competente  per  la  concessione  di  sussidi  (art.  14  LTPNat)  sino  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Divisione delle costruzioni è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a  Informazione  (art. 3 e 4 LTPNat)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato  Capitolo secondo  Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali  Piano delle zone di pericolo  a) componenti  (art. 4 LTPNat)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  catasto  degli  eventi  conosciuti  è  costituito  dalla  descrizione  dei  fenomeni  naturali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  relazione  tecnica  descrive  i  pericoli  naturali  rilevati,  le  ricerche  eseguite  e  le  metodologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  carta  dei  pericoli  post  intervento  riporta  la  tipologia,  il  limite  e  il  grado  dei  potenziali  pericoli  b) tipologie di pericolo  (art. 4 LTPNat)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali:  spostamenti di terreno permanenti;  processi di crollo;  scivolamenti;  valanghe;  inondazioni;  colate di detrito;  erosioni di sponda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.  c) grado di pericolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 4 LTPNat)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi:  grado  elevato  (rosso):  di  regola  quando  le  persone  sono  in  pericolo  sia  all’interno,  sia  all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;  grado  medio  (blu):  di  regola  le  persone  sono  in  pericolo  all’esterno  degli  edifici,  ma  poco  o  niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione,  eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;  grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la  sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici;  grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio  la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una  concentrazione  di  persone  (scuole,  ospedali,  ecc.)  o  suscettibili  di  provocare  gravi  danni  (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.  d) procedura  (art. 5, 6 e 7 LTPNat)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale:  allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat);  cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat);  elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei  Modifica del PZP  (art. 10 LTPNat)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono   apprezzabili   i   mutamenti   della   situazione   che   implicano   segnatamente   la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare,  il  cambiamento  della  situazione  di  pericolo  a  seguito  dell’esecuzione  di  interventi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  PZP  è  inoltre  verificato  e  se  necessario  modificato  in  caso  di  mutamenti  nelle  direttive  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento.  Menzione  (art. 11 LTPNat)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La menzione avviene a cura della Sezione forestale.  Capitolo terzo  Gestione del rischio  Misure di gestione del rischio  (art. 12 LTPNat)  A dipendenza del rischio, possono essere adottate:  misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona  non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;  misure  tecniche  di  premunizione  e  di  risanamento,  quali  ad  esempio  la  costruzione,  la  manutenzione  straordinaria  e  il  ripristino  delle  opere  di  premunizione;  il  distacco  artificiale  di  grossi  quantitativi  di  materiale  pericolante  e  di  valanghe;  la  sistemazione  di  corsi  d’acqua;  la  regolazione degli specchi d’acqua;  misure  organizzative,  quali  ad  esempio  sistemi  di  monitoraggio  e  di  allarme,  definizione  di  piani di emergenza ed evacuazione;  decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti.  Commissione tecnica  (art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat)  Il  Dipartimento  istituisce  una  Commissione  tecnica,  col  compito  di  promuovere  le  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 14 LTPNat)  Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative  Capitolo quarto  Norme transitorie e finali  Entrata in vigore  Il  presente  regolamento  è  pubblicato,  unitamente  al  suo  allegato  di  modifica  di  atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  , 224.