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Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (701.510)

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Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (701.510)

Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali

Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (RLTPNat) (dell’11 luglio 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali Competenze
1 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione
2 La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a
3 La Divisione delle costruzioni è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a Informazione (art. 3 e 4 LTPNat)
1 Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di
2 Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato Capitolo secondo Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali Piano delle zone di pericolo a) componenti (art. 4 LTPNat)
1 Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali
2 La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.
3 La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.
4 La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie
5 La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli b) tipologie di pericolo (art. 4 LTPNat)
1 Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali: spostamenti di terreno permanenti; processi di crollo; scivolamenti; valanghe; inondazioni; colate di detrito; erosioni di sponda.
2 Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale. c) grado di pericolo
(art. 4 LTPNat)
1 I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi: grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti; grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici; grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici; grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).
2 Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione. d) procedura (art. 5, 6 e 7 LTPNat)
1 Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale: allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat); cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat); elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).
2 Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei Modifica del PZP (art. 10 LTPNat)
1 Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la
2 In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi
3 Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di
4 La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento. Menzione (art. 11 LTPNat)
1 L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di
2 La menzione avviene a cura della Sezione forestale. Capitolo terzo Gestione del rischio Misure di gestione del rischio (art. 12 LTPNat) A dipendenza del rischio, possono essere adottate: misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive; misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la regolazione degli specchi d’acqua; misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione; decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti. Commissione tecnica (art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat) Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le Finanziamento
(art. 14 LTPNat) Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative Capitolo quarto Norme transitorie e finali Entrata in vigore Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti
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2017 , 224.
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