Legge sulla pedagogia speciale
                            Legge  sulla pedagogia speciale  (del 15 dicembre 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  d e c r e t a :  Capitolo primo  Principi generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La presente legge ha lo scopo di:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            La  legge  si  applica  per  quei  provvedimenti  che  non  sono  già  disciplinati  dalla  legge  della scuola o da altre leggi speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 3
                            1  Lo  Stato  promuove  e  coordina  i  provvedimenti  di  pedagogia  speciale  con  iniziative  proprie  o  con  l’attribuzione  di  mandati  ai  prestatari  riconosciuti  che  svolgono  un’attività  prevista  dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del  Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri  servizi cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
Art. 4
                            I  bambini  e  i  giovani  residenti  in  Ticino,  con  bisogni  educativi  particolari,  beneficiano  dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione con l’autorità parentale
Art. 5
                            1  I detentori dell’autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi  particolari e alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  disaccordo,  l’autorità  parentale  sceglie  i  prestatari  e  decide  sulla  scolarizzazione  speciale (art. 7 lett. d), il Dipartimento sulle altre misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2, fatti salvi i casi su cui decide, l’autorità parentale può
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  Regolamento  stabilisce  la  procedura  di  monitoraggio  e  di  valutazione  da  seguire  in  caso  di  scelta  non  condivisa  sulla  scolarizzazione  speciale  e  di  decisione  finale  nei  casi  di  persistente  grave disaccordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento e gratuità delle misure
Art. 6
                            1  Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatari riconosciuti sono gratuite e i  costi sono a carico del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  in  cui  sia  necessario  garantire  i  trasporti,  il  Cantone  ne  assume  i  costi.  Sono  esclusi  i  costi supplementari generati dalla scelta dei prestatari a seguito di disaccordo di cui all’art. 5 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti,  per  gli  interventi  nelle  strutture  diurne  o  con  internato  e  per  le  attività  educative  esterne  organizzate dall’istituto scolastico.  Capitolo secondo  Provvedimenti  A. Generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure di pedagogia speciale
Art. 7
                            Le misure di pedagogia speciale sono:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione dell’offerta
Art. 8
                            1  I  provvedimenti  di  pedagogia  speciale  sono  suddivisi  in  misure  di  base  e  in  misure  supplementari   a   dipendenza   della   loro   durata,   intensità,   specializzazione   dell’operatore   e  incidenza sulla vita del bambino o del giovane.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  regolamento  definisce  i  criteri  per  la  suddivisione  e  l’applicazione  delle  misure  di  base  e  supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attribuzione delle misure
Art. 9
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  definisce  i  servizi  incaricati  della  valutazione,  della  decisione  e  dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I servizi preposti all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’attribuzione  delle  misure  supplementari  i  servizi  incaricati  di  valutare  i  bisogni  sono  distinti  dai prestatari.  B. Particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre forme di scolarizzazione
Art. 10
                            1  Qualora  le  condizioni  di  salute  dell’allievo  che  necessita  di  misure  di  pedagogia  speciale  rendano  impossibile  la  frequenza  scolastica,  queste  possono  essere  impartite  presso  il  domicilio dell’allievo in conformità dei disposti della legge della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prestazioni fuori Cantone
Art. 11
                            Il  Dipartimento  ,   per  esigenze  particolari  o  in  situazioni  specifiche  ,    può  autorizzare  l’adozione  di  misure  di  pedagogia  speciale  svolte  presso  istituti  riconosciuti  di  altri  cantoni  o,  in  casi eccezionali, presso istituti all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 12
                            Il  regolamento  definisce  le  modalità  e  le  procedure  per  il  riconoscimento  di  queste  forme di scolarizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo terzo  Prestatari
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione
Art. 13
                            Il  Consiglio  di  Stato,  sentiti  gli  enti  e  le  associazioni  interessate  ,    rileva  i  bisogni  esistenti,  definisce  l’ordine  di  priorità  degli  interventi  da  sostenere  e  assicura  il  finanziamento  al  fine di garantire un’appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un’adeguata distribuzione  dei prestatari sul territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Categorie di prestatari di diritto pubblico o privato
Art. 14
                            I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione per le scuole speciali private
Art. 15
                            1  L’apertura e l’esercizio di scuole speciali private sono subordinati all’autorizzazione del  Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della legge della scuola sono  applicabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l’autorizzazione quando i requisiti non sono più  adempiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riconoscimento dei prestatari privati
Art. 16
                            1  Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le scuole speciali private devono essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più  adempiuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento dei prestatari privati riconosciuti
Art. 17
                            1  Il finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili  delle  scuole  speciali  private  riconosciute  è  assicurato  attraverso  la  stipulazione  di  un  contratto  di  prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  finanziamento  degli  investimenti  delle  scuole  speciali  private  riconosciute  è  assicurato  da  un  contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il finanziamento delle misure fornite dai prestatari privati definiti all’art. 14 lett. a) e c) è regolato  con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni con i comuni
Art. 18
                            I   comuni   sono   tenuti   a   collaborare   con   l’autorità   cantonale   nell’attuazione   dei  provvedimenti di pedagogia speciale.  Capitolo quarto  Rimedi giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
Art. 19
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I ricorsi non hanno effetto sospensivo.  Capitolo quinto  Norme finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            1    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  2  Pubblicata nel BU  2012  , 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 1° agosto 2012 - BU 2012, 264.