Regolamento concernente l’esercizio dell’ottica
                            1  Regolamento  concernente  l’esercizio  dell’ottica  (del  9   marzo  1994)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la  legge  sulla  promozione  della  salute  e   il coordinamento  sanitario  del  18  aprile   1989  (Legge  sanitaria),  in    particolare  gli art.   53  segg.,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione:  Ottica  Art.  1  L’ottica  ai  sensi  del  presente  regolamento   consiste   nell’esecuzione  degli  esami  oggettivi  e  soggettivi    della  vista,  nell’adattamento  di  lenti  per  correzioni    visive  e    di  lenti  a    contatto,  nella  preparazione  e  nella  vendita    al  pubblico    di  lenti  oftalmiche,  occhiali  e  apparecchi    atti  a   correggere  manchevolezze  di    carattere  oftalmico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualifiche  e   competenze:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Ottico  diplomato  federale  e   optometrista  1  Art.  2  1  L’ottico  con  diploma   federale  e   l’optometrista   con  bachelor   della  Hochschule  für  Technik  FHNW  o   con  diploma  equivalente  riconosciuto  dalla   competente  autorità   sono  autorizzati   a svolgere  le  seguenti  attività:  –  adattamento   professionale  di    lenti  a   contatto;  –  esecuzione  di  esami  della  vista  (refrazione    oggettiva  e   soggettiva)  atti  a  correggere  un    difetto  visivo  eventualmente  riscontrato;  –  vendita  di    mezzi  ausiliari  e consulenza   ai    clienti;  –  esecuzione  delle  ricette  del  medico   oculista.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ottico  diplomato   non  può  fare  diagnosi,  ma  deve  indirizzare  il   cliente  presso  un  medico  oculista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Egli   non   è autorizzato  a   correggere   casi   patologici   o   in    sospetto  degli  stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Ottico   con  attestato  federale  di  capacità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art.  3  4  L’ottico  con  attestato  federale  di  capacità  o  certificato  equivalente    è  autorizzato  a  svolgere  le    seguenti  attività:  –  vendita  di    occhiali  oftalmici  e   consulenza  ai    clienti;  –  esecuzione  delle  ricette  del  medico   oculista   e dell’ottico  diplomato  federale  o dell’optometrista.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            Art.  4  1  Per    esercitare  professionalmente  l’ottica  sotto  la  propria  responsabilità  professionale  è  necessaria  l’autorizzazione  rilasciata   dall’Ufficio  di    sanità.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è concessa  ai    richiedenti  in    possesso  dei  titoli   di studio  previsti  agli   art.  2   e 3.  Art.  5  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nota   marginale  modificata  dal  R    11.7.2018;  in vigore   dal  1.9.2018   - BU  2018,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv.  modificato  dal  R    11.7.2018;  in vigore   dal  1.9.2018   - BU   2018,   293;   precedente  modifica:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                76.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nota   marginale  modificata  dal  R    11.7.2018;  in vigore   dal  1.9.2018   - BU  2018,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dal  R    11.7.2018;  in    vigore   dal  1.9.2018  -  BU  2018,  293.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cpv.  modificato  dal  R    11.7.2018;  in vigore   dal  1.9.2018   - BU   2018,   293;   precedente  modifica:  BU  2003,
                        
                        
                    
                    
                    
                338.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  abrogato  dal  R    11.11.2003;  in    vigore  dal  25.11.2003  - BU  2003,  338.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
Locali
                            Art.  6  1  Le  attività  di  ottica  possono  essere  svolte  esclusivamente  in  un  negozio  con    locali  adeguati  e   forniti  di    attrezzature  idonee  (art  .  7).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     negozio  di  ottica  è  diretto     da  un  ottico  ammesso  al   libero  esercizio  che  deve     essere  costantemente  presente  nel  negozio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   prestazioni   di  competenza  dell’ottico  diplomato  e   dell’optometrista  (art.  2)  possono  essere   date  solo  in sua  presenza.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Negozio  di ottica  Art.  7  1  Il  negozio  di  ottica  deve   disporre  di  almeno  un   locale   per  la  vendita  e di  un   laboratorio  attrezzato  secondo   le    direttive  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  dell’apertura  i  locali  devono  essere  approvati  dall’ispettore  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Denominazione
                            Art.  8  1  All’esterno  di  ogni  negozio  d’ottica  deve  figurare  in  modo  chiaro  e    visibile    il    nome  dell’ottico  responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   ottico  può  essere   responsabile  di    un  solo  negozio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  9  1  L’ottico  con  certificato  di    capacità   professionale   (art  .  3),  in    possesso  dell’abilitazione  per  l’esecuzione  di  test   visivi  per  l’ottenimento  delle  licenze   di  condurre   (esame  “S”),  conseguita   prima  dell’entrata  in vigore  di    questo  regolamento,  è   pure   autorizzato  all’esecuzione   di esami  della  vista.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ottico  con  certificato    di  capacità  professionale  (art  .  3),  che  ha  esercitato  la  professione    per  almeno  quattro  anni  prima  dell’entrata  in  vigore  di  questo  regolamento,  è   autorizzato    ad    eseguire  l’esame  della  vista   dopo   aver  superato  l’esame  “S”.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’iscrizione   all’esame  deve  avvenire  entro  6   mesi  dall’entrata  in vigore  del  presente   regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    insuccesso   il   candidato  può  ripresentarsi  una  sola  volta   non  prima  di sei  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  10  Il   regolamento  concernente  l’esercizio   dell’ottica  del  17   settembre  1968  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  11  Il    presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in    vigore.  8  Pubblicato  nel   BU  1994  ,  83.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dal  R    11.7.2018;  in vigore   dal  1.9.2018  - BU  2018,  281.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata   in vigore:  15  marzo  1994  - BU  1994,   83.