Legge che disciplina la scadenza dei termini di diritto cantonale
                            Legge  che disciplina la scadenza dei termini  (del 10 dicembre 1964)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 3 agosto 1964 n. 1241 del Consiglio di Stato,  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’ applicazione
Art. 1
                            1  La presente legge disciplina il computo e la scadenza dei termini legali di diritto cantonale e di  quelli stabiliti in applicazione dello stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa non si applica alle scadenze fissate dalle leggi elettorali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Computo dei termini e scadenze
Art. 2
                            1  Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a  decorrere; mancando tal giorno nell’ ultimo mese il termine scade l’ ultimo giorno di detto mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’ ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come  festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione degli atti
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quando  la  comunicazione  di  un  atto  si  fa  per  posta,  il  termine  si  reputa  osservato  se  la  consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le norme particolari delle leggi che impongono la consegna “brevi manu” di determinati atti  all’ Autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme finali
Art. 4
                            1  La presente legge abroga ogni norma contraria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  è  incaricato  di  apportare  alle  leggi  vigenti  le  opportune  modificazioni  redazionali,  affinché siano poste in consonanza con la presente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Decorsi  i  termini  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’ entrata in vigore.  Pubblicata nel BU  65  , 3.  Data dell’ entrata in vigore: 26 gennaio 1965.