Legge sull’educazione fisica e lo sport
                            5.4.2.1  Legge  sull’educazione fisica e lo sport  (del 16 ottobre 2006)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visti:  -  la  Legge  federale  che  promuove  la  ginnastica  e  lo  sport  del  17  marzo  1972  e  le  relative  ordinanze di applicazione;  -  il  messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;  -  il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo Stato promuove l’educazione fisica e lo sport a favore dello sviluppo dei gi  ovani,  nell’interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali della popolazione, secondo  quanto prescritto dalla legislazione federale e dalle norme di attuazione della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  interviene  direttamente  nei  settori  di  sua  comp  etenza  e,  indirettamente,  sostenendo,  animando e coordinando le attività sportive.  Art. 2  Le  scuole  nelle  quali  l’insegnamento  dell’educazione  fisica  è  obbligatorio  in  virtù  dell’art. 2 cpv. 1 e  2 e dell’art. 3 della Legge federale sono:  -  le scuole elementari e le scuole medie;  -  le scuole medie superiori;  -  le scuole professionali secondarie.  Art. 3  Lo  Stato  promuove  e  sostiene  lo  sport  scolastico  facoltativo  nei  modi  previsti  dalla  legislazione federale e cantonale.  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l’attività di  Gioventù e Sport in conformità alla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato  conclude un’assicurazione sulla responsabilità civile.  Art. 5  Lo  Stato  promuove  e  collabora  con  gli  enti  preposti  all’organizzazione  delle  attività  sportive a favore dei disabili e degli anziani.  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  al  lestisce  ed  aggiorna  un  inventario  degli  impianti  sportivi  esistenti  sul  territorio cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Cantone  e  i  comuni  mettono  a  disposizione  di  utenti  e  di  organizzazioni  che  si  occupano  di  sport, gli impianti sportivi compatibilmente con le esigenze scola  stiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Cantone e i comuni possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa d’uso.  Art. 7  1  Il Cantone concede sussidi per gli impianti sportivi scolastici dei comuni e dei consorzi  conformemente alla legislazione federale e can  tonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  tipo  di  impianti  sussidiabili  e  l’ammontare  degli  aiuti  finanziari  è  stabilito  da  uno  specifico  regolamento.  -  toto  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Fondo Sport  -  toto è alimentato:  -  dai proventi delle lotterie e delle scommesse sportive nazionali e interc  antonali e  -  dalle relative tasse sulle giocate,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            versati annualmente al Cantone dalla Società Sport  -  toto e dalla Società Lotteria intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di  Stato, attingendo al Fondo Sport  -  toto  e nei  limiti della  disponibilità del medesimo,  concede  sussidi in conformità allo specifico regolamento.  Art. 9  Il  Cantone,  per  il  tramite  del  Dipartimento  competente,  istituisce  un  gruppo  per  il  coordinamento  di  tutto  quanto  concerne  le  competenze  dello  Stato  in  materia  di  sport  .  La  composizione del gruppo è definita dal Dipartimento competente.  Art. 10  La vigilanza sull’applicazione delle norme federali in materia di educazione fisica e di  sport e la competenza per stabilire le eventuali tasse di cui all’art. 6, limit  atamente agli impianti di  proprietà dello Stato, spettano al Consiglio di Stato.  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  La legge che promuove la ginnastica e lo sport del 13 settembre 1976 è abrogata.  Pubblicata nel BU  2006  , 523.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore  : 15.12.2006  -  BU 2006, 523.