Concordato sull’ esecuzione delle sentenze in materia civile
                            3.3.2.1.2.1: Concordato sull' esecuzione delle sentenze in materia civile - 10 marzo 1977
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.2.1.2.1  sull’ esecuzione delle sentenze in materia civile  conchiuso il 10 marzo 1977  approvato dal Consiglio federale il 20 giugno 1977  Capitolo I  Condizioni dell’ esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’ applicazione
Art. 1
                            pronunciate in un altro Cantone concordatario.  Sono  in  particolare  parificate  alle  sentenze,  la  desistenza,  il  riconoscimento  dell’  azione  e  la  transazione  giudiziale, così come sentenze di Tribunali arbitrali, provvedimenti d’ urgenza e decisioni d’ Autorità penali  in merito a istanze di diritto civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deroga
Art. 2
                            pagamento di una somma di denaro oppure alla prestazione d’ una garanzia pecuniaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Clausola esecutoria
Art. 3
                            Le sentenze di cui è richiesta l’ esecuzione devono essere munite di un attestato certificante il  loro carattere esecutorio a partire dalla data alla quale è stato apposto.  L’ attestato deve essere rilasciato dalle Autorità competenti secondo il diritto cantonale.  Capitolo II
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza e diritto applicabile
Art. 4
                            L’ esecuzione forzata di una sentenza compete all’ Autorità del luogo nel quale la stessa deve  avvenire.  L’ Autorità è indicata in un elenco annesso al Concordato.  Tale Autorità applica il proprio diritto processuale con riserva delle disposizioni che seguono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda d’ esecuzione
Art. 5
                            richiedere l’ esecuzione di provvedimenti d’ urgenza.  L’ istante deve inoltrare la conclusione come anche la sentenza che deve essere eseguita.  In casi urgenti, l’ Autorità preposta all’ esecuzione può adottare misure cautelative già prima del deposito di  tali documenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
Art. 6
                            La parte contro la quale è diretta la domanda d’ esecuzione può sollevare eccezioni contro la  stessa,  a.    ove non sia stata regolarmente citata o legalmente rappresentata;  b.    ove la decisione sia stata pronunciata da un giudice territorialmente incompetente;  c.    ove la parte provi con documenti che dopo la sentenza o dopo il giorno a partire dal quale l’ Autorità  giudicante non abbia più avuto la possibilità di tener conto di fatti nuovi, siano intervenute circostanze  che escludono o sospendono completamente o in parte l’ esercizio delle pretese;  d.        ove  la  parte,  in  seguito  a  sentenza  contumaciale,  abbia  richiesto  un  procedimento  di  revisione  e  alla  sua istanza sia stato accordato effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opposizione di terzi
Art. 7
Procedura
Art. 8
                            L’ Autorità che procede all’ esecuzione decide con procedura sommaria. La stessa può ordinare
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Verbale
Art. 9
                            L’ Autorità che procede all’ esecuzione stende o fa stendere processo verbale sull’ esecuzione  della sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
Art. 10
                            L’ Autorità che procede all’ esecuzione decide delle spese. Essa può chiedere che l’ istante versi  un anticipo.  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione e denuncia
Art. 11
                            Ogni Cantone può aderire al Concordato. Le dichiarazioni, come pure gli avvisi concernenti l’  elenco delle Autorità annesso al Concordato, sono trasmessi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, a  destinazione del Consiglio federale.  Il  Cantone  che  intende  denunciare  il  Concordato,  deve  farne  dichiarazione  al  Dipartimento  federale  di  giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale. La denuncia ha effetto allo spirare dell’ anno civile  successivo a quello in cui è stata notificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            Il  Concordato  entra  in  vigore,  per  i  Cantoni  contraenti,  con  la  pubblicazione  nella  Raccolta  ufficiale delle leggi federali e, per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, con la pubblicazione della  loro adesione nella Raccolta suddetta.  Il disposto di cui al capoverso 1 di questo articolo vale per l’ elenco delle Autorità cantonali e per i pertinenti  complementi e modificazioni.  Pubblicato   nel BU  2003  , 443.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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