Legge cantonale di esecuzione della legge federale sulla metrologia
                            Legge  cantonale di esecuzione  della legge federale sulla metrologia  1  (del 12 marzo 1997)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza e controlli
Art. 1
                            La vigilanza e i controlli nell'ambito delle norme federali vigenti sulla metrologia spettano  al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Possessori
Art. 2
                            1  Tutti  i  possessori  di  strumenti  di  misurazione  utilizzati  nell'industria  e  nel  commercio  sono tenuti ad annunciarsi al verificatore di circondario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per la mancata bollatura degli strumenti di misura in conformità delle disposizioni federali sono in  primo  luogo  responsabili  coloro  che  ne  fanno  uso;  i  proprietari  ne  sono  responsabili  in  via  subordinata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispezioni
Art. 3
                            1  I verificatori di circondario hanno libero accesso ai negozi, magazzini, esercizi pubblici  e altri luoghi di vendita in ogni tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  verificatori  sono  tenuti  ad  effettuare,  almeno  una  volta  ogni  quattro  anni,  nel  periodo  stabilito  dall'Ufficio  competente,  l'ispezione  generale  nel  proprio  circondario,  nei  modi  previsti  dall'art.  10  dell'Ordinanza  federale  sugli  uffici  di  verificazione,  per  assicurarsi  che  la  legge,  i  regolamenti  e  le  ordinanze  federali  sulla  metrologia  siano  rigorosamente  osservati,  facendone  poi  dettagliato  rapporto da inviare all'Ufficio federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripristino della situazione legale
Art. 4
                            1  Se sono impiegati illegalmente strumenti di misurazione sotto posti alla verificazione, il  verificatore provvede a ripristinare la situazione legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  non  fosse  possibile  ripristinarla  il  verificatore,  sentito  l'Ufficio  competente,  dispone  per  la  confisca degli strumenti non conformi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge federale sulla metrologia e l'art. 248 del  Codice penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni ai doveri di servizio
Art. 5
                            1  Senza  l'autorizzazione  dell'Ufficio  competente,  i  verificatori  non  possono  praticare  verifiche in Comuni non appartenenti al circondario loro assegnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le infrazioni alla tariffa saranno punite con una multa da fr. 100.-- a fr. 1000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 6
                            2  Le  contravvenzioni  sono  perseguite  dal  Dipartimento;  sono  applicabili  le  disposizioni  penali della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia  3   nonché la legge del 20 aprile 2010  di procedura per le contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 7
                            1  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Adesso legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                261.
                            3    Adesso legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedenti modifiche: BU 2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                130; BU 2010, 261.
                            2  Contro le decisioni amministrative emanate in applicazione della Legge federale sulla metrologia  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato.  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  È  applicabile  la  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre 2013.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza del Consiglio di Stato
Art. 8
                            Il  Consiglio  di  Stato  disciplina  direttamente  le  tasse  che  competono  al  Cantone,  le  tasse, le spese, i compensi e le indennità che spettano ai verificatori, come pure la fatturazione, ed  emana le ulteriori norme d'applicazione alla legislazione federale sulla metrologia.  XXIV. (BU  1997  , 221)  Trascorsi  i  termini  per  l'esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.  Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.  6  Pubblicata nel BU  1997  , 218.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata in vigore: 9 maggio 1997 - BU 1997, 221.