Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili
                            Regolamento  concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili  (del 18 febbraio 2003)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della  socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti  malattie:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Vaccinazioni straordinarie
Art. 2
                            In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale,  può  ordinare  ai  sensi  dell’art.  41,  cpv.  2,  della  Legge  sanitaria,  vaccinazioni  obbligatorie  locali,  regionali o per l’intero territorio del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direttive del Medico cantonale
Art. 3
                            Il  Medico  cantonale  emana  apposite  direttive  tecnico-scientifiche,  nelle  quali  sono  stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione della copertura vaccinale
Art. 4
                            1  Il  Medico  cantonale  valuta  periodicamente  la  copertura  vaccinale  della  popolazione  per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  tale  scopo  egli  può  avvalersi  del  Servizio  di  medicina  scolastica  e  della  collaborazione  di  specialisti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa ed entrata in vigore
Art. 5
                            Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore  1  con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  2003  , 76.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.