Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili (821.150)
Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili (821.150)
Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili
Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili (del 18 febbraio 2003) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: - d e c r e t a :
Scopo
Art. 1
Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie: - - - - - - - - - -
Vaccinazioni straordinarie
Art. 2
In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone.
Direttive del Medico cantonale
Art. 3
Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.
Valutazione della copertura vaccinale
Art. 4
1 Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.
2 A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni.
Norma abrogativa ed entrata in vigore
Art. 5
Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore 1 con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 2003 , 76.
1 Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.