Legge concernente la raccolta di funghi
                            Legge  concernente la raccolta di funghi  1   (del 30 maggio 2005)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Art. 1  La  raccolta  di  funghi  deve  avvenire  nel  pieno  rispetto  del  loro  spazio  vitale  e  dell’ambiente  naturale  in  genere.  In  particolare  è  vietato  distruggere  i  funghi  che  non  vengono  raccolti  oppure  fare  uso  di  rastrelli,  palette  o  ogni  altro  arnese  che  possa  provocare  danni  all’ambiente o ai miceti.  Art. 2  La  raccolta  di  funghi  è  limitata  ad  un  quantitativo  complessivo  giornaliero  di  3  kg  per  persona.  È  vietata  la  raccolta  dei  funghi  protetti  dall’Ordinanza  federale  sulla  protezione  della  natura e dal Regolamento cantonale sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi.  Art. 3  1  La raccolta di funghi è inoltre vietata:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  È vietata la raccolta organizzata di funghi a scopo di lucro, come pure la distruzione intenzionale  delle specie non oggetto di raccolta.  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio protezione della natura  3   può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni  previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto  eccezionale,  per  motivi  commerciali,  nei  casi  in  cui  le  persone  interessate  traggono  una  parte  considerevole del loro guadagno dalla raccolta di funghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni  sono  impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  4  Art. 5  Il  controllo  sulla  raccolta  dei  funghi  viene  esercitato  dal  personale  forestale,  dai  guardiacaccia e guardiapesca, dalle polizie cantonali e comunali e dalle guardie della natura. Essi  hanno  l’obbligo  di  notificare  all’Ufficio  protezione  della  natura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    le  infrazioni  e  di  sequestrare  il  materiale abusivamente raccolto. I municipi e le autorità patriziali sono tenuti a collaborare.  Art. 6  Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto legislativo è punibile con  una multa massima fino a fr. 10'000.--. Le multe sono inflitte dalla Sezione dei beni monumentali e  ambientali.  6  Art. 7  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo  è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  7  Pubblicato nel BU  2005  , 259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 217.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Denominazione modificata in «Ufficio natura e paesaggio» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Denominazione modificata in «Ufficio natura e paesaggio» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Denominazione modificata in «Sezione dello sviluppo territoriale» il 30.5.2006 - BU 2006, 180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Entrata in vigore: 1° settembre 2005 - BU 2005, 260.