Legge cantonale sul lavoro
                            1  Legge  cantonale sul lavoro  (dell’11 novembre 1968)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati   gli   art.   41   e   relativi,   71   e   relativi   della   legge   federale   sul   lavoro   nell’industria,  nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964;  visto il messaggio 19 gennaio 1968 n. 1498 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Capitolo I  Autorità e organi competenti  Art. 1-3  ...  1  Capitolo II  Norme d’applicazione della Legge federale  Art. 4  ...  2  Art. 5  ...  3  Art. 6  ...  4  Capitolo III  Norme cantonali sul lavoro  Art. 7  ...  5  Art. 8  ...  6  Art. 9-12bis     ...  7  Art. 13-16  ...  8  Capitolo IV  Apertura e chiusura dei negozi
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 17
                            1  Le norme disciplinanti l’apertura dei negozi sono applicabili:  a)  alle  aziende  o  ai  rami  di  aziende  che  si  occupano  della  vendita  al  minuto  di  merci  di  qualsiasi  genere,  sia  che  dispongano  di  negozi  o  di  altri  impianti  di  vendita  stabili,  sia  che  la  vendita  avvenga in spacci occasionali, esclusi i distributori automatici;  b)  alle farmacie, escluse quelle di turno per il servizio notturno o festivo;
                        
                        
                    
                    
                    
                1
Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.
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                Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.
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                Art. abrogato dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217; precedente modifica: BU 1984,
227.
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                Art. abrogato dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217; precedente abrogazione: BU
1972, 97.
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                Art. abrogato dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217; precedente modifica: BU 1984,
227.
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                Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.
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                Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217; precedente abrogazione: BU
1984, 227.
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                Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.
2
                            c)  ai negozi di parrucchiere, di pettinatrice e simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le norme disciplinanti l’apertura dei negozi sono applicabili sia alle aziende che occupano lavoratori  secondo la legge federale, sia a quelle che non ne occupano.
                        
                        
                    
                    
                    
                Classificazione delle aziende
Art. 18
                            L’assegnazione  di  una  azienda  a  una  determinata  categoria,  per  l’applicazione  delle  norme  del  capo  IV  è  fatta  dal  Dipartimento  competente,  tenuto  conto  del  genere  di  commercio  esercitato in maniera preponderante dall’azienda medesima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riserva delle norme sulla durata
del lavoro e del riposo
Art. 19
                            Le  norme  disciplinanti  l’apertura  dei  negozi  non  liberano  in  ogni  caso  il  datore  di  lavoro  dall’osservanza  della  legislazione  federale  e  cantonale  circa  la  durata  del  lavoro  e  del  riposo  dei  lavoratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di chiusura nei giorni festivi
Art. 20
                            1  I negozi, gli spacci e le aziende in genere di cui all’art. 17 devono rimanere chiusi nelle  domeniche e nei giorni festivi considerati ufficiali dalla legislazione cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In deroga alla norma del primo capoverso è ammessa l’apertura:  a)  dei negozi di fiorai, fino alle ore 12.30;  b)  delle  pasticcerie  che  non  beneficiano  già  di  una  patente  di  esercizio  pubblico,  fino  alle  ore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.00;  c)  delle edicole di giornali e degli spacci di tabacchi, fino alle ore 21.00;  d)  delle stazioni di vendita di carburante, lubrificante e affini, escluse quelle di turno per il servizio  notturno, fino alle ore 23.00;  e)  dei  locali  che  vendono  unicamente  cibi  preparati  caldi  e  freddi  da  asporto,  non  sottoposti  alla  legislazione sugli esercizi pubblici, fino alle ore 22.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Sono riservate le deroghe di cui agli art. 22 e 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                Orari di chiusura nei giorni feriali
Art. 21
                            1  Gli orari di chiusura, nei giorni feriali, dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere di  cui all’art. 17 sono fissati come segue:  a)  ramo alimentare:  dal lunedì al venerdì  entro le ore 18.30  al sabato  entro le ore 17.00;  b)  altri generi, salvo le categorie elencate in seguito:  dal lunedì al venerdì  entro le ore 18.30  al sabato  entro le ore 17.00;  c)  farmacie, salvo quelle di turno:  dal lunedì al venerdì  entro le ore 18.30  al sabato  entro le ore 17.00;  d)  tabacchi, edicole di giornali:  tutta la settimana  entro le ore 21.00;  e)  stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini,  escluse quelle di turno per il servizio notturno:  dal lunedì al venerdì  entro le ore 22.00  al sabato o alla vigilia dei giorni festivi  entro le ore 23.00;  f)  botteghe di parrucchiere, di pettinatrice e simili:  tutta la settimana  entro le ore 19.00;  g)  locali  che  vendono  unicamente  cibi  preparati  caldi  e  freddi  da  asporto,  non  sottoposti  alla  legislazione sugli esercizi pubblici, tutta la settimana entro le ore 22.00.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  servizio  della  clientela  che  si  trovasse  in  negozio  al  momento  della  chiusura,  il  lavoro  può  essere prolungato di mezz’ora al massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
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Lett. introdotta dalla L 18.9.2006; in vigore dal 14.11.2006 - BU 2006, 471.
                            10    Lett. introdotta dalla L 18.9.2006; in vigore dal 14.11.2006 - BU 2006, 471.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Durante i giorni e gli orari in cui determinate categorie di negozi devono rimanere chiusi, è vietata la  vendita di articoli dei rispettivi generi in ogni negozio o ramo di commercio annesso od altra azienda  e così pure negli spacci all’aria aperta. Salvo contraria disposizione è pure vietata la distribuzione di  merci a domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono riservate le deroghe di cui gli art. 22 e 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deroghe
1. di competenza del Consiglio di Stato
Art. 22
                            1  Per  soddisfare  le  esigenze  del  movimento  turistico  o  per  facilitare  il  commercio  nelle  zone  di  confine,  il  Consiglio  di  Stato,  sentito  l’avviso  dei  Municipi  dei  rispettivi  Comuni,  delle  associazioni  dei  commercianti  e  dei  lavoratori,  può  prolungare  gli  orari  d’apertura  dei  negozi  per  determinati Comuni o per determinate zone, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Analoghe  modificazioni,  e  segnatamente  l’obbligo  di  chiusura  di  mezza  giornata  ogni  settimana,  possono  essere  fissate  dal  Consiglio  di  Stato,  su  domanda  di  associazioni  o  di  gruppi  di  titolari  di  aziende, per talune parti di Comuni, regioni o per l’intero Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. di competenza del Dipartimento
Art. 23
                            Il Dipartimento competente, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21, può:  a)  autorizzare l’apertura delle latterie, durante due ore, nei giorni festivi;  b)  autorizzare  l’apertura  di  determinati  negozi  in  occasione  di  determinati  giorni  festivi  particolari,  manifestazioni,  sagre,  ecc.  oppure  durante  le  feste  di  fine  e  di  principio  d’anno,  di  Pasqua,  di  Pentecoste e Ferragosto.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Procedura
Art. 24
                            Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce le norme di procedura per le domande  di cui agli art. 22 e 23, in modo tale che gli interessi dei terzi siano sufficientemente tutelati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nozione di giorni festivi
Art. 25
                            Per  l’applicazione  delle  norme  del  capo  IV  sono  giorni  festivi  quelli  stabiliti  dal  decreto  legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.  Capitolo V  Ricorsi e penalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 26
                            11  1  Contro le decisioni del Dipartimento di cui agli art. 18 e 23 è dato ricorso al Consiglio di  Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  di  cui  all’art.  22  è  dato  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  dell’Autorità  cantonale  competente  in  applicazione  della  legge  federale  o  della  presente legge è per il resto proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È  applicabile  la  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013;  nel  caso  di  ricorsi  contro le decisioni pronunciate in virtù del diritto federale, sono inoltre applicabili gli art. 56 e 58 della  legge federale.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 27
                            1  Chi  contravviene  alle  norme  del  diritto  cantonale  è  punibile  con  una  multa  fino  a  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi contravviene alle norme del diritto federale è punibile secondo gli art. 59 e seguenti della legge  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se un’infrazione è commessa in un’azienda di una persona giuridica o di una società commerciale,  sono punibili le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o  la  società  commerciale  risponde  solidamente  della  multa  e  delle  spese,  salvo  che  provi  di  avere  usato tutta la diligenza voluta affinché le persone predette rispettassero le prescrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            4  La  pena  privativa  della  libertà  è  pronunciata  dall’Autorità  giudiziaria,  la  multa  dal  Dipartimento  competente, secondo le norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.  13  Capitolo VI  Norme transitorie e finali  Art. 28-30   ...  14  Pubblicata nel BU  1968  , 255.  Data dell’entrata in vigore 1° gennaio 1969.  Approvazione federale: 10 dicembre 1968.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. abrogati dalla L 10.11.1998; in vigore dal 1.7.2000 - BU 2000, 217.