Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni
                            Legge  concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza  professionale e sulle fondazioni  (del 29 novembre 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di vigilanza
a. In materia di LPP
Art. 1
                            Il  Gran  Consiglio  designa,  mediante  decreto  legislativo,  l’autorità  competente  per  la  vigilanza  sugli  istituti  di  previdenza  professionale  (art.  61  cpv.  1  LPP)  e  sulle  istituzioni  di  previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                b. In materia di fondazioni classiche
Art. 2
                            Fatta  salva  una  diversa  decisione  del  Gran  Consiglio,  il  Consiglio  di  Stato  designa  il  dipartimento  competente  a  fungere  da  autorità  unica  di  vigilanza  sulle  fondazioni  e  da  autorità  superiore  di  vigilanza  sulle  fondazioni  a  carattere  comunale,  nonché  a  decidere  quale  autorità  di  trasformazione e di modifica nei casi attribuiti ai Cantoni dal Codice civile svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                c. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità
Art. 3
                            Il  Gran  Consiglio  può  attribuire  le  competenze  di  vigilanza  secondo  gli  articoli  1  e  2  a  un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
a. Istituti di previdenza professionale
Art. 4
                            1  Le  controversie  tra  istituti  di  previdenza  professionale,  datori  di  lavoro  e  aventi  diritto  sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È  applicabile  la  legge  del  23  giugno  2008  di  procedura  per  le  cause  davanti  al  Tribunale  cantonale delle assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                b. Fondazioni
Art. 5
                            1  Contro  le  decisioni  dell’autorità  inferiore  di  vigilanza  in  materia  di  fondazioni  è  data  facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  dell’autorità  superiore  di  vigilanza  in  materia  di  fondazioni  è  data  facoltà  di  ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni di esecuzione
Art. 6
                            Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per  le decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            1  Trascorsi   i   termini   per   l’esercizio   del   diritto   di   referendum,   la   presente   legge  unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicata nel BU  2012  , 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 7.