Legge sulla tariffa giudiziaria
                            Legge  sulla tariffa giudiziaria  (LTG)  (del 30 novembre 2010)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  La  presente  legge  stabilisce  la  tariffa  delle  spese  processuali  per  l’amministrazione  della giustizia civile e penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le leggi speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa di giustizia
Art. 2
                            1  La  tassa  di  giustizia  è  fissata  in  considerazione  del  valore,  della  natura  e  della  complessità dell’atto o della causa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della  presente legge, l’autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza dell’incasso
Art. 3
                            1  Ogni  autorità  giudiziaria  incassa  da  sé  le  spese  processuali,  le  pene  pecuniarie  e  le  multe, riservato il cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può istituire un servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Destinazione delle spese processuali
Art. 4
                            1  Le spese processuali spettano allo Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest’ultimo.  TITOLO II  Giustizia civile  Capitolo primo  Procedura di conciliazione  Art. 5  1  Nelle procedure di conciliazione, è fissata una tassa entro i limiti seguenti:  Valore litigioso in franchi  Tassa in franchi  fino a      50 -   150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100 -   300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200 - 1'500
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500 - 3'000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1'000 - 5'000  oltre  3'000 - 0,5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso in cui il valore litigioso non sia determinabile, la tassa è fissata tra 50 e 5000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di  conciliazione.  Capitolo secondo  Giudice di pace  Art. 6  La tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è fissata tra 50 e 300 franchi.  Capitolo terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pretore
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura ordinaria
Art. 7
                            1  La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro  i limiti seguenti:  1  Valore litigioso in franchi  Tassa di giustizia in franchi  fino a       500 -    4’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2’500 -    5’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3’000 -    8’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5’000 -   12’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8’000 -   20’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15’000 -   40’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25’000 -   60’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35’000 -   80’000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55’000 - 100’000  oltre  75’000 a 1% del valore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  cause  con  un  valore  litigioso  non  determinabile  e  in  quelle  della  procedura  di  divorzio,  la  tassa di giustizia è fissata tra 250 e 20'000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È inoltre applicabile il capoverso 1 nelle cause della procedura di divorzio che hanno per oggetto  anche rapporti patrimoniali, salvo i contributi di mantenimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura semplificata
Art. 8
                            1  La  tariffa  delle  decisioni  del  pretore  nella  procedura  semplificata  è  uguale  a  quella  nella procedura ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  controversie  fino  a  un  valore  litigioso  di  30'000  franchi  in  materia  di  locazione  e  affitto  di  abitazioni  e  di  locali  commerciali  come  pure  di  affitto  agricolo,  la  tassa  è  fissata  tra  100  e  200  franchi;  in  quelle  controversie,  senza  riguardo  al  valore  litigioso,  il  giudice  può  esentare  la  parte  soccombente  che  agisce  senza  malafede  o  temerarietà  processuali  dalle  spese  dell’assunzione  delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura sommaria
Art. 9
                            3  1  La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura sommaria è la metà di quella nella  procedura ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela  giurisdizionale nei casi manifesti la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20’000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  controversie  in  materia  di  locazione  e  di  affitto  di  abitazioni  e  di  locali  commerciali  come  pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti cautelari
Art. 10
                            4  La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20’000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre procedure
Art. 11
                            Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 10'000 franchi.  Capitolo quarto  Tribunale di appello
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza unica
Art. 12
                            La tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di  quella delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Appello
Art. 13
                            5  La  tariffa  delle  decisioni  su  appello  del  Tribunale  di  appello  è  uguale  a  quella  delle  decisioni del pretore nella procedura originaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
Art. 14
                            La tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale di appello è fissata tra 100  e 10'000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
Art. 15
                            La   tassa   di   giustizia   delle   decisioni   su   ricorso   contro   le   decisioni   di   autorità  amministrative è fissata tra 200 e 20'000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Provvedimenti cautelari
Art. 16
                            La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre procedure
Art. 17
                            Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.  Capitolo quinto  Norme comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Foro prorogato
Art. 18
                            La  tassa  di  giustizia  delle  cause  promosse  davanti  a  un  foro  prorogato  può  essere  aumentata fino al doppio di quanto stabilito nella tariffa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisione
Art. 19
                            La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interpretazione
Art. 20
                            1  La  tariffa  delle  decisioni  di  interpretazione  è  un  quinto  di  quella  nella  procedura  originaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il giudice può rinunciare a prelevare la tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Fine del procedimento senza decisione del giudice
Art. 21
                            In caso di transazione, acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d’oggetto  per altri motivi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti  compiuti.  TITOLO III  Giustizia penale
                        
                        
                    
                    
                    
                Processi
Art. 22
                            1  Nei procedimenti penali, la tassa di giustizia è fissata entro i limiti seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e  dalla  legge  del  20  aprile  2010  di  procedura  per  le  contravvenzioni,  la  tassa  è  fissata  tra  200  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20'000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  procedimenti  davanti  alla  Corte  di  appello  e  di  revisione  penale  ai  sensi  dell’art.  398  cpv.  4  CPP, la tassa è fissata tra 200 e 10'000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  di  processi  davanti  alle  autorità  giudiziarie  penali,  il  giudice  può  anche  fissare  nella  medesima  sentenza  una  tassa  di  giustizia  ridotta  per  il  caso  in  cui  non  sia  domandata  la  motivazione scritta; per tale caso, la tassa massima fissata in questo articolo è dimezzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di  stralcio  e  irricevibilità  la  tassa  di  giustizia  è  fissata  in  proporzione  agli  atti  compiuti  e  può essere inferiore al limite minimo previsto dalla presente tariffa.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Ministero pubblico
Art. 23
                            Per il decreto d’accusa, il decreto di non luogo a procedere e il decreto di abbandono,  la tassa è fissata tra 100 e 10'000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Giudice dei provvedimenti coercitivi
                            6    Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            7  Il  giudice  dei  provvedimenti  coercitivi  può  prelevare  una  tassa  di  giustizia  fino  a  5’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Corte dei reclami penali
Art. 25
                            La  tassa  di  giustizia  delle  decisioni  della  Corte  dei  reclami  penali  è  fissata  tra  100  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20'000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Giudice dell’applicazione della pena
Art. 26
                            1  Nelle  decisioni  del  giudice  dell’applicazione  della  pena,  ai  sensi  dell’art.  10  lett.  a-c  della legge del 20 aprile 2010 sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, la tassa di  giustizia è fissata tra 50 e 1000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle  altre  decisioni,  il  giudice  dell’applicazione  della  pena  può  prelevare  una  tassa  di  giustizia  fino a 1000 franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisione
Art. 27
                            La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione e condono
                            Art. 27a  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  può,  se  circostanze  eccezionali  lo  giustificano,  dilazionare,  sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse e le spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è  applicabile la legge sulla procedura amministrativa.  TITOLO IV  Spese
                        
                        
                    
                    
                    
                Giudice di pace e testimone
Art. 28
                            1  Al testimone è versata un’indennità di 50 franchi per mezza giornata e 100 franchi per  giornata intera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il giudice fissa un’indennità equa per la cooperazione dei terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  giudice  di  pace  e  il  testimone  hanno  diritto  all’indennità  di  trasferta  se  ciò  gli  cagiona  spese  rilevanti; si applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità comunale
Art. 29
                            Al  sindaco,  al  membro  del  municipio  e  al  funzionario  comunale  con  delega  del  municipio che intervengono in virtù del loro ruolo, sulla base di un obbligo di procedura, è versata  un’indennità conformemente all’art. 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                Perito, interprete e traduttore
Art. 30
                            1  L’indennità  del  perito,  dell’interprete  e  del  traduttore  è  fissata  dal  giudice  secondo  il  suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la nota d’onorario per scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni delle autorità di perseguimento penale  9  Art. 31  1  L’autorità  che  pronuncia  sulla  colpevolezza  dell’imputato  include  nella  sentenza  la  decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare:  a)  b)  c)  10
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento sulle spese
Art. 32
                            Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulle spese.  TITOLO V
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. introdotto dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Nota marginale modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 33
                            Nei  procedimenti  condotti  secondo  le  norme  di  procedura  civile  e  penale  cantonali  si  applica la tariffa previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 34
                            Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  e  entra  in  vigore  il  1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011.  Pubblicata nel BU  2011  , 38.