Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la p... (9.1.7.1.3)
Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la p... (9.1.7.1.3)
Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene
9.1.7.1.3 Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene (del 22 agosto 2006) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati: - il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 4'800'000. -- per il periodo 2006 - 2009, allo scopo di promuovere il risanamento e la costruzione di edifi ci secondo gli standard MINERGIE e lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene, del 20 marzo 2006. - la Legge cantonale dell’energia, dell’8 febbraio 1994; - la Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994; d e c r e t a : Capitolo I Generalità Art. 1 Il presente Decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione di sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard edilizi MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene. artizione del credito quadro Art. 2
1 La ripartizione indicativa del credito quadro tra le componenti del programma promozionale è la seguente: – Impianti a legna 1 ' 200 ’ 000. – – Pro mozione energia del legno AELSI 200 ’ 000. – – Minergie nuovo, Minergie risanamenti, Minergie P, Minergie ECO 1 ' 500 ’ 000. – – Solare termico 850 ’ 000. – – Solare fotovoltaico 535 ’ 000. – – Biogas/recupero calore 95 ’ 000. – – Promozione delle attività d’inform azione e di politica energetica dei Comuni 270 ’ 000. – – Gestione programma p romozionali 150 ’ 000. – Capitolo II Autorità competente Art. 3 1 L’esecuzione del presente decreto e le decisioni di sussidiamento sono di competenza della Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito SPAAS).
2 Nell’applicazione de l presente decreto, la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.
3 La SPAAS è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti e la loro ubicazione. Capitolo III Condizioni e ammontare del sussidio
2 enimento dei sussidi Art. 4 1 Per l’ottenimento dei sussidi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
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Art. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008 ̧682; precedenti modifiche: BU
2007, 483; BU 2007, 727.
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Titolo modificato dal DE 13.3.2007; in vigore dal 16.3.2007 - BU 2007, 98.
A) Edifici realizzati o risanati con gli standard MINERGIE - superficie (SRE) minima 100 mq; - certificato definitivo che ne attesti lo standard MI NERGIE; - pagamento della tassa di certificazione; B) Impianti solari termici - licenza edilizia cresciuta in giudicato; - superficie minima netta di riferimento del collettore solare 8 mq ponderati in funzione dell’efficienza energetica; - qualità provata secondo la norma europea EN 12975. C) Impianti solari fotovoltaici - licenza edilizia cresciuta in giudicato; - potenza elettrica di picco minima 1 kW; - allacciamento alla rete di distribuzione pubblica; - qualità dei moduli fotovoltaici riconosciuta dal Laboratorio energia, ecologia ed economia (LEEE) della SUPSI; - l’impianto, deve essere applicato su un edificio Minergie oppure riconosciuto quale sistema fotovoltaico integrato nella costruzione (BiPV - Building integrated photovoltaic). Fanno eccezione gli impianti dimostrativi (semplici) realizzati da scuole medie e professionali. D) Impianti per la produzione di biogas o il recupero di calore - licenza edilizia cresciuta in giudicato; - gli impianti per la produzione di biogas devono trattare un quant itativo di almeno 1000 (mille) tonnellate di biomassa all’anno; - i progetti per il recupero del calore verranno valutati di caso in caso. E ) Promozione delle attività d’informazione e di politica energetica svolte dai comuni membri delle associazioni Citt à dell’energia, AssoVEL2 o TicinoEnergia oppure dalle associazioni stesse – il comune richiedente deve essere membro dell’associazione Città dell’energia, dell’associazione Infovel o di TicinoEnergia; – le richieste dei comuni devono essere preavvisate fav orevolmente dal responsabile regionale del programma SvizzeraEnergia per i comuni o da AssoVEL2 o da TicinoEnergia; – la documentazione delle attività deve essere messa a disposizione degli altri comuni nell’ambito del programma SvizzeraEnergia.
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2 Il dirit to al sussidio decade se, entro 12 mesi, per le lettere A), B) ed C), i lavori di costruzione, ristrutturazione o d’installazione degli impianti non sono iniziati. Art. 5 Gli importi dei sussidi e dei contributi per le componenti del programma promozionale di cui all’art. 4 cpv. 1 sono così stabiliti per ogni singolo oggetto: A) Edifici standard MINERGIE - Edifici nuovi SRE da 100 a 250 mq fr. 5'000. -- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 20. -- Il limite massimo fr. 50'000. -- - Edifici risanati SRE da 100 a 250 mq fr. 10'000. -- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 40. -- Il limite massimo fr. 100'000. -- - Edifici MINERGIE - P e/o MINERGIE - ECO (nuovi e risanati) SRE da 100 a 250 mq fr. 20'000. -- importo forfetario SRE > 250 mq fr./mq 80. -- Il limite massimo fr. 60'000. -- B) Impianti solari termici Sussidio per superficie netta dell’assorbitore di: - collettori piani vetrati fr./mq 250. -- - collettori piani non vetrati, selettivi fr./mq 175. -- - collettori con tubi sottovuoto fr./mq 300. -- In ogni caso fino a un massimo di fr. 25'000. -- C) Impianti solari fotovoltaici - Sussidio per potenza elettrica di picco del campo PV (kWp) fr./kWp 4'500. -- massimo fr. 18'000. --
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Lett. modificata dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.
- Contributo per impianti dimostrativi nelle scuole medie e professionali fr. 6'000. -- importo forfetario D) Impianti per la produzione di biogas o il recupero di calore L’ammontare del sussidio è determinato tenendo conto dell’efficienza energetica e ambientale dell’impianto, ritenuto un importo massimo di fr. 50'000. -- . E) Promozione delle attività d’informazione e di politica energetica realizzate dai singoli comuni o da gruppi di comuni attraverso le associazioni Città dell’energia, AssoVEL2 o Tic inoEnergia Contributi per: – certificazione «Città dell’energia» fase A (Valutazione della situazione in vista dell’ottenimento o del rinnovo del label)
50% dei costi effettivi fr. 6 ’ 000. – massimo – certificazione «Città dell’energia» fase B (ottenimento o rinnovo del label)
50% dei costi effettivi fr. 6 ’ 000. – massimo – analisi secondo lo strumento «Fattore 21»
50% dei costi effettivi fr. 6 ’ 000. – massimo – singole misure adottate nel quadro del programma SvizzeraEnergia per i comuni fr. 3 ’ 000. – massimo – misure adottate dalle associazioni Città dell’energia, AssoVEL2 o TicinoEnergia a favore di più comuni fr. 75 ’ 000. – massimo Contributo complessivo massimo per singolo comune
4 fr. 25 ’ 000. – Art. 6
5 Ogni beneficiario, persona fisica o giuridica, può ricevere complessivamente, cumulando i sussidi e i contributi previsti all’art. 5, lettere da A a D, al massimo un importo di fr.
100’000. -- . Art. 7
1 Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modul o.
2 Le domande di sussidio per lo standard MINERGIE devono essere presentate, al più tardi, entro tre mesi dall’ottenimento della certificazione definitiva MINERGIE. Capitolo IV Disposizioni finali Art. 8
1 Edifici nuovi o risanati provvi sti di un certificato MINERGIE rilasciato prima del 1° gennaio 2006 non possono beneficiare del sussidio.
2 I proprietari d’immobili in possesso di una certificazione MINERGIE rilasciata tra il 1° gennaio
2006 e l’entrata in vigore del presente decreto poss ono beneficiare del sussidio a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2006. Art. 9 1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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2 Esso decade con l’esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2009. Pubblicato nel BU 2006 , 305.
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Lett. modificata da l DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.
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Art. modificato dal DE 13.3.2007; in vigore dal 16.3.2007 - BU 2007, 98.
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Entrata in vigore: 25 agosto 2006 - BU 2006, 305.