Legge sul coordinamento delle procedure
                            Legge  sul coordinamento delle procedure  (Lcoord)  (del 10 ottobre 2005)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            1  La  presente  legge  disciplina  il  coordinamento  delle  procedure  nei  casi  in  cui  la  costruzione  o  la  trasformazione  di  un  edificio  o  di  un  impianto  necessiti  decisioni  di  più  autorità  (autorizzazioni, concessioni, accordi, approvazioni o decisioni di risanamento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  coordinamento  non  è  necessario  nel  caso  in  cui  risulti  manifesto  che  un’autorizzazione  indispensabile non può essere rilasciata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 2
                            Il  coordinamento  ha  lo  scopo  di  armonizzare  cronologicamente  e  materialmente  le  decisioni e di accelerare le procedure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
Art. 3
                            1.   Decisione   globale:   è   la   decisione   che   riunisce   tutte   le   decisioni   accentrate  necessarie alla costruzione o alla trasformazione di un edificio o di un impianto ai sensi dell’art. 1  cpv. 1;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
Art. 4
                            1  Le autorità specializzate rendono le loro decisioni o i loro pareri entro il termine di 30  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  termine  inizia  a  decorrere  dal  momento  in  cui  le  autorità  specializzate  dispongono  di  tutti  i  documenti richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  direttrice  può  fissare  altri  termini  o  eccezionalmente  prolungare  il  termine  su  richiesta  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza ai Comuni
Art. 5
                            Nei  casi  in  cui  sono  chiamati  a  fungere  da  autorità  direttrice,  i  Municipi  possono  farsi  consigliare, in materia di coordinamento delle procedure, dall’istanza cantonale giusta l’art. 9.  Capitolo II
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 6
                            1  L’autorità  direttrice  svolge  il  coordinamento  delle  procedure  in  vista  della  decisione  globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  il  Gran  Consiglio  o  il  Consiglio  di  Stato  siano  autorità  direttrice,  il  Dipartimento  competente per materia agisce a loro nome sino alla decisione globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  casi  in  cui  il  diritto  federale  dovesse  impedire  l’emanazione  di  una  decisione  globale,  le  procedure sono comunque coordinate nella misura del possibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Individuazione della procedura direttrice
Art. 7
                            1  Quando   è   necessario   esperire   l’esame   dell’impatto   sull’ambiente   la   procedura  direttrice è quella determinante giusta la legislazione sulla protezione dell’ambiente. Il Consiglio di  Stato regola lo svolgimento di tale esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso in cui non si effettui alcun esame d’impatto ambientale, la procedura direttrice è:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  i  capoversi  1  e  2  non  sono  applicabili,  è  procedura  direttrice  quella  dell’autorizzazione  a  costruire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Negli altri casi, la procedura direttrice è quella che, per prima, permette un esame globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In caso di dubbio, la procedura direttrice è designata dal Dipartimento o, nel caso in cui fossero  coinvolti più Dipartimenti, dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dell’autorità direttrice
a) in generale
Art. 8
                            1  L’autorità direttrice:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’inizio della procedura, l’autorità direttrice stabilisce almeno:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità direttrice ordina le altre misure da prendere relative all’esame e al coordinamento non  appena l’avanzamento della procedura lo permette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità direttrice può richiedere agli istanti i documenti supplementari necessari all’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nel  caso  in  cui  il  coordinamento  non  fosse  necessario  dal  profilo  materiale,  l’autorità  direttrice  può,   d’intesa   con   l’istante,   determinare   le   decisioni   che   dovranno   essere   richieste   solo  successivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Municipio
Art. 9
                            1  Nei  casi  in  cui  l’autorizzazione  a  costruire  sia  rilasciata  dal  Municipio,  l’autorità  direttrice  è  costituita  per  l’applicazione  del  diritto  federale  e  cantonale  da  un’istanza  cantonale  designata  dal  Consiglio  di  Stato  (in  seguito  istanza  cantonale),  e  dal  Municipio  per  l’applicazione  del diritto comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza cantonale si occupa del coordinamento a livello cantonale, e segnatamente:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Municipio:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett. modificata dalla L 6.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 575.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  vicendevolmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’avviso cantonale vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui  l’autorizzazione a costruire è chiesta dal Municipio per il Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Coordinamento nell’ambito della procedura
relativa ai piani d’utilizzazione
Art. 10
                            L’autorità  direttrice  è  quella  incaricata  dell’approvazione  dei  piani  d’utilizzazione.  Essa  svolge i compiti di cui all’art. 8 e rende la decisione globale di cui all’art. 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                Appianamento delle divergenze
Art. 11
                            1  L’autorità  direttrice  organizza  sollecitamente  delle  riunioni  di  appianamento  delle  divergenze con le autorità specializzate se, in considerazione della ponderazione degli interessi in  gioco o per altri motivi giuridici, non ne condivide i pareri o se fra questi vi sono contraddizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esito dell’appianamento delle divergenze:  a)  b)  I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di applicazione dell’art. 9, la procedura di appianamento delle divergenze è condotta, solo  a livello cantonale, dall’istanza cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione globale
Art. 12
                            1  L’autorità direttrice emana la decisione globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispositivo indica le singole decisioni comprese nella decisione globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  direttrice  invia  per  conoscenza  la  decisione  globale  alle  autorità  specializzate.  In  caso  di  applicazione  dell’art.  9,  la  decisione  globale  è  intimata  all’istanza  cantonale,  che  ne  trasmette  copia alle autorità specializzate.  Capitolo III  Rimedi giuridici e tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
Art. 13
                            La  legittimazione  per  interporre  reclamo  o  ricorso  è  retta  dalla  legislazione  speciale  anche nella procedura coordinata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
Art. 14
                            La decisione globale e le successive decisioni delle autorità cantonali possono essere  impugnate,  indipendentemente  dai  motivi  invocati,  unicamente  per  mezzo  dei  rimedi  di  diritto  ammessi nella procedura direttrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse e spese
Art. 15
                            1  Le autorità specializzate notificano le tasse e le spese di loro competenza all’autorità  direttrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità direttrice fissa i costi complessivi della procedura nella decisione globale.  Capitolo IV  Disposizioni transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione transitoria
Art. 16
                            1  Le  procedure  in  corso  sono  portate  a  termine  dalle  stesse  autorità  giusta  il  diritto  previgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            2    Cpv. abrogato dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 446.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  3  Pubblicata nel BU  2006  , 431.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 436.