Regolamento concernente la protezione contro il fumo
                            Regolamento  concernente la protezione contro il fumo  (del 24 aprile 2013)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  –  d e c r e t a :  Capitolo primo  Protezione dal fumo passivo
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano ai locali chiusi accessibili al  pubblico  o  adibiti  a  luogo  di  lavoro  per  più  persone,  ad  eccezione  delle  imprese  del  settore  alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Lear.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 2
                            1  È decretato il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo  di lavoro per più persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Oltre ai luoghi elencati all’art. 1 cpv. 2 della legge federale, sono luoghi accessibili al pubblico in  particolare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  divieto  si  estende  pure  agli  spazi  pubblici  accessori  dei  luoghi  elencati  all’art.  1  della  legge  federale  e  al  cpv.  2  del  presente  regolamento  quali  ad  esempio  atrii,  corridoi,  foyer  e  servizi  igienici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di  almeno la metà del perimetro della struttura (l’apertura del soffitto non è presa in considerazione);  tende,  gazebo,  vetrate,  terrazze,  porticati  e  altre  strutture  analoghe  sono  considerati  spazi  chiusi  se non rispondono a questi requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il gestore o responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare nei luoghi di cui  all’art. 7 dell’ordinanza federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spazi adibiti ai fumatori
Art. 3
                            1  È  riservata  la  facoltà  di  creare  spazi  o  locali  fisicamente  separati  e  opportunamente  ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 della legge federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ventilazione, per analogia l’articolo 50 lett. b del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri  e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   messa   in   funzione   di   locali   o   spazi   adibiti   ai   fumatori   deve   essere   preceduta   dalla  presentazione all’Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione  dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 50 lett. b RLear.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I locali o spazi adibiti ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 4
                            La vigilanza sul rispetto del divieto compete:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo secondo  Protezione dei giovani
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 5
                            1  La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati a giovani minori di 18 anni è  vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  personale  di  vendita  è  tenuto  a  controllare  l’età  del  cliente,  esigendo  la  presentazione  di  un  documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Distributori automatici
Art. 6
                            La distribuzione e la vendita di tabacco e dei suoi derivati tramite distributori automatici  è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dall'art. 5 sia garantito da  adeguate misure di controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza
Art. 7
                            1  I  responsabili  dei  luoghi  di  distribuzione  e  di  vendita  di  tabacco  e  dei  suoi  derivati  devono  esporre  in  modo  chiaro  e  visibile  un  avviso  di  divieto  della  vendita  di  tabacco  ai  giovani  minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l’Ufficio del medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di tabacco e dei suoi derivati, come pure di  quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti  sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  scopo  preventivo  e  informativo,  l’Ufficio  del  medico  cantonale  può  ordinare  test  d’acquisto  impiegando    giovani    minori    di    18    anni    nonché    organizzare    campagne    d’informazione,  eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore.  Capitolo terzo  Disposizioni penali e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni penali
Art. 8
                            1  Le infrazioni alla legge federale e alla relativa ordinanza sono punite in virtù dell’art. 5  della  legge  federale,  le  infrazioni  alle  disposizioni  cantonali  contenute  nell'art.  52  della  legge  sanitaria e nel presente regolamento in virtù dell’art. 95 della legge sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il perseguimento penale è di competenza:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  infrazioni  constatate  da  parte  della  Polizia  cantonale  o  della  Polizia  comunale,  che  possono  ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all’Ufficio competente ai sensi del  cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravventori
Art. 9
                            1  In caso di violazione del divieto di fumare in locali chiusi oltre all’utente dei locali può  essere pure punito il gestore della struttura medesima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di violazione del divieto di vendita e distribuzione di tabacco e dei suoi derivati a minori di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente e il personale di vendita  così come i clienti e gli avventori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 10
                            È  concesso  un  periodo  transitorio  di  nove  mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  per  dotare  i  distributori  automatici  già  in  uso  di  sistemi  che  rendano  impossibile  la  vendita ai minori di 18 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 11
                            Il  regolamento  concernente  la  protezione  contro  il  fumo  passivo  nei  locali  chiusi  accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone del 29 marzo 2011 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Lett. modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                456.
Entrata in vigore
Art. 12
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2013.  Pubblicato nel BU  2013  , 215.