Direttiva del Medico cantonale concernente la medicina della procreazione
                            6.1.1.1.13  Direttiva  del Medico cantonale  concernente la medicina della procreazione  (del 10 gennaio 2008)  Il Medico cantonale  In  applicazione  alla  Legge  federale  sulla  medicina  della  procreazione  del  18  dicembre  1998  (LPAM) e relativa Ordinanza del 4  dicembre 2000 (OMP);  richiamato  l’articolo  13  Legge  sanitaria  1989  e  il  Regolamento  sulle  deleghe  di  competenze  de  cisionali del 24 agosto 1994;  tenuto  conto  della  necessità  di  specificare  le  procedure  di  applicazione  delle  norme  federali,  in  particolare ri  ferimento alla gestione dei dati, alle ispezioni, ai requisiti strutturali e all’informazione  al pubblico;  preso atto delle esigenze dell’Ufficio federale di statistica,  emana la seguente Direttiva:  Art.  1  Ogni  medico  autorizzato  a  pra  ticare  metodi  di  procreazione  con  assistenza  medica  è  tenuto a fornire annualmente al Medico cantonale, entro il 1. maggio, il rapporto d’attività dell’anno  precedente (art. 14 OMP).  Art.  2  Il rapporto deve in particolare contenere  le seguenti informazioni (art. 11 LPAM):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  il numero e il genere dei trattamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  il genere delle indicazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  l’uso degli spermatozoi donati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  il numero delle gravidanze e l’esito corrispettivo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la conservazione e l’uso di gameti e ovociti impregn  ati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  il numero degli embrioni in sovrannumero  Queste informazioni vanno fornite compilando l’apposito modulo (allegato 1).  Art.  3  Il  rapporto  non  deve  contenere  indicazioni  che  permettano  di  risalire  a  determinate  persone.  Ogni  medico  autorizzato  è  responsabile  per  la  compilazione  corretta  dell’allegato  1:  egli  deve  riportare i dati relativi alla propria casistica e certificarne l’autenticità in ogni pagina.  ti per l’applicazione di metodi  Art.  4  O  gni  medico  autorizzato  a  praticare  metodi  di  procreazione  con  assistenza  medica  deve costantemente aggiornare i seguenti documenti:  -  concetto  d’informazione  sulle  cause  della  sterilità,  la  procedura  medica,  le  probabilità  di  successo  e  i  pericoli,  il  risc  hio  d’una  gravidanza  plurima,  i  carichi  fisici  e  psicologici  e  gli  aspetti giuridici e finanziari (art. 6 LPAM)  -  piano di consulenza e di cure socio  -  psicologiche (art. 6 OMP)  -  piano di consulenza genetica (art. 6 OMP)  -  concetto di raccolta dei dati dei  donatori di spermatozoi (art. 24 LPAM)  -  concetto  di  reclutamento  dei  donatori  e  l’informazione  degli  stessi  in  merito  alla  situazione  giuridica (art. 5 OMP)  -  elenco delle generalità e della formazione dei collaboratori scientifici (art. 7 OMP).  Questi do  cumenti vanno conservati in modo ordinato e accessibile agli ispettori.  Art.  5  Almeno  ogni  due  anni  sono  svolte  ispezioni  non  annunciate  (art.  12  LPAM)  da  parte  dell’Ufficio  del  medico  cantonale  con  l’ev.  ausilio  di  consulenti  esterni.  L’ispezio  ne  tocca  in  particolare i punti elencati nel protocollo d’ispezione (allegato 2).  Agli ispettori è garantito in ogni momento il completo accesso alle attività del medico autorizzato e  alla relativa documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le ispezioni sono fatturate al medico in b  ase all’art. 1 del Decreto esecutivo concernente le tasse  per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria (del 25 febbraio 1992).  Art.  6  Le  sale  in  cui  sono  eseguiti  gli  interventi  di  medicina  della  procreazione  devono  rispettare  tutti  i  requisiti  di  qualità  imposti  dalle  regole  dell’arte  ed  essere  conformi  ai  requisiti  costruttivi  elencati  nell’art.  6  del  Regolamento  sulla  chirurgia  ambulatoriale  nelle  sale  operatorie  annesse agli studi medici (del 1  7 gennaio 1996).  Art.  7  Ogni   informazione   al   pubblico   (targa,   carta,   elettronica)   deve   riportare   sempre  chiaramente  il  nominativo  del/i  medico/i  in  possesso  dell’autorizzazione  speciale  a  praticare  metodi di procreazione con assis  tenza medica.  La  pubblicità  può  avvenire  nei  limiti  imposti  dall’art.  70  Legge  sanitaria.  L’uso  di  denominazioni,  titoli accademici e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico è vietata.  Art.  8  La presente Direttiva  è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicat  a nel BU  2008  , 19.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore  : 11 gennaio 2008  -  BU 2008, 19.