Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino Norma transitoria
                            1.1.1.1.1  Costituzione  della Repubblica e Cantone Ticino  (del 14 dicembre 1997)  Norma transitoria  (del 1° giugno 2008)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  In deroga all’articolo 81 capoverso 1 e all’articolo 95, il periodo di nomina dei magistrati della  giurisdizione  penale  ai  sensi  dell’articolo  76  capoverso  3  e  dell’articolo  78  è  prorogato  fino  all’entrata  in  vigore  del  codice  del  5  ottobre  2007  di  diritto  processuale  penale  svizzero;  il  periodo di nomina successivo cessa il 31 dicembre del decimo anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  In deroga all’articolo 81  capoverso 1 e all’articolo 95, il periodo di nomina del presidente della  Pretura  penale  ai  sensi  dell’articolo  76  capoverso  1  lettera  a  è  prorogato  fino  all’entrata  in  vigore  del  codice  del  5  ottobre  2007  di  diritto  processuale  penale  svizzero,  qualora  qu  esto  non sia ancora entrato in vigore alla scadenza dell’attuale periodo di nomina; la scadenza del  successivo periodo di nomina è allineata a quella dei pretori della giurisdizione civile ai sensi  dell’articolo 75 capoverso 1 lettera b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  In  deroga  all’art  icolo  81  capoverso  1  e  all’articolo  95,  il  periodo  di  nomina  del  magistrato  dei  minorenni  ai  sensi  dell’articolo  76  capoverso  1  lettera  c  è  prorogato  fino  all’entrata  in  vigore  della legge federale di diritto processuale penale minorile; la scadenza del su  ccessivo periodo  di nomina è allineata a quella dei magistrati giusta la cifra 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ottenuta  l’approvazione  del  Popolo,  la  presente  modifica  della  Costituzione  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Le cifre 1 e 2 decadono con l’entrata in vigore del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale  penale svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  cifra  3  decade  con  l’entrata  in  vigore  della  legge  federale  di  diritto  processuale  penale  minorile.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Approvata con  votazione popolare cantonale  del 1.6.2008: voti favorevoli 68  ’  127, voti con  trari  23’108