Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato
                            Regolamento  concernente le commissioni, i gruppi di lavoro  e le rappresentanze presso enti di nomina  del Consiglio di Stato  (del 6 maggio 2008)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Le  disposizioni  che  seguono  disciplinano  le  funzioni  e  le  modalità  di  designazione  e  organizzative  delle  commissioni,  dei  gruppi  di  lavoro  e  dei  rappresentanti  presso  Enti  di  nomina  del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata del mandato
                            Art. 1a  1  1  La   durata   del   mandato   è   di   quattro   anni,   rinnovabile,   e   non   può   superare  complessivamente i 12 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno  eccezione  i  dipendenti  dello  Stato  che  agiscono  in  virtù  della  loro  specifica  funzione  presso l’Amministrazione cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il mandato scade alla fine del mese in cui vengono raggiunti i limiti di cui al cpv. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissioni Presupposti
Art. 2
                            La costituzione di commissioni si giustifica se lo svolgimento dei compiti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzione
Art. 3
                            1  Le commissioni sono istituite dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può delegare a un Dipartimento o alla Cancelleria dello Stato la competenza  di istituire singole commissioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esse  sono  istituite  di  regola  entro  il  30  giugno  dell’anno  successivo  all’elezione  del  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Prima del rinnovo generale la loro esistenza, funzione e composizione è soggetta a valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 4
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le commissioni hanno un numero di membri limitato, variabile per principio da 5 a 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Considerati  i  loro  compiti,  nelle  commissioni  devono  essere  rappresentati  in  modo  equilibrato  le  fasce d’età e i gruppi d’interesse e deve essere tenuto conto delle competenze e delle conoscenze  specifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rappresentanza dell’uno o dell’altro sesso deve essere, nella misura del possibile, di almeno il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per le commissioni che hanno un interesse politico preponderante, la composizione si stabilisce  in base alla rappresentanza politica in Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  ripartizione  è  retta  dagli  stessi  criteri  di  quella  del  Consiglio  di  Stato  e  l’art.  80  della  legge  sull’esercizio dei diritti politici è applicabile per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  dipendenti  dello  Stato  possono  far  parte  delle  commissioni  in  casi  motivati  o  in  virtù  di  una  specifica funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. introdotto dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett. modificata dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Contestualmente  alla  nomina  dei  membri  delle  commissioni  vengono  designati  i  rispettivi
                        
                        
                    
                    
                    
                Indicazione delle relazioni d’interesse
Art. 5
                            All’atto della loro designazione, i membri delle commissioni segnalano le loro relazioni  d’interesse  alla  Cancelleria  dello  Stato,  la  quale  stabilisce  le  modalità  esecutive  e  di  accesso  ai  dati.  Art. 6  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretezza e confidenzialità
Art. 7
                            1  Nell’attività delle commissioni sono applicabili le disposizioni in materia di segretezza,  confidenzialità e protezione dei dati personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utilizzo  e  la  diffusione  di  dati  e  documenti  commissionali  in  occasione  di  corsi,  dibattiti,  conferenze stampa necessitano del preventivo consenso dell’Autorità di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gruppi di lavoro
Art. 8
                            1  La costituzione di gruppi di lavoro si giustifica per affrontare temi ed oggetti che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il resto si applicano di regola le disposizioni previste per le commissioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
a) Principio
Art. 9
                            1  I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato e dalle  sue istanze subordinate su sua delega, o istituiti per legge, che non sono dipendenti dello Stato,  hanno diritto alle seguenti indennità:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I membri, non dipendenti dello Stato, designati in rappresentanza di enti pubblici o di associazioni  economiche  e  sindacali  non  hanno  diritto  ad  indennità  se  non  a  quelle  di  trasferta  previste  dal  presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per i membri dipendenti dello Stato il tempo dedicato alla funzione è considerato tempo di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il dipendente mantiene il diritto alle indennità di trasferta e ad altre indennità e spese particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Particolarità
Art. 10
                            1  Per  le  sedute  ed  i  sopralluoghi  le  indennità  riconosciute  ai  presidenti,  ai  membri  e  ai  segretari sono le seguenti:  a)  b)  (almeno 5 ore): fr. 190.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai membri di commissioni che risiedono fuori Cantone può essere concesso un supplemento pari  al 50% delle indennità di seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  indennità  per  la  preparazione  di  rapporti  o  decisioni  particolarmente  impegnativi  sono  decise  di  volta  in  volta  dal  Consiglio  di  Stato  su  proposta  congiunta  del  presidente  della  commissione  e  dei servizi centrali del personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ai  presidenti  delle  commissioni  cui  è  richiesto  un  impegno  di  notevole  rilievo  al  di  fuori  delle  sedute della commissione stessa potrà essere corrisposta un’equa indennità annua da fissarsi di  volta in volta dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Indennità di trasferta
Art. 11
                            Per i viaggi di servizio, pasti e pernottamenti vengono riconosciute le indennità previste  per il personale dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini e pagamento
4
                            Art.  abrogato  dal  R  6.3.2012;  in  vigore  dal  9.3.2012  -  BU  2012,  95;  precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                126.
Art. 12
                            1  Le distinte per il pagamento delle indennità (formulari e liste di presenza) devono venir  del gruppo di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pagamento avviene a ritmo mensile a cura della Sezione delle finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza presso Enti
Art. 13
                            1  La presenza di rappresentanti del Cantone presso Enti è stabilito dalle leggi speciali e  dagli statuti delle società, delle fondazioni e degli Enti interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   designazione,   riservata   la   partecipazione   di   membri   del   Consiglio   di   Stato   secondo  disposizioni particolari, segue per principio i criteri indicati nell’art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I rappresentanti dipendenti dello Stato in Consigli di amministrazione o di fondazione svolgono il  loro ruolo quale occupazione accessoria ai sensi della LORD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il tempo dedicato alla funzione è considerato tempo di lavoro.  Art. 14  ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipendenti dello Stato
Art. 15
                            Le  indennità  di  trasferta  dovute  ai  rappresentanti  dipendenti  dello  Stato  in  Consigli  di  amministrazione  o  di  fondazione  e  ai  membri  delle  commissioni  e  dei  gruppi  di  lavoro  dipendenti  dello  Stato  sono  applicabili  gli  articoli  3,  4  e  5  del  regolamento  concernente  le  indennità  ai  dipendenti dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elenchi
Art. 16
                            La  Cancelleria  dello  Stato  tiene  ed  aggiorna  l’elenco  delle  commissioni,  dei  gruppi  di  lavoro e delle rappresentanze presso Enti istituiti secondo il presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 17
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  6  Pubblicato nel BU  2008  , 231; 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dal 21.3.2014 - BU 2014, 163.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata in vigore: 9 maggio 2008 - BU 2008, 231.