Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri --> 5.1.8.4.12
                            5.1.8.4.7: R concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri - 27 ottobre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.8.4.7  Regolamento  concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici  e professionali esteri  La Conferenza   svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  visti gli art. 1, 6, 10 e 12 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali  del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            a.    diplomi d’insegnamento esteri per il livello prescolastico e elementare, per il livello secondario I, nonché  per le scuole di maturità;  b.    diplomi d’insegnamento esteri in pedagogia curativa scolastica; e  c.    diplomi esteri di scuole universitarie in logopedia e terapia psicomotoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto applicabile
                            Art.  2                  L’esame  dei  diplomi  scolastici  e  professionali  esteri  avviene  in  applicazione  delle  Direttive  fondamentali dell’UE, nonché in base alle esigenze minime stabilite nei regolamenti per il riconoscimento  della CDPE per i corrispondenti diplomi scolastici e professionali svizzeri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni formali di riconoscimento
Art. 3
                            Hanno il diritto di inoltrare la richiesta le persone aventi un diploma scolastico o professionale  estero:  a.    rilasciato all’estero dallo Stato o da un ente riconosciuto dallo Stato;  b.    che attesta la conclusione della formazione; e  c.        che  nello  Stato  d’origine  permette  di  esercitare  immediatamente  la  professione  (abilitazione  professionale).  I richiedenti devono certificare di avere in una delle lingue nazionali svizzere, le conoscenze orali e scritte  necessarie per l’esercizio della professione:  a.    persone aventi un diploma di uno Stato membro dell’UE e con cittadinanza in uno Stato dell’UE o  dell’AELS,  devono  presentare  la  relativa  certificazione  nel  corso  della  procedura  di  riconoscimento,  comunque, in ogni caso, prima della decisione finale;  b.        persone  non  aventi  un  diploma  di  uno  Stato  membro  dell’UE  e/o  senza  cittadinanza  in  uno  Stato  dell’UE  o  dell’AELS,  devono  esibire  la  relativa  certificazione  contemporaneamente  alla  richiesta  di  riconoscimento.  La  presentazione  della  relativa  certificazione  è  una  condizione  necessaria  per  procedere all’esame materiale della richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni materiali di riconoscimento
Art. 4
                            svizzeri, soprattutto in relazione alla formazione scientifica, alla formazione didattica e pratica professionale,  alla durata della formazione, al livello della formazione e all’abilitazione professionale sancita dal diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compensazione di differenze
sostanziali nella formazione
Art. 5
                            Quando la formazione estera differenzia da quella svizzera in settori riguardanti materie, la cui  conoscenza  è  una  condizione  essenziale  per  l’esercizio  della  professione  in  Svizzera,  le  corrispondenti  lacune devono essere compensate. A loro scelta, i richiedenti possono sottoporsi a una prova attitudinale o  compiere un tirocinio di adattamento.  È pure data una differenza sostanziale allorché la durata della formazione estera è inferiore di almeno un  anno a quella prescritta in Svizzera.  Quando ci sono delle differenze sostanziali nella formazione, come ai cpv. 1 e 2, bisogna esaminare se le  corrispondenti lacune non siano già compensate dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            membro dell’UE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compensazione di livelli di formazione diversi
Art. 6
                            superiore devono, a loro scelta, sottoporsi a una prova attitudinale o compiere un tirocinio di adattamento.  La  compensazione  secondo  il  cpv.  1  non  è  possibile,  quando  i  richiedenti  hanno  una  formazione  professionale  di  livello  secondario  II,  mentre  in  Svizzera  per  esercitare  la  professione  è  necessario  uno  studio di almeno tre anni in una scuola universitaria a livello terziario. Dietro riserva dei diplomi scolastici e  professionali  che  sono  riconosciuti  equivalenti  ad  un  diploma  di  scuola  universitaria  da  parte  dell’ente  competente di uno Stato membro dell’UE, ai sensi delle direttive determinanti dell’UE e che conferiscono  alla/al titolare gli stessi diritti d’accesso o d’esercizio della professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prova attitudinale
Art. 7
                            qualificati. Essa verte su materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la  professione. Queste materie possono comprendere sia conoscenze teoriche che capacità pratiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tirocinio d’adattamento
Art. 8
                            Per tirocinio d’adattamento si intende l’esercizio professionale in Svizzera sotto la responsabilità  di  un  professionista  qualificato.  Il  tirocinio  d’adattamento  può  essere  accompagnato  da  una  formazione  complementare. In ogni caso è oggetto di valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Svolgimento delle misure di compensazione
Art. 9
                            Le misure di compensazione sono svolte da istituti di formazione pedagogica, su incarico del  Segretariato generale della CDPE.  III. Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta di riconoscimento
Art. 10
                            La richiesta di riconoscimento di un diploma estero deve essere inoltrata presso il Segretariato  generale della CDPE, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare alla richiesta devono  essere inoltrati in una delle lingue nazionali o in inglese.  I  documenti  inoltrati  devono  essere  confacenti  per  la  verifica  dell’adempimento  delle  condizioni  di  riconoscimento.  Gli attestati devono essere presentati mediante copie autenticate ufficialmente e eventualmente devono  essere tradotti. Anche le traduzioni devono essere autenticate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione di riconoscimento
Art. 11
                            Il Segretario generale della CDPE è competente per la decisione di riconoscimento.  I richiedenti hanno il diritto di ricevere la decisione finale, entro un congruo termine. Per le persone, aventi  un diploma di uno Stato membro dell’UE e la cittadinanza in uno Stato dell’UE o della AELS, la durata della  procedura rispetterà le relative disposizioni del diritto dell’UE.  Le decisioni che rifiutano il riconoscimento devono essere motivate e devono indicare i rimedi di diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetto del riconoscimento
Art. 12
                            Con il riconoscimento si conferma alle persone aventi un diploma scolastico o professionale  estero  che  le  loro  conoscenze  e  capacità  professionali  sono  equivalenti  a  quelle  sancite  da  un  corrispondente diploma svizzero con la relativa abilitazione all’esercizio professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
Art. 13
                            riconoscimento.  L’introduzione di una procedura penale, resta riservata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi di procedura e di decisione
Art. 14
                            L’autorità di riconoscimento riscuote le tasse di procedura e decisione, in base al Regolamento  concernente le tasse della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costo delle misure di compensazione
Art. 15
                            Le spese per le misure di compensazione sono a carico dei richiedenti. L’importo dipende da  quante misure di compensazione devono essere assolte ed è calcolato con CHF 450.- per ogni punto di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.    per un tirocinio d’adattamento         (compresa ev. formazione complementare)     fr.  12 000.--  b.    per una prova attitudinale                              fr.    5 000.--  Gli istituti di formazione pedagogica possono prelevare un’indennità spese di CHF 400.-- per i chiarimenti  in merito alla determinazione delle concrete misure di compensazione.  IV. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
Art. 16
                            Contro le decisioni del Segretario generale della CDPE si può inoltrare un ricorso scritto e  motivato,  entro  30  giorni  dal  rilascio  della  decisione,  presso  la  Commissione  di  ricorso  per  diplomi  d’insegnamento esteri.  Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere impugnate con ricorso dinnanzi al Tribunale  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione di disposizioni
Art. 17
                            Le seguenti disposizioni dei regolamenti di riconoscimento attualmente in vigore sono abrogate:  a.    Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per le scuole di  maturità del 4 giugno 1998;  b.    Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi in pedagogia curativa scolastica del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 agosto 1998;  c.        Art.  16  del  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  delle  scuole  universitarie  per  i  docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999;  d.        Art.  17  del  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  delle  scuole  universitarie  per  i  docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999; e  e.        Art.  17  del  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  delle  scuole  universitarie  in  logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 18
                            [1]   contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul  riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.  Pubblicato   nel BU  2008  , 180.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Entrata in vigore 1° gennaio 2006 - BU 2008, 180.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2