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Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali... (5.1.8.4.9)

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Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali... (5.1.8.4.9)

Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

5.1.8.4.9 Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Regolamento tasse) (del 7 settembre 2006) Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto l’art. 12 dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi), d e c r e t a : cazione Art. 1 Il presente regolamento regola le tasse percep ite dal Segretariato generale della CDPE e dalla Commissione di ricorso per le decisioni e per il disbrigo delle pratiche in relazione al riconoscimento retroattivo di diplomi d’insegnamento svizzeri e nell’ambito dell’applicazione dell’Accordo sulla liber a circolazione delle persone CH - UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri in base al Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri. Art. 2
1 L’impo rto delle tasse è il seguente:
1. tassa per il riconoscimento retroattivo di un diploma scolastico e professionale svizzero fr. 100. --
2. a. tassa per l’esame di un diploma scolastico e professionale estero
1 fr. 1 000. -- b. qualora l’esame del diploma estero richieda un importante dispendio di tempo, la tassa di decisione può essere aumentata in modo adeguato, tuttavia al massimo di fr. 1 000. --
3. tassa per il rilascio di attestati a persone con un diploma scolastico o professionale svizzero che desiderano esercitare la professione all’estero fr. 100. --
4. a. decisioni della Commissione di ricorso in merito a diplomi scolastici o professionali esteri secondo il Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri e in merito al riconoscimento a posteriori dei diplomi svizzeri
2 fr. 1 000. --
b. qualora la procedura di ricorso, secondo la lett. a, richieda un importante dispendio di tempo, la tassa di decisione puòessere aumentata in modo adegu ato, tuttavia al massimo di
3 fr. 2 000. --
5. rilascio di informazioni scritte che richiedono un importante dispendio di tempo fr. 100. -- fino fr. 300. --
2 Le tasse secondo la cifra 1, 2a e 3 devono essere pagate in anticipo.
3 In caso di una procedura di ricorso come alla cifra 4 può essere chiesto un anticipo spese di un importo adeguato. delle tasse Art. 3 L’autorità competente per la decisione può rimettere totalmente o parzialmente le tasse, quando nel caso singolo il pagament o non può essere ragionevolmente richiesto o quando altri motivi particolari lo giu stificano. rata in vigore Art. 4 Il regolamento concernente le tasse entra in vigore
4 contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei dip lomi scolastici e professionali. Pubblicato nel BU 2008 , 153.

1

Lett. modificata dal R 30.9.2010; in vigore dal 30.9.2010 - BU 2010, 426.

2

Lett. modificata dal R 10.9.2009; in vigore dal 10.9.2009 - BU 2009, 512.

3

Lett. modificata dal R 10.9.2009; in vigore dal 10.9.2009 - BU 2009, 512.

4

Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2006, 153.
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