Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
                            5.1.8.4.9  Regolamento  concernente le tasse della Conferenza svizzera  dei direttori cantonali della pubblica educazione  (Regolamento tasse)  (del 7 settembre 2006)  Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione  (CDPE),  visto  l’art.  12  dell’Accordo  intercantonale  sul  riconoscimento  dei  diplomi  scolastici  e  professionali  del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),  d e c r e t a :  cazione  Art. 1  Il presente regolamento regola le tasse percep  ite dal Segretariato generale della CDPE  e  dalla  Commissione  di  ricorso  per  le  decisioni  e  per  il  disbrigo  delle  pratiche  in  relazione  al  riconoscimento  retroattivo  di  diplomi  d’insegnamento  svizzeri   e  nell’ambito   dell’applicazione  dell’Accordo  sulla  liber  a  circolazione  delle  persone  CH  -  UE,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il  riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri in base al Regolamento concernente il  riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’impo  rto delle tasse è il seguente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  tassa  per  il  riconoscimento  retroattivo  di  un  diploma  scolastico  e  professionale svizzero  fr.  100.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  a.  tassa  per  l’esame  di  un  diploma  scolastico  e  professionale  estero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  fr.  1  000.  --  b.  qualora  l’esame  del  diploma  estero  richieda  un  importante  dispendio di tempo, la tassa di decisione può essere aumentata in  modo adeguato, tuttavia al massimo di  fr.  1  000.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  tassa per il rilascio di attestati a persone con un diploma scolastico  o  professionale  svizzero  che  desiderano  esercitare  la  professione  all’estero  fr.  100.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  a.  decisioni  della  Commissione  di  ricorso  in  merito  a  diplomi  scolastici    o    professionali    esteri    secondo    il    Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  scolastici  e  professionali  esteri e in merito al riconoscimento  a posteriori dei diplomi svizzeri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  fr.  1  000.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  qualora  la  procedura  di  ricorso,  secondo  la  lett.  a,  richieda  un  importante  dispendio  di  tempo,  la  tassa  di  decisione  puòessere  aumentata in modo adegu  ato, tuttavia al massimo di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  fr.  2  000.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  rilascio   di   informazioni   scritte   che   richiedono   un   importante  dispendio di tempo  fr.     100.  --  fino  fr.  300.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tasse secondo la cifra 1, 2a e 3 devono essere pagate in anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di una  procedura di ricorso come alla cifra 4 può essere chiesto un anticipo spese di un  importo adeguato.  delle tasse  Art. 3  L’autorità  competente  per  la  decisione  può  rimettere  totalmente  o  parzialmente  le  tasse, quando nel caso singolo il pagament  o non può essere ragionevolmente richiesto o quando  altri motivi particolari lo giu  stificano.  rata  in vigore  Art. 4  Il   regolamento   concernente   le   tasse   entra   in   vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  contemporaneamente   al  revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei dip  lomi scolastici e professionali.  Pubblicato  nel BU  2008  ,  153.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Lett. modificata dal R 30.9.2010; in vigore dal 30.9.2010  -  BU 2010, 426.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Lett. modificata dal R 10.9.2009; in vigore dal 10.9.2009  -  BU 2009, 512.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Lett. modificata dal R 10.9.2009; in vigore dal 10.9.2009  -  BU 2009, 512.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 1° gennaio 2006  -  BU 2006, 153.