Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati
                            Regolamento  della Commissione cantonale per la protezione dei dati  (del 16 dicembre 2008)  LA COMMISSIONE CANTONALE  PER LA PROTEZIONE DEI DATI  richiamato l’art. 22 del R sulla protezione dei dati personali,  p r o n u n c i a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  È  adottato  il  seguente  regolamento  concernente  l’organizzazione,  il  funzionamento  e  la  procedura:  Art. 1  La Commissione è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; il Gran Consiglio  ne conferma la nomina (art. 31 cpv. 1 LPDP).  La Commissione è indipendente; essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o  un ex magistrato che ne assume la presidenza (art. 31 cpv. 2 LPDP).  La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge (art. 31 cpv. 3 LPDP).  Art. 2  Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal  diritto  superiore  (art.  13  cpv.  2  Cost.  e  art.  8  CEDU)  chiedendo  il  giudizio  della  Commissione  cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP).  La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora  i dati o come denuncia contro quest’ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP).  Art. 3  1  Prima  di  entrare  nel  merito  di  una  denuncia  o  di  un  ricorso  la  Commissione  esamina  d’ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm).  In  particolare,  la  Commissione  non  è  competente  se  la  denuncia  rispettivamente  il  ricorso  sono  proponibili ad altra autorità o altro tribunale, secondo una legge speciale. La Commissione non è  competente se la domanda è già stata giudicata (art. 31a cpv. 3 LPDP).  Se si ritiene incompetente, la Commissione emana una formale decisione d’inammissibilità e, una  volta  cresciuta  in  giudicato,  trasmette  gli  atti  all’autorità  competente  e  ne  dà  comunicazione  al  denunciante o ricorrente (art. 6 LPAmm).  Art. 4  2  Il  Presidente  può,  d’ufficio  o  su  istanza  di  parte,  adottare  le  opportune  misure  provvisionali (art. 37 LPAmm).  Art. 5  3  L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del Presidente o del giudice  delegato.  Alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio.  Delle  discussioni  e  delle  assunzioni  di  prove  davanti  alla  Commissione  viene  tenuto  un  verbale  (art. 25 cpv. 2 LPAmm).  Art. 6  4  La  Commissione  accerta  d’ufficio  i  fatti,  non  è  vincolata  alle  domande  di  prova  delle  parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 25 cpv. 1  LPAmm).  Art. 7  La  Commissione  delibera  di  regola  nella  composizione  di  tre  membri  e  giudica  nella  composizione  di  cinque  membri  se  un  membro  o  la  particolarità  della  questione  sottoposta  a  giudizio lo richiedono.  In  caso  di  ricusa  o  di  astensione  di  un  membro  la  Commissione  giudica  in  ogni  caso  nella  composizione di tre membri.  La Commissione delibera oralmente se un membro lo chiede o non vi è unanimità. Negli altri casi,  giudica mediante circolazione degli atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il  denunciante/  ricorrente  ha  il  diritto  di  chiedere  una  seduta  pubblica  in  applicazione  dell’art.  6  CEDU.  Art. 8  La sentenza dev’essere motivata.  La  sentenza  è  intimata  al  denunciante/  ricorrente,  all’organo  che  elabora  i  dati,  all’Incaricato  cantonale della protezione dei dati, al Consiglio di Stato.  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro la sentenza della Commissione può essere interposto ricorso al TRAM entro 30  giorni, secondo le modalità descritte agli art. 68, 69 e 70 LPAmm.  Art. 10  6  Per  la  tassa  di  giustizia  fa  stato  l’art.  47  LPAmm  e  per  le  indennità  ripetibili  l’art.  49  LPAmm.  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Per  quanto  non  disciplinato  nel  presente  regolamento  sono  applicabili  i  disposti  della  legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  8  Pubblicato nel BU  2008  , 714.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU 2008, 714.