Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2015
                            10.2.2.1.2  Decreto esecutivo  concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali  valevole per il 2015  (del  25 marzo 2015  )  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto l’articolo 322 della Legge tributaria del 21  giugno 1994 (denominata qui di seguito LT);  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rate e  scadenze dell’imposta ordinaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 24  0  LT)  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2015 ha luogo in  quattro  rate;  tre  rate  vengono  prelevate  a  titolo  di  acconto  calcolate  sulla  base  dell’importo  presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I termini di scadenza delle singole rate dell  ’  imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:  per la I.  rata di acconto  il 1  °  maggio  2015  per la II.  rata di acconto  il 1  °  luglio  2015  per la III.  rata di acconto  il 1  °  settembre  2015  rata a conguaglio  a partire dal  2016  , alla data d  ’  intimazione del c  onteggio  Sono riservate le scadenze speciali dell  ’  articolo 240  capoverso 5 LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire
(art. 241 LT)
Art. 2
                            1  Sul  rimborso  delle  somme  riscosse  in  eccedenza,  risultanti  da  un  conteggio  allestito  dall’autorità  fiscale,  è  corrisposto  un  interesse  rimunerativo  annuo  del  1.5%  dal  giorno  in  cui  è  pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla  scadenza, esso  è rimunerato alle condizioni dell  ’  articolo 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interesse rimu  nerativo sui pagamenti eseguiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prima della scadenza  (art. 24  2 LT)  e sulla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            restituzione d’imposta  (art. 247 LT)  Art.  3  1  Sui  pagamenti  eseguiti  dal  contribuente  prima  della  scadenza  come  pure  sul  la  restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è  concesso  un  interesse  rimunerativo  del  0.25%  dal  giorno  in  cui  il  pagamento  è  pervenuto  fino  al  giorno della scadenza o della restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  importi  non  richiesti  non  sono  rimunerati  se  la  restituzione  avviene  entro  30  giorni  dal  momento in cui è pervenuto il pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accrediti dell’imposta preventiva
Art. 4
                            L’imposta  preventiva  sui  crediti  fiscali  sorti  nel  2014  è  accreditata  nel  conteggio  d’impost  a del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l’intimazione della rata a conguaglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Versamenti e restituzioni per imposte e i  nteressi
                        
                        
                    
                    
                    
                al contribuente, modalità e addebito delle spese
Art. 5
                            1  I  versamenti  e  le  restituzioni  per  imposte  e  interessi  fino  a  2  00.  -  franchi  possono  essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente; fatta riserva dell’articolo 8; su tali accrediti è  riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  importi  non  accreditati  sulla  partita  fiscale  del  contribuente,  salvo  compensazione,  sono  interamente restituiti al contribuente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere  poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione  dell’importo versato o restituito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interessi di ritardo
(art. 243 LT)
Art. 6
                            1  Se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni  successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo an  nuo del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trattenuta dell’imposta alla fonte
                            Art.  7  Sulla trattenuta dell’imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche  nel caso di restituzione di  eccedenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importi mi  nimi: rinuncia alla riscossione
                        
                        
                    
                    
                    
                (art. 243a LT)
Art. 8
                            Gli  interessi  rimunerativi  e  di  ritardo  fino  ad  un  importo  di  20.  -  franchi  non  sono  conteggiati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Val  idità temporale dei tassi di in  teresse  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I tassi d’interesse rimunerativi  degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali  dei contribuenti nell’anno civile 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il tasso d’interesse di ritardo dell’articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell’anno civile 2015; il  tasso d’interesse applicabile all’inizi  o di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino  alla chiusura della stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Acconto equo
Art. 10
                            1  Qualora il presumibile dovuto d’imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta  d’acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di r  ichiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi  non annullano e sostituiscono la richiesta d’acconto ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di acconti equi inferiori al dovuto d’imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli  acconti ufficiali, è addebitato un interess  e di  ritardo al tasso stabilito dall’artico  lo 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  acconti  equi  superiori  a  quelli  ufficiali,  sulla  differenza  è  riconosciuto  un  interesse  rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interesse rimunerat  ivo sulle eccedenze da deposito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  253a LT)  Art. 11  Sulla  parte  di  deposito  che  eccede  l’imposta  sugli  utili  immobiliari  è  corrisposto  un  interesse rimunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno  della restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in vigore  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Questo  decreto  è  pubblicato  unitamente  al  suo  allegato  nel  Bollettino  ufficiale  dell  e  leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore il 1°  aprile 2015 e si applica per l’anno civile 2015 a partire dalla medesima  data.  Tabella riassuntiva concernente i tas  si d’interesse rimunerativi e di ritardo  Periodo  Anno civile*  Interesse  di ritardo  (in %)  Interesse  rimunerativo sul  rimborso delle  somme riscosse in  eccedenza (in %)  Interesse  rimunerativo sui  pagamenti  anticipati dal  contribuente e  sulle restituzioni  di  un’imposta non  dovuta o dovuta  solo in parte (in %)  Interesse  rimunerativo  sul rimborso  delle  eccedenze da  deposito (in  %)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  (dal 01.04.  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.12.2015)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5  1.5  0.25  0.25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  (dal 01.01  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.5  1.5  0.25  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.03.2015)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  2.5  1.5  0.25  1.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013  2.5  1.5  0.25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  2.5  2.5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  2.5  2.5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  3  3  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  3  3  1.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  3  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007  3  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  3  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005  3  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004  3  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2003  3  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002  4  4  1.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001  4.5  4.5  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000  4  4  1.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  4  4  1.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998  5  5  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997  5  5  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996  5  5  2.5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  5  5  3.5  *  A  partire  dal  1°  gennaio  1995,  gli  interessi  sono  calcolati  in  base  ai  tassi  validi  per  ogni  anno  civile  o  parte  di  esso.  Ai  periodi  fiscali  antecedenti  tale  data  sono  applicati  i  tassi  di  interesse  stabiliti dagli appositi decreti  esecutivi del Consiglio di Stato.  Pubblicato  nel BU  201  5  , 94  .