Decreto esecutivo concernente le tasse sui cani
                            8.3.1.2.2: DE concernente le tasse sui cani - 23 febbraio 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.3.1.2.2  concernente le tasse sui cani  (del 23 febbraio 2010)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il Regolamento sui cani dell’11 febbraio 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
Art. 1
                            Il presente decreto stabilisce le tasse emesse nei confronti dei proprietari di cani in base alla  Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e al Regolamento dell’11 febbraio 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffe
Art. 2
                            Per le tasse e le spese per le perizie ordinate dall’Ufficio del veterinario cantonale valgono le  seguenti tariffe:  Tasse e spese                                                                                     Importo fr.  Tassa annuale (art. 4, cpv. 1, Legge cani)  comprensiva del costo della medaglietta (art. 2, cpv. 2 Legge cani)             50.--  Tassa di autorizzazione per i cani della lista di cui all’art. 11  del Regolamento sui cani                                                                      250.--  Tassa per perizie (art. 17, Legge cani)                                                    spese effettive
                        
                        
                    
                    
                    
                Esoneri
Art. 3
                            a)    i detentori di cani deceduti entro il 31 marzo;  b)    i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 1° ottobre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimborsi
Art. 4
                            Possono chiedere il rimborso della tassa già versata, i detentori di cani indicati all’art. 3 lett. a)  inviando richiesta scritta e documentata all’Ufficio del veterinario cantonale entro il 31 dicembre dell’anno in  questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme abrogate
Art. 5
Entrata in vigore
Art. 6
                            vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.  Pubblicato   nel BU  2010  , 81.