Regolamento della legge sulla statistica cantonale
                            Regolamento  della legge sulla statistica cantonale  (RLStaC)  (del 2 marzo 2010)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009,  d e c r e t a :  Capitolo primo  Partecipazione e repertorio delle rilevazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione alle rilevazioni
Art. 1
                            Nel  caso  di  rilevazioni  dirette,  le  persone  interrogate  sono  informate  dell’oggetto  della  rilevazione, dello scopo, delle popolazioni di riferimento, dell’organismo responsabile e dell’obbligo  o meno di informare, nonché delle conseguenze penali derivanti da una violazione di tale obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Repertorio delle rilevazioni
Art. 2
                            1  Le rilevazioni periodiche, dirette o indirette, eseguite in applicazione della legge sono  messe a repertorio con menzione delle basi giuridiche, dell’oggetto, dello scopo, delle popolazioni  di riferimento, dell’organismo responsabile e, se del caso, degli altri organismi che vi partecipano,  nonché dell’obbligo o meno di informare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  repertorio,  realizzato  e  gestito  dall’Ufficio  di  statistica  del  Cantone  Ticino  (in  seguito:  Ufficio  di  statistica)  con  la  collaborazione  degli  altri  organismi  della  statistica  cantonale,  può  essere  consultato presso il menzionato ufficio.  Capitolo secondo  Programma pluriennale della statistica cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Finalità e durata
Art. 3
                            1  Il programma pluriennale della statistica cantonale (in seguito: programma pluriennale)  è lo strumento operativo del Consiglio di Stato per la definizione, la pianificazione, la gestione e la  valutazione dell’attività statistica cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il programma pluriennale si estende su quattro anni a partire dal 1. gennaio dell’anno che segue  l’avvio di una nuova legislatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Preparazione
Art. 4
                            1  Gli organismi della statistica pubblica cantonale forniscono all’Ufficio di statistica tutte  le  informazioni  necessarie  per  l’allestimento  del  programma  pluriennale,  in  particolare  attività  prospettate, obiettivi prefissati, caratteristiche dei progetti e risorse previste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  preparazione  del  programma  pluriennale,  l’Ufficio  di  statistica  invita  la  Commissione  scientifica della statistica cantonale (in seguito: Commissione) a fornire il suo apporto, in termini di  formulazione  di  bisogni  e  orientamenti  generali,  di  raccomandazioni  per  progetti  e  attività  statistiche e di interventi per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  presa di posizione e successivamente al Consiglio di Stato per approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aggiornamento annuale
Art. 5
                            1  Gli  organismi  della  statistica  pubblica  cantonale  sono  tenuti  a  fornire  annualmente  all’Ufficio  di  statistica  le  indicazioni  relative  allo  stato  di  avanzamento  delle  attività  statistiche  pianificate   nel   programma   pluriennale,   eventuali   modifiche   sostanziali,   nuove   attività   o   la  decadenza di attività previste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio di statistica fornisce alla Commissione le informazioni in merito allo stato di avanzamento  del   programma   pluriennale   rispettivamente   al   raggiungimento   degli   obiettivi   ivi   contenuti  necessarie alla stesura del suo rapporto annuale all’attenzione del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio  di  statistica  informa  il  Consiglio  di  Stato  in  merito  allo  stato  di  avanzamento  del  primo trimestre dell’anno successivo e gli sottopone eventuali modifiche per approvazione.  Capitolo terzo  Commissione scientifica della statistica cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in funzione e composizione
Art. 6
                            1  La  Commissione  entra  in  funzione  il  1.  gennaio  dell’anno  d’inizio  di  una  nuova  legislatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  si  compone  di  sei  membri,  uno  in  rappresentanza  di  ciascuna  delle  istituzioni  seguenti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I membri della Commissione sono rieleggibili al massimo due volte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 7
                            1  Il   rappresentante   dell’Amministrazione   cantonale   assume   la   presidenza   della  Commissione; l’Ufficio di statistica ne assume il segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione si riunisce su convocazione del presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per il resto, la Commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 8
                            1  La   Commissione   fornisce   il   suo   contributo   propositivo   alla   statistica   cantonale,  sostenendo  l’Ufficio  di  statistica  nella  preparazione  del  programma  pluriennale  e  allestendo  all’attenzione del Consiglio di Stato una nota sulla bozza di programma pluriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  allestisce  annualmente  all’attenzione  del  Consiglio  di  Stato  un  rapporto  sullo  stato  di  avanzamento  rispettivamente  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  contenuti  nel  programma  pluriennale in base alle indicazioni fornite dall’Ufficio di statistica.  Capitolo quarto  Coordinamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Fornitura di dati
Art. 9
                            Gli  organismi  della  statistica  cantonale  forniscono  gratuitamente  all’Ufficio  di  statistica  sia i dati e i risultati provenienti dai propri registri e dalle rilevazioni che hanno eseguito sia quelli  ad essi trasmessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Persone di contatto
Art. 10
                            1  Per  assicurare  una  relazione  funzionale  permanente,  favorire  la  collaborazione  e  rinforzare il coordinamento in materia statistica, gli organismi principali della statistica pubblica e i  singoli  dipartimenti  dell’Amministrazione  cantonale  designano  una  persona  di  contatto  al  loro  interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio  di  statistica  si  avvale  della  collaborazione  delle  persone  di  contatto  per  coordinare  la  statistica  cantonale,  per  preparare  il  programma  pluriennale  e  per  fornire  al  Consiglio  di  Stato  le  informazioni  relative  allo  stato  di  avanzamento  del  programma  pluriennale  rispettivamente  al  raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.  Capitolo quinto  Protezione e sicurezza dei dati
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione alle rilevazioni
da parte di organismi di diritto privato
Art. 11
                            1  L’assunzione di compiti di rilevamento da parte di organismi di diritto privato che non  sottostanno alla legge è regolata tramite contratto specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contratto impone loro di:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sicurezza dei dati
Art. 12
                            Oltre  che  dalle  disposizioni  generali  sulla  protezione  dei  dati,  la  sicurezza  dei  dati  è  garantita dalle direttive sull’informatica nell’amministrazione cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione di dati
Art. 13
                            1  Previa  domanda  scritta  e  motivata,  i  produttori  della  statistica  cantonale  possono  trasmettere  dati  personali  a  terzi  per  un’elaborazione  a  scopo  statistico  senza  riferimento  a  persone  specifiche,  se  una  trasmissione  anonimizzata  e  pseudoanonimizzata  non  è  compatibile  con lo scopo perseguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La trasmissione soggiace alla stipulazione di un contratto particolare, che deve almeno indicare:  a)  b)  c)  d)  e)  Capitolo sesto  Diffusione dell’informazione statistica
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzazione da parte di terzi a scopo di lucro
Art. 14
                            1  Chiunque   utilizzi   dati   della   statistica   cantonale   a   scopo   di   lucro   necessita  l’autorizzazione dell’organismo responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  può  essere  condizionata  e  regolata  in  un’apposita  convenzione;  qualora  le  condizioni poste siano violate, è se del caso applicabile la legge federale sui diritti d’autore.  Capitolo settimo  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in funzione della Commissione
Art. 15
                            La Commissione entra in funzione la prima volta il 1° settembre 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  del Cantone Ticino ed entra in vigore il 10 marzo 2010.  Pubblicato nel BU  2010  , 92.