Regolamento concernente la banca dati degli Enti locali
                            Regolamento  concernente la banca dati degli Enti locali  (del 13 aprile 2010)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati gli art. 10a, 106 let. e) e 144 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 1
                            La banca dati degli Enti locali (in seguito: banca dati) è uno strumento amministrativo di  consultazione   che   raccoglie   i   nominativi,   gli   indirizzi,   la   carica/funzione   ricoperta   e   altre  informazioni delle persone elette negli Esecutivi, nei Legislativi comunali e dei Segretari comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 2
                            1  La banca dati intende favorire e agevolare l’elaborazione e la trasmissione uniformi di  informazioni  per  uso  esclusivamente  amministrativo  tra  gli  Enti  locali,  nonché  tra  questi  e  l’Amministrazione cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I dati contenuti possono essere elaborati per la realizzazione di sondaggi e statistiche, per l’invio  e  lo  scambio  di  informazioni  (intese  quelle  utili  allo  svolgimento  dell’attività  amministrativa  degli  Enti  coinvolti)  e  documentazione  tra  autorità,  comprese  le  comunicazioni  relative  all’offerta  formativa   del   Centro   di   formazione   per   gli   Enti   locali   della   Divisione   della   formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimangono riservate le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Catalogo dei dati
a) obbligatori
Art. 3
                            I dati obbligatori da inserire nella banca dati sono i seguenti:  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                b) facoltativi
Art. 4
                            La raccolta e l’inserimento di altri dati quali:  -  -  -  sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione da parte della persona interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti e compiti
a) SEL
Art. 5
                            La Sezione degli enti locali (in seguito: SEL) è l’autorità di contatto e di riferimento per i  Comuni, rispettivamente:  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Responsabile operativo
Art. 6
                            Il Responsabile operativo comunale designato dal Municipio:  -  -  -  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione di accesso alle informazioni
Art. 7
                            1  Accedono alla banca dati, nel rispetto degli scopi previsti dall’art. 2:  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  SEL  regola  la  procedura  di  autorizzazione  nei  limiti  della  Legge  sulla  protezione  dei  dati  personali del 9 marzo 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  2010  , 137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 137.