Decreto esecutivo concernente la designazione del Dipartimento competente in materia di indicazione dei prezzi
                            Decreto esecutivo  concernente la designazione del Dipartimento competente  in materia di indicazione dei prezzi  (del 30 giugno 2010)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato  l’art.  2  della  Legge  di  applicazione  alla  legislazione  federale  in  materia  di  indicazione  dei prezzi,  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il    Dipartimento    delle    istituzioni,    Polizia    cantonale,    Servizi    generali,    Servizio  autorizzazioni,  commercio  e  giochi,  è  l’autorità  competente  per  l’applicazione  della  normativa  in  materia di indicazione dei prezzi.  Art. 2  Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pubblicato nel BU  2010  , 225.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 444; precedente modifica: BU 2014,
                        
                        
                    
                    
                    
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                            2    Entrata in vigore: 2 luglio 2010 - BU 2010, 225.