Direttiva concernente la prescrizione, la somministrazione e la consegna di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti
                            Direttiva  concernente la prescrizione, la somministrazione e la consegna  di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti  (del 5 aprile 2011)  IL MEDICO CANTONALE  Considerato   l’obbligo   di   regolare   la   prescrizione,   la   consegna   e   la   somministrazione   di  stupefacenti per la terapia ambulatoriale di persone tossicodipendenti;  richiamati gli articoli 1 e 7 del Regolamento sulle terapie sostitutive (in seguito: Regolamento);  tenuto  conto  dell’Ordinanza  dell’Istituto  svizzero  per  gli  agenti  terapeutici  del  12  dicembre  1996  sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (in seguito: OStup-Swissmedic),  e m a n a   l a   s e g u e n t e   D i r e t t i v a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Prescrizione
Art. 1
                            1  Il  Medico  in  possesso  dell’autorizzazione  speciale  per  il  trattamento  dei  tossicomani  con stupefacenti  prescrive il farmaco sostitutivo ex art. 2 del Regolamento (ed ogni cambiamento)  su ricetta usuale. La prescrizione vale al massimo 3 mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  competenza  e  la  responsabilità   per  stabilire  il  dosaggio  quotidiano  del  farmaco  sostitutivo  è  del medico autorizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’operatore  sanitario  che  somministra  il  farmaco  sostitutivo  annota  il  dosaggio  quotidiano  del  farmaco sostitutivo sull’apposita tabella messa a disposizione dal Farmacista cantonale. La tabella  compilata è controfirmata dal medico e tenuta nella cartella medica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  prescrizione  regolare  di  neurolettici,  benzodiazepine,  ansiolitici,  ipnotici  e  altre  sostanze  psicotrope  accanto  al  farmaco  sostitutivo  è  riservata  al  medico  responsabile  della  terapia  sostitutiva.  Le  somministrazioni  di  tali  farmaci  è  tollerabile  se  puntuale  e  prescritta  su  stretta  indicazione medica e seguendo le regole dell’arte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Medico cantonale ha la facoltà d’intervenire per valutare l’appropriatezza delle prescrizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Somministrazione
Art. 2
                            La   somministrazione   del   farmaco   sostitutivo   avviene   di   regola   in   farmacia.   La  somministrazione  nello  studio  medico,  presso  i  Centri  interdisciplinari  di  riferimento  e  presso  i  Centri  residenziali  per  il  trattamento  di  tossicodipendenti  è  ammessa  nella  fase  iniziale  e  in  situazioni complesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consegna
Art. 3
                            1  Una  volta  raggiunto  l’equilibrio  clinico  (stabilità  somatica  e  psicosociale)  può  essere  consegnato   alla   persona   tossicodipendente   in   farmacia   una   dose   del   farmaco   sostitutivo  corrispondente  ad  un  periodo  massimo  di  una  settimana;  è  esclusa  la  consegna  a  utenti  di  un  servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicomani.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’equilibrio  clinico  è  definito  dal  medico  prescrittore  dopo  valutazione  congiunta  con  i  contraenti  ex art. 11 del Regolamento. All’avvio della terapia essi seguono il paziente a scadenze regolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il farmaco sostitutivo è consegnato nelle forme galeniche in commercio; ad eccezione delle forme  iniettabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ferie
Art. 4
                            1  Il medico autorizzato assicura la continuità delle cure in caso di sua assenza per ferie  o altre ragioni. Egli ne informa adeguatamente i suoi pazienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il paziente non può assentarsi per ferie fino al raggiungimento dell’equilibrio clinico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In seguito il paziente comunica in anticipo al proprio medico l’intenzione di assentarsi ed insieme  assicurano  la  continuità  della  cura,  avvalendosi  dell’apposita  Raccomandazione  del  Medico  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trattamento di minori
Art. 5
                            L’avvio  di  un  trattamento  per  pazienti  di  età  inferiore  ai  18  anni  va  preventivamente  concordato con il Medico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro cantonale pazienti
Art. 6
                            1  Il  Medico  cantonale  sottopone  per  verifica  al  medico  autorizzato,  1  volta  all’anno,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il medico autorizzato segnala al Medico cantonale, entro 4 settimane dalla ricezione dell’elenco,  ogni modifica rispetto alla situazione reale, o ne conferma l’esattezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicata nel BU  2011  , 243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 19 aprile 2011 - BU 2011, 243.