Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri
                            5.1.8.4.12  Regolamento  concernente il ricono  scimento dei diplomi scolastici  e professionali esteri  (del 27 ottobre 2006)  La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  visti gli articoli 1, 6, 10 e 12 dell  ’  Accordo  intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e  professionali del 18  febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),  d e c r e t a :  I. Disposizioni generali  ’  applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Art.  1  Il presente regolamento d  isciplina il riconoscimento dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  diplomi  d  ’  insegnamento  per  il  livello  prescolastico  e  elementare,  per  il  livello  secondario  I,  nonché per le scuole di maturità,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  diplomi   in   pedagogia   specializzata   (  orientamento  insegnamento   speciale,  orientamento  educazione speciale precoce) e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  diplomi in logopedia e terapia psicomotoria,  rilasciati da una scuola universitaria estera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esame  dei  diplomi  scolastici  e  professionali  ottenuti  negli  Stati  dell’UE  e  dell’AELS  nonché  di  Stati  terzi  ai  sensi  dell’articolo  3  capoverso  3  della  Direttiva  2005/36/CE  avviene  in  applicazione   delle   disposizioni   del   presente   regolamento   e   in   conformità   della   Direttiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005/36/CE,  nonché  in  base  alle  esigenze  minime  definite  nei  Regolamenti  della  CDPE  per  i  diplomi svizzeri corrispon  denti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’  esame  di  diplomi  scolastici  e  professionali  ottenuti  in  Stati  terzi  avviene  su  riserva  del  capoverso  1,  in  conformità  delle  disposizioni  di  questo  regolamento  e  in  applicazione  delle  esigenze minime definite nei Regolamenti della CDPE per i diplo  mi svizzeri corrispondenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  condizioni  determinanti  affinché  un  diploma  sia  considerato  come  titolo  di  conclusione  di  formazione  ai  sensi  del  capoverso  1  o  2,  sono  lo  Stato  in  cui  il  diploma  è  stato  rilasciato  e  la  nazi  onalità della persona titolare.  II. Condizioni di riconoscimento  Art.  3  1  Hanno  il  diritto  di  inoltrare  la  richiesta  le  persone  aventi  un  diploma  scolastico  o  pro  fessionale estero:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  rilasciato all  ’  estero dallo Stato o da un  ente  riconosciuto dallo Stato,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  che attesta la conclusione della formazione e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  che  nello  Stato  d  ’  origine  permette  di  accedere  direttamente  all  ’  esercizio  della  professione  (abilitazione professionale per la stessa professione)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  richiedent  i  devono certif  icare di avere in una delle lingue nazionali svizzere  ,  le conoscenze orali  e scritte necessarie per l  ’  esercizio della professione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  persone aventi un diploma di uno Stato membro dell  ’  UE o dell  ’  AELS e con cittadinanza in uno  Stato  dell  ’  UE  o  dell  ’  AELS,  dev  ono  presentare  la  relativa  certificazione  nel  corso  della  procedura di riconoscimento, comunque, in ogni caso, prima della decisione finale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  persone  non  aventi  un  diploma  di  uno  Stato  membro  dell  ’  UE  o  dell  ’  AELS  e/o  senza  cittadinanza  in  uno  Stato  dell  ’  UE  o  dell  ’  AELS,  devono  esibire  la  relativa  certificazione  contemporaneamente   alla   richiesta   di   riconoscimento.   La   presentazione   della   relativa  certificazione  è  una  condizione  necessaria  per  procedere  all  ’  esame  materiale  della  loro  richiesta  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Modifica del 22 marzo 2012,  entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Modifica del 22 m  arzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il certificato di conoscenze linguistiche,  di regola,  deve  essere esibito sotto forma di un diploma  ufficiale di lingua conformemente al  Q  uadro comune europeo di riferimento per le lingue (CECR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  teriali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  4  1  I  diplomi  scolastici  e  professionali  esteri  devono  essere  equivalenti  ai  corrispondenti  diplomi  svizzeri,  soprattutto  in  relazione  alla  formazione  professionale  scientifica,  didattica  e  pratica, alla durata della formazione, al livello della formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  riguarda  i  titoli  di  conclusione  di  formazione  ai  sensi  dell  ’  articolo  2  capoverso  1,  l  ’  equivalenza è presunta (Principio Cassis de Dijon).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  quanto  riguarda  i  titoli  di  conclusi  one  di  formazione  ai  sensi  dell’  artico  lo  2  capoverso  2,  la  prova  dell’  equiva  lenza  compete  alla  persona  richiedente.  Il  principio  Cassis  de  Dijon  non  può  essere applicato.  stanziali  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quando  la  formazione  estera  differenzia  da  quella  svizzera  in  settori  riguardanti  materie,  la  cui  conoscenza  è  una  condizione  essenziale  per  l’esercizio  della  professione  in  Svizzera, le lacune costatate devono essere colmate con delle misure di compensazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  pure  data  una  differenza  sostanziale  allorché  la  durata  della  formazione  estera  è  infe  riore  di  almeno un anno  a  quella prescritta in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando ci sono delle differenze sostanziali nella formazione, come al capoverso 1 e/o 2, bisogna  esaminare  se  le  corrispondenti  lacune  non  siano  già  compensate  dalla  formazione  precedente,  dalla pra  tica professionale e/o dal perfezionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La pratica professionale secondo il capoverso 3 deve, di regola, essere stata svolta in Svizzera o  uno Stato membro dell’UE o dell’  AELS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se la formazione  in Svizzera si svolge a un livello superiore a quello della formazione  seguita  dal  richiedente  o  dalla  richiedente  nel  suo  Stato  d’origine,  la  differenza  del  livello  di  formazione deve essere pareggiata con una misura di compensazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  compensazione  se  condo  il  capoverso  1  non  è  possibile,  quando  i  richiedenti  hanno  una  formazione professionale di livello secondario II, mentre in Svizzera per esercitare la professione è  necessaria  una  formazione  di  almeno  tre  anni  in  una  scuola  universitaria.  Restano  ris  ervati  i  diplomi scolastici e pro  fessionali:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  che sono riconosciuti equivalenti ad un diploma di scuola universitaria da parte delle autorità  competenti di  uno Stato membro dell’UE o dell’AELS ai sensi dell’  art. 11 lettera c  cifra  II  della  Direttiva  2005/36/CE  e  che  conferiscono  al  titolare  o  alla  titolare  d  el  diploma  gli  stessi  diritti  d’  accesso e di esercizio della professione, o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  che sono elencati nell’  allegato II della direttiva 2005/36/CE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando   c  ’  è   una   differenza   sostanziale   nella   formazione  ,   come   al   capoverso   1,   bisogna  esaminare se la corrispondente lacuna non sia già compensata dalla formazione precedente, dalla  pratica   professionale   e/o   dal   perfezionamento.  In   questo  caso   possono   essere   tenute   in  considerazione soltanto attività o formazi  oni svolte a livello di scuola universitaria e appropriate a  colmare le lacune nella base scientifica e teorica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  7  1  Il richiedente o la richiedente che deve assolvere delle misure di compensazione può  scegliere se compiere un  tirocinio di adattamento o sottoporsi a una prova attitudinale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per tirocinio d  ’  adattamento si intende l  ’  esercizio professionale in Svizzera sotto la responsabilità  di un professionista qualificato e/o la frequenza di moduli di formazione teorica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La pr  ova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che i richiedenti sono professionisti  qualificati.  Essa  verte  su  materie  la  cui  conoscenza  è  una  condizione  essenzia  le  per  poter
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Modifi  ca del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio  2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            eser  citare  la  professione.  Queste  materie  possono  comprendere  sia  con  oscenze  teoriche  che  capacità pratiche.  Art.  8  abrogato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  9  Le  misure  di  compensazione  sono  svolte  da  istituti  di  formazione  pedagogica,  su  incarico del Segretariato generale della CDPE.  III. Procedura  Art.  10  1  La  richiesta  di  riconoscimento  di  un  diploma  estero  deve  essere  inoltrata  presso  il  Segretariato generale della CDPE, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare  alla richiesta devono essere inoltrat  i in una delle lingue nazionali o in inglese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I documenti inoltrati devono essere confacenti per la  verifica dell’adempimento delle condizioni di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Diplomi e certificati,  nonché in certi casi, altri documenti richiesti dal  Segretariato gene  rale della  CDPE  devono  essere  presentati  sotto  forma  di  copia  ufficialmente  autenticata,  inoltre  se  il  documento originale non è redatto in una lingua nazionale svizzera o in inglese bisogna allegare  una  traduzione  ufficiale.  Le  traduzioni  originali  o  le  l  oro  copie  ufficialmente  autenticate  devono  essere allegate al dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Segretario  generale  o  la  Segretaria  generale  della  CDPE  è  competente  per  la  decisione di riconoscimento  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  richiedenti  hanno  il  diritto  di  ri  cevere  la  decisione  finale,  entro  un  congruo  termine.  Per  le  persone, aventi un diploma di uno Stato membro  dell  ’  UE  e la cittadinanza in uno Stato dell  ’  UE  o  della AELS, la durata della procedura rispetterà le relative disposizioni del diritto dell  ’  UE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  decisioni che rifiutano il riconoscimento devono essere motivate e devono indicare i rimedi di  diritto.  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  il  riconoscimento  si  conferma  alle  persone  aventi  un  diploma  scola  stico  o  professionale  estero  che  le  loro  conoscenze  e  capacità  professionali  sono  equivalenti  a  quelle  sancite   da   un   corrispondente   diploma   svizzero   con   la   relativa   abilitazione   all’esercizio  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  riconoscimento  non  contiene  nessuna  indicazio  ne  circa  l  ’  esiste  nza  e  la  validità  attuale  di  un’  abilitazione all  ’  esercizio professionale e non dà diritto  a un concreto posto di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni  di  riconoscimento,  ottenute  in  modo  illecito  o  sleale,  sono  revocate  dall’istanza di ri  conoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’introduzione di una procedura penale, resta riservata.  Art.  14  L’autorità  di  riconoscimento  riscuote  le  tasse  di  procedura  e  decisione,  in  base  al  Regolamento concernente le tasse della CDPE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  e misure di compensazione  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  per  le  misure  di  compensazione  sono  a  carico  dei  richiedenti.  L’importo  dipende da quante misure di compensazione devono essere assolte ed è calcolato con CHF 450.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al  1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore r  elativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            4.1.1.1  Regolamento  concernente  le  tasse  della  Conferenza  svizzera  dei  direttori  cantonali  della
                        
                        
                    
                    
                    
                pubblica educazione del 7 settembre 2006.
                            per ogni punto di credito ECTS che deve essere  svolto nell’ambito delle misure di compensazione,  entro un massimo di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  per un tirocinio d  ’  adattamento (compresi eventuali moduli di formazione teorica)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  CHF  12’  000.  –  b  .  per una prova attitudinale  CHF  5’0  0  0.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  istituti  di  formazione  pedagogica  possono  prelevare  un’indennità  spese  di  CHF  400.  –  per  i  chiarimenti in merito alla determinazione delle concrete misure di compensazione.  IV. Disposizioni finali  Art.  16  1  Contro le decisioni del Segretario generale o della Segretaria gen  erale della CDPE si  può  inoltrare  un  ricorso  scritto  e  motivato,  entro  30  giorni  dal  rilascio  della  decisione,  presso  la  Commissione di ricorso CDPE/CDS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  decisioni  della  Commissione  di  ricorso  possono  essere  impugnate  con  ricorso  dinnanzi  al  Tribunale  federale.  Art.  17  Le  seguenti  disposizioni  dei  regolamenti  di  riconoscimento  attualmente  in  vigore  sono  abrogate:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  Art.  18  del  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  d  ’  insegnamento  per  le  scuole di maturità  del 4  giugno 1998,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  abrogat  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Art.  16  del  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  delle  scuole  universitarie  per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10  giugno 1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  Art.  17  del  Regolamento  con  cernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  delle  scuole  universitarie  per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999 e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  Art.  17  del  Regolamento  concernente  il  riconoscimento  dei  diplomi  delle  scuole  universitarie  in  logopedia  e  dei  di  plomi  delle  scuole  universitarie  in  terapia  psico  motoria  del  3  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000.  Art.  18  Il    regolamento    entra    in    vigore    contemporaneamente    al    revisionato    Accordo  intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.  sposizioni transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  19  Le richieste di riconoscimento presentate prima dell’entrata in vigore delle modifiche del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 marzo 2012, sono esaminate in base al diritto allora vigente.  Brunnen, 27 ottobre 2006  In nome della Conferenza svizzera  dei di  rettori cantonali della pubblica educazione  La presidente:  Isabelle Chassot  Il segretario generale:  Hans Ambühl  Pubblicato nel BU  2012  , 142.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 201  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1°  gennaio 2012.