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Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Palagnedra (8.5.2.4)

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Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Palagnedra (8.5.2.4)

Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Palagnedra

8.5.2.4 Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Palagnedra (del 15 gennaio 2013) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO richiamati la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991, la Legge cantonale sulla pesca e sulla pro tezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo Regolamento di applicazione del 15 ottobre 1996 (RALCP) ; in previsione dello svuotamento del bacino di Palagnedra che comporterà la totale distruzione della fauna ittica presente nel bacino stesso; allo scopo di consentire il massimo sfruttamento del patrimonio ittico presente nel bacino; sentiti i preavvisi favorevoli della Federazione Ticinese per l ’ Acquicoltura e la Pesca (FTAP) e della Commissione consultiva sulla pesca; d e c r e t a : Art. 1 Nel bacino di Palagnedra l ’ esercizio della pesca è consentito, senza limitazioni del numero di catture e della misura minima, in deroga all ’ art. 22 cpv. 1, 2 e 3 del RALCP, dall ’ entrata in vigore del presente decreto, fino alla vigilia dell ’ inizio d elle operazioni di svuotamento del bacino, ai detentori di patenti del tipo D1 valide per l ’ anno 2013. Art. 2 Nei mesi di gennaio e febbraio la pesca è autorizzata dalle ore 07.00 alle ore 18.00. Per gli altri mesi fanno stato gli orari indicati nell ’ art. 4 del RALCP. Art. 3 Le catture dovranno essere regolarmente iscritte nei corrispondenti libretti di statistica. Art. 4 Durante il regolare esercizio della pesca in altri corpi d ’ acqua è vietato avere con sé pesci inferiori alla misura minima, o comporta nti il superamento del numero massimo di catture consentite previsti dall ’ art. 22 cpv. 1, 2 e 3 del RALCP e dai relativi allegati 1, 2 e 3, anche se catturati nel bacino di Palagnedra. Art. 5 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
1 Pubblicato nel BU 2013 , 6.

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Entrata in vigore: 18 gennaio 2013 - BU 2013, 6.
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