Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Palagnedra
                            8.5.2.4  Decreto esecutivo  concernente la pesca nel bacino di Palagnedra  (del 15 gennaio 2013)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  richiamati  la  Legge  federale  sulla  pesca  del  21  giugno  1991,  la  Legge  cantonale  sulla  pesca  e  sulla pro  tezione dei pesci  e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e il relativo Regolamento di  applicazione del 15 ottobre 1996  (RALCP)  ;  in  previsione  dello  svuotamento  del  bacino  di  Palagnedra  che  comporterà  la  totale  distruzione  della fauna ittica presente nel  bacino stesso;  allo scopo di consentire il massimo sfruttamento del patrimonio ittico presente nel bacino;  sentiti  i  preavvisi  favorevoli  della  Federazione  Ticinese  per  l  ’  Acquicoltura  e  la  Pesca  (FTAP)  e  della Commissione consultiva sulla pesca;  d e c r e t a :  Art. 1  Nel  bacino  di  Palagnedra  l  ’  esercizio  della  pesca  è  consentito,  senza  limitazioni  del  numero di catture e della misura minima, in deroga all  ’  art. 22 cpv. 1, 2 e 3 del RALCP, dall  ’  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fino  alla  vigilia  dell  ’  inizio  d  elle  operazioni  di  svuotamento  del  bacino, ai detentori di patenti del tipo D1 valide per l  ’  anno 2013.  Art. 2  Nei  mesi  di  gennaio  e  febbraio  la  pesca  è  autorizzata  dalle  ore  07.00  alle  ore  18.00.  Per gli altri mesi fanno stato gli orari indicati nell  ’  art.  4 del RALCP.  Art. 3  Le catture dovranno essere regolarmente iscritte nei corrispondenti libretti di statistica.  Art. 4  Durante  il  regolare  esercizio  della  pesca  in  altri  corpi  d  ’  acqua  è  vietato  avere  con  sé  pesci  inferiori  alla  misura  minima,  o  comporta  nti  il  superamento  del  numero  massimo  di  catture  consentite  previsti  dall  ’  art.  22  cpv.  1,  2  e  3  del  RALCP  e  dai  relativi  allegati  1,  2  e  3,  anche  se  catturati nel bacino di Palagnedra.  Art. 5  Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato nel BU  2013  , 6.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 18 gennaio 2013  -  BU 2013, 6.