Regolamento del Fondo dei contributi sostitutivi
                            Regolamento  del Fondo dei contributi sostitutivi  (del 17 dicembre 2013)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’art. 36 della legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (in seguito LPCi),  d e c r e t a :  Capitolo primo  Campo di applicazione, scopo e finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            Questo regolamento disciplina la gestione del Fondo dei contributi sostitutivi istituito dal  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 2
                            Lo  scopo  del  Fondo  è  quello  di  gestire  le  giacenze  transitorie  relative  ai  contributi  sostitutivi versate al Cantone in attesa di essere utilizzate per la realizzazione di strutture protette  e per altri scopi di protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 3
                            Il Fondo è finanziato dai contributi sostitutivi versati dai cittadini che sono stati esonerati  dall’obbligo di realizzare un rifugio.  Capitolo secondo  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione del fondo
Art. 4
                            1  Il  Fondo  è  gestito  dal  Dipartimento  delle  istituzioni  per  il  tramite  della  Sezione  del  militare e della protezione della popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzo dei contributi sostitutivi
a) in generale
Art. 5
                            I contributi sostitutivi incassati dal Cantone sono impiegati per gli scopi definiti all’art. 36  LPCi secondo il principio di solidarietà intercomunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) rifugi privati
Art. 6
                            I  contributi  sostitutivi  possono  essere  destinati  al  rinnovamento  dei  rifugi  privati  conformi alle normative vigenti in materia qualora:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione
Art. 7
                            La   partecipazione   tramite   contributi   sostitutivi   a   progetti   comunali   riguardanti   la  costruzione   di   nuovi   impianti   pubblici   è   possibile   tenuto   conto   dei   bisogni   stabiliti   dalla  pianificazione   cantonale   come   pure   dei   costi   preventivati,   rispettivamente   del   piano   di  finanziamento nonché dell’impatto delle misure proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Quota parte e competenze decisionali
Art. 8
                            1  L’ammontare dei proventi da destinare ai singoli settori viene indicata annualmente in  sede di preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
Art. 9
                            Contro  le  decisioni  di  cui  agli  art.  5,  6  e  7  è  data  facoltà  di  reclamo  entro  30  giorni  all’autorità che ha emanato la decisione.  Capitolo terzo  Modalità di gestione dei fondi
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità di gestione
Art. 10
                            1  I contributi sostitutivi di competenza del Cantone depositati nel Fondo sono registrati a  puro scopo statistico per singolo Comune di provenienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I crediti previsti per l’anno seguente sono iscritti nei conti preventivi del Cantone e approvati dal  Gran Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I mezzi finanziari del Fondo rientrano nella gestione finanziaria dello Stato e su tali importi non è  corrisposto nessun interesse remunerativo.  Capitolo quarto  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.  Pubblicato nel BU  2013  , 559.