Regolamento concernente la certificazione cantonale dei sistemi di gestione della qualità nei Comuni
                            Regolamento  concernente la certificazione cantonale dei sistemi di gestione  della qualità nei Comuni  (del 10 giugno 2014)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 171b della legge organica comunale del 10 marzo 1987,  d e c r e t a :  Capitolo primo  Norma generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il presente regolamento disciplina le modalità per l’ottenimento da parte dei Comuni di  una  certificazione  cantonale  attestante  l’adempimento  di  uno  standard  base  di  qualità  nei  loro  sistemi  di  gestione  amministrativa  e  di  controllo  interno,  a  garanzia  della  fornitura  di  servizi  e  prestazioni di qualità all’utenza.  Capitolo secondo  Sistema di gestione della qualità
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione e obiettivi
Art. 2
                            1  Per   sistema   di   gestione   della   qualità   si   intende   un’organizzazione   dell’attività  amministrativa comunale conforme ad uno standard base di qualità e rispondente in modo efficace  alle esigenze degli utenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli obiettivi del sistema sono:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Direttiva per l’implementazione del sistema
di gestione della qualità
Art. 3
                            La Sezione degli enti locali emana una Direttiva, in cui sono fissati gli standard base e  le  modalità  d’implementazione  del  sistema,  necessari  al  conseguimento  della  certificazione  cantonale.  Capitolo terzo  Certificazione del sistema; Commissione di vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza a rilasciare la certificazione
Art. 4
                            Sono  competenti  a  rilasciare  la  certificazione  cantonale  gli  enti  di  certificazione  che  rispettano i requisiti della Direttiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di certificazione
Art. 5
                            1  La  certificazione  del  sistema  di  gestione  della  qualità  è  facoltativa  e  si  sviluppa  su  quattro anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa comprende:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dopo l’audit di certificazione iniziale i Comuni che adempiono le condizioni fissate nella Direttiva  ricevono la certificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza
Art. 6
                            1  Il Consiglio di Stato nomina una Commissione di vigilanza composta da cinque a sette  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione in particolare:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclami e ricorsi
Art. 7
                            1  Contro  le  decisioni  in  materia  di  certificazione  è  dato  reclamo  alla  Commissione  di  vigilanza  entro  15  giorni  dall’intimazione  delle  decisioni,  che  si  pronuncerà  limitatamente  agli  aspetti formali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni della Commissione sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 8
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2014  Pubblicato nel BU  2014  , 299.