Codice professionale dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino
                            Codice professionale  dell’Ordine dei Notai del Cantone Ticino   (del 18 giugno 2015)  L’assemblea  generale  ordinaria  dell’Ordine  dei  notai  del  Cantone  Ticino  del  18  giugno  2015,  richiamata  la  Legge  sul  notariato  (LN)  del  26  novembre  2013,  il  Regolamento  sul  notariato  (RN)  del  25  marzo  2015  e  lo  Statuto  dell’Ordine  dei  notai  del  Cantone  Ticino  (SN)  di  data  odierna,  emana le seguenti norme deontologiche:  A. Principi generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Generalità
Art. 1
                            Il presente codice contempla una serie di norme deontologiche che servono a precisare  e  a  interpretare  i  doveri  e  gli  obblighi  professionali  stabiliti  dal  diritto  cantonale  e  dallo  statuto,  come pure a regolare l’attività e il comportamento dei notai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disciplina del notariato
Art. 2
                            L’attività notarile è disciplinata dalla legge e dal regolamento sul notariato, dallo statuto,  dalle  presenti  norme,  dalle  direttive  del  Consiglio  dell’Ordine,  dagli  usi  e  dalle  consuetudini  della  professione, purché abbiano una valenza generalmente riconosciuta.  B. Doveri del notaio in generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Esercizio della professione
Art. 3
                            Il   notaio   deve   esercitare   la   professione   in   modo   autonomo   e   sotto   la   propria  responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comportamento
Art. 4
                            Il  notaio  deve  comportarsi  in  modo  tale  da  meritare  la  piena  fiducia  da  parte  del  pubblico e dell’autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione degli incarichi
Art. 5
                            1  Il notaio esegue i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e  con sollecitudine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il notaio formula gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
Art. 6
                            Al  notaio  è  vietata  qualsiasi  forma  di  pubblicità,  come  pure  l’accaparramento  di  clientela,  in  particolare  la  concessione  di  provvigioni  o  di  altre  prestazioni  per  l’ottenimento  degli  incarichi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Insegne, annunci, iscrizioni
Art. 7
                            1  Le insegne e ogni altra presentazione dello studio devono avere dimensioni modeste  e aspetto dignitoso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annuncio per l’apertura o il trasferimento dello studio deve limitarsi allo stretto necessario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le iscrizioni in elenchi telefonici, annuari e simili possono apparire solo a caratteri normali, senza  particolare risalto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità
Art. 8
                            Il notaio mantiene un atteggiamento dignitoso verso i magistrati e le autorità.  C. Doveri nei confronti dei clienti
                        
                        
                    
                    
                    
                Segreto professionale
Art. 9
                            1  Il notaio è tenuto senza limiti di tempo e nei confronti di tutti al segreto professionale  attività connesse e sugli affari conclusi con il suo intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fatto di essere liberato dal segreto professionale non obbliga il notaio a divulgare quanto a sua  conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Valori e atti
Art. 10
                            Il notaio custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati  e  deve  provvedere  con  la  massima  sollecitudine  al  pagamento  delle  tasse  e  delle  imposte  anticipategli  dai  clienti,  nonché  ai  pagamenti  a  terzi  di  cui  sia  stato  incaricato  previo  deposito,  restituendo  le  cose  fungibili  alla  prima  richiesta,  riservati  i  diritti  di  compensazione  e  di  ritenzione  previsti dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Locale notarile
Art. 11
                            Il notaio riceve di regola nel proprio studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
Art. 12
                            Il  notaio  cura  specialmente  l’informazione  alle  parti  sulla  natura,  il  contenuto  e  la  portata giuridica dell’atto, fornendo ogni necessaria spiegazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Equidistanza, imparzialità
Art. 13
                            Il  notaio  mantiene  una  perfetta  equidistanza  tra  le  parti,  indipendentemente  da  chi  lo  remuneri o da chi gli abbia conferito l’incarico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cessazione dell’attività
Art. 14
                            Il  notaio  dispone  affinché  venga  designato  un  depositario  dei  suoi  rogiti  in  caso  di  cessazione dell’attività, salvaguardando il segreto professionale e gli interessi delle parti in caso di  decesso.  D. Doveri verso i colleghi
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostituzione di notaio
Art. 15
                            Riservate  le  regole  sul  segreto  professionale,  il  notaio  che  assume  un  incarico  già  affidato ad altro collega informa il suo predecessore, nella misura in cui sia necessario per stabilire  delle relazioni chiare e cerca di favorire la liquidazione della parcella notarile del collega.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controversie tra colleghi
Art. 16
                            1  Accertata  la violazione di  una  regola  professionale da parte  di un collega, il notaio si  rivolge, prima di intraprendere passo alcuno, al presidente dell’Ordine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  notaio  che  ha  una  controversia  personale  con  un  collega  deve  rivolgersi  al  presidente  dell’Ordine prima di procedere giudizialmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mandati contro colleghi
Art. 17
                            Le  norme  del  CAvv  valgono  per  analogia  anche  fra  notai,  ritenuto  che  vanno  ritenuti  colleghi  anche  i  notai  di  altri  cantoni  o  stranieri,  per  i  quali  ci  si  deve  rivolgere  al  presidente  dell’Ordine al quale appartiene il collega.  E. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 18
                            1  Il presente codice, adottato dall’assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore  1   dopo  l’approvazione da parte del Consiglio di Stato e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e  degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Codice professione dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino del 21 novembre 1970 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 463.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2015  , 462.