Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici
                            Legge  sulla  dissimulazione   del   volto  negli   spazi  pubblici  (LDiss)  1  (del  23  novembre  2015)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  11  marzo  2015  n.    7055  del  Consiglio  di    Stato,  -  il   rapporto  18   novembre   2015   n. 7055R  della   Commissione  della  legislazione,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  La  presente  legge  ha  lo    scopo  di preservare   le condizioni  fondamentali   del  vivere   assieme,  nel  senso  della  garanzia   della  libera   interazione  sociale,   quale  elemento  della  protezione  dei  diritti  di  ciascuno  e   delle  libertà  altrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divieto  di  dissimulazione  del  volto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            negli  spazi  pubblici  Art.  2  1  Nessuno   può  dissimulare   il   proprio  volto  negli   spazi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nessuno  può   obbligare   una  persona   a dissimulare  il   proprio  volto   negli   spazi  pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizione  di  spazi  pubblici  Art.  3  Gli  spazi  pubblici    sono  costituiti  dalle    pubbliche  vie    e   da    tutti  i  luoghi,  pubblici    o  privati,  aperti  al    pubblico   o   che  offrono  servizi  al    pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  divieto  di    cui  all’articolo  2   non  si    applica,  in    particolare,  all’uso  di    copricapi   e   di    mezzi  protettivi  o   difensivi   consoni   all’esercizio  di    una  funzione   pubblica  o   prescritti  dalla   legge  o   da   altre  norme  particolari,  per    motivi  di  salute,  di  sicurezza,  professionali  o   di  pratica  sportiva,  oppure  in  occasione  di   feste  e  manifestazioni  religiose,  tradizionali,  culturali,  artistiche,  ricreative  o  commemorative  o per   usanze   locali,  o   per  motivi  di carattere  politico  o commerciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza  e   ammontare  della  multa  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  infrazioni  intenzionali  alla  presente  legge    sono  punite  con  la  multa    di  competenza  municipale  da   100.–   a   10’000.–  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   polizia  può  richiedere  al  contravventore   residente  all’estero  un’anticipata   garanzia  necessaria  a  coprire  le spese  procedurali   e   la    multa,  oppure  a   designare  un  recapito  legale  in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   tentativo,   la    complicità  e   l’istigazione   sono  punibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Infrazioni  commesse  da  minorenni  Art.  6  Le  infrazioni   contemplate  dalla  presente  legge  commesse  da   minorenni  sono  di    esclusiva  competenza  della  Magistratura  dei   minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  e   rimedi  giuridici  Art.  7  1  La  procedura  e   i  rimedi  giuridici  sono  retti:  a)   Legge  organica  comunale  del  10  marzo   1987  (LOC);  e  b)    Procedura  penale  minorile  del  20    marzo  2009  (PPMin),  nelle  fattispecie  commesse  da
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  municipi  trasmettono  d’ufficio  al Ministero  pubblico  o alla  Magistratura  dei  minorenni   le    denunce   che  esulano  dalla   loro   competenza  o   che  presentano  caratteristiche  di    particolare  gravità,  di    recidività  o di  concorso  con   altri   reati  non  contemplati  nell’art.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttive  di  applicazione  Art.  8  Il   Consiglio   di    Stato,  tramite  un  regolamento,  emana  le    necessarie   direttive   all’indirizzo   delle  autorità  comunali  per  assicurare   un’applicazione  omogenea  della   presente   legge  e la sua   conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dalla  L   16.9.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 16.9.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  9  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la presente  legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   la    data  di    entrata  in    vigore.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con   l’entrata  in    vigore  della   legge,   entrano  in    vigore  anche  i nuovi  articoli  9a   e   96  della   Costituzione  cantonale  approvati  il 22  settembre  2013.  Pubblicata  nel   BU  2016  ,  196.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata   in vigore:  1° luglio  2016  -  BU  2016,  196.