Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro
                            Legge  concernente il rafforzamento della sorveglianza  del mercato del lavoro  (del 25 settembre 2016)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti:  –  –  richiamate:  –  –  –  –  –  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La  presente  legge  ha  per  scopo  il  rafforzamento  della  sorveglianza  del  mercato  del  lavoro, attraverso:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Unità di coordinamento del mercato del lavoro
Art. 2
                            1  Incombe   all’Unità   di   coordinamento   (USML)   il   segretariato   della   Commissione  tripartita;  l’USML  si  occupa,  segnatamente,  della  coordinazione  del  sistema  di  sorveglianza  del  mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di  controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione  tripartita,  servizi  dell’Amministrazione  cantonale  definiti  dal  Consiglio  di  Stato  e  altri  attori  del  settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni  paritetiche e i controlli del mercato del lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sostegno alla professionalizzazione
delle Commissioni paritetiche
Art. 3
                            Su  richiesta  delle  Commissioni  paritetiche,  il  Cantone  può  mettere  a  loro  disposizione  le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione,  organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Potenziamento degli ispettori delle Autorità
di controllo cantonali
Art. 4
                            Ai  fini  dell’esecuzione  della  presente  legge,  e  ritenuto  il  parametro  indicativo  di  un  ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di  Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Potenziamento delle Commissioni paritetiche
                            1  ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo  di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 6
                            1  Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  o  se  accolta  in  votazione  popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicata nel BU  2016  , 439.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439.