Regolamento concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture carcerarie cantonali
                            Regolamento  concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture  carcerarie cantonali  (del 12 dicembre 2017)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            Il  presente  regolamento,  in  ossequio  all’art.  54  cpv.  7  del  regolamento  dei  dipendenti  dello Stato dell’11 luglio 2017 (in seguito RDSt), disciplina la struttura gerarchica e le promozioni  del personale uniformato per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promozioni
In generale
Art. 2
                            1  Le  promozioni  per  anzianità  di  servizio  sono  conferite  automaticamente,  previo  preavviso favorevole emesso dal funzionario dirigente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le  promozioni  concernenti  gli  agenti  di  custodia,  sono  subordinate  al  conseguimento  dell’attestato professionale federale quale agente di custodia, rilasciato dal Centro svizzero per la  formazione del personale penitenziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  promozioni  per  carriera  sono  soggette  a  bando  di  concorso  interno  e  soggiacciono  alle  seguenti condizioni:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzioni
a) Operatore di centrale
Art. 3
                            1  La promozione da operatore di centrale in formazione, a operatore di centrale, avviene  nei   termini   previsti   nella   risoluzione   governativa   concernente   la   selezione,   assunzione   e  formazione  degli  agenti  di  custodia  e  degli  operatori  di  centrale  per  le  Strutture  carcerarie  del  Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Agente di custodia
                            2  La  promozione  da  agente  di  custodia  in  formazione,  ad  agente  di  custodia,  avviene  nei  termini  previsti  nella  risoluzione  governativa  concernente  la  selezione,  assunzione  e  formazione  degli  agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  promozione  da  operatore  di  centrale  ad  agente  di  custodia  è  soggetta  a  bando  di  concorso  interno e soggiace alle seguenti condizioni:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Agente di custodia con specializzazione
                            4  La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Sostituto/a capo gruppo agenti
                            5  La promozione alla funzione può avvenire alle seguenti condizioni:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il Sostituto/a capo gruppo agenti nominato per carriera, in subordine per anzianità, assolve tutte  le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) Capo gruppo agenti
                            7  La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il  Capo  gruppo  agenti  assolve  tutte  le  responsabilità  previste  nella  pertinente  descrizione  della  funzione e nel mansionario.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) Capo sorveglianti
                            9  La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Il  Capo  sorveglianti  assolve  tutte  le  responsabilità  previste  nella  pertinente  descrizione  della  funzione e nel mansionario.
                        
                        
                    
                    
                    
                g) Capo agenti
                            11  La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Il Capo agenti assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione  e nel mansionario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gradi e qualifiche
Art. 4
                            Il Direttore delle Strutture carcerarie statuisce sull’attribuzione di gradi e qualifiche per  le rispettive funzioni ed emana le necessarie direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 5
                            Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore  il 1° gennaio 2018.  Pubblicato nel BU  2017  , 451.