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Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (874.500)

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Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (874.500)

Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi

Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi (dell’11 aprile 2017) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: – – – – – – – – d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

La legge disciplina la decisione e l’esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.

Misure restrittive della libertà personale

Art. 2

1 Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari e le misure di sicurezza.
2 Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l’ordine all’interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell’istituto e nella società.
3 Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.

Campo d’applicazione

Art. 3

La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi dell’art. 1 per uno dei seguenti scopi: a) b)

Sussidiarietà delle misure

Art. 4

Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo non può essere raggiunto con misure meno incisive.

Formazione del personale

libertà personale. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari

Infrazioni disciplinari

1 prescrizione che regola la vita comune nel centro educativo o a un ordine della direzione, del personale o dell’autorità che ha ordinato l’affidamento o il collocamento possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.
2 Sono considerate infrazioni disciplinari: a) b) c) d) e) f)
3 Il tentativo, l’istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.
4 È riservata la denuncia penale.

Sanzioni disciplinari

Art. 7

1 Le sanzioni disciplinari sono: a) b) c)
2 Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.
3 Non è ammessa alcuna punizione corporale.

Portata della sanzione

Art. 8

1 La sanzione disciplinare viene stabilita in particolare in funzione della gravità della violazione o della messa in pericolo dell’ordine, della sicurezza, della gravità della colpa e del buon funzionamento della struttura, cosí come in funzione della situazione personale dei minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.
2 Le sanzioni collettive non sono ammesse.

Competenze

Art. 9

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dalla direzione della struttura sotto forma di decisione scritta.

Procedura

Art. 10

1 I motivi che portano alla decisione della sanzione disciplinare sono riportati in un rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.
2 Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.
3 La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
4 La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.

Mediazione

Art. 11

1 Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorenne per il tramite di una mediazione, essa può sospendere la procedura disciplinare e convocare un mediatore formato.
2 Il mediatore sente le parti, verifica il carattere volontario alla partecipazione e tenta una mediazione.
3 Al termine della procedura il mediatore comunica alle parti l’accordo trovato o l’avvenuto fallimento.
4 In caso di trovato accordo tra le parti, la procedura disciplinare viene classata, con riserva del rispetto dell’accordo. In caso di fallimento della mediazione, la procedura disciplinare viene riattivata.
5 I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.
Capitolo terzo Misure di sicurezza

Controlli e ispezioni

Art. 12

1 La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e le ispezioni seguenti: a) b) c)
2 I controlli degli oggetti personali e della camera sono di regola effettuati alla presenza del minorenne interessato.

Ispezioni corporali

Art. 13

1 Se un minorenne è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare l’ispezione corporale superficiale.
2 L’ispezione corporale superficiale è effettuata da una persona dello stesso sesso, di regola alla presenza di una terza persona, in un locale separato.
3 L’ispezione corporale intima è esclusa.

Misure di sicurezza particolari

Art. 14

1 La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare misure di sicurezza particolari quando esiste un rischio elevato che il minorenne fugga, commetta atti di violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon funzionamento della struttura.
2 Sono considerate misure di sicurezza particolari: a) b) c) d)

Procedura

Art. 15

1 In caso vengano ordinate misure di sicurezza, il minorenne o il suo rappresentante legale possono esigere una decisione scritta.
2 La decisione è rilasciata dalla direzione della struttura, notificata al minorenne e al suo rappresentante legale e comunicata all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
3 La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.
4 La misura e le motivazioni sono oggetto di un rapporto scritto da parte della direzione o del personale da essa designato. Capitolo quarto Disposizioni varie e finali

Principi di esecuzione

Art. 16

1 L’applicazione di una misura di sicurezza è immediatamente interrotta quando il motivo che ne è all’origine non sussiste piú.
2 Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.
3 I minorenni oggetto di misure restrittive della libertà di movimento sono osservati e assistiti in funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.
4 Quando una misura restrittiva della libertà è pronunciata, il minorenne può informare immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.

Registro

Art. 17

1 La direzione della struttura tiene un registro delle misure restrittive della libertà personale che menziona almeno: a) b) c)
2 Il registro è messo a disposizione dell’Autorità di vigilanza.

Ricorsi

1 sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.
2 Contro le decisioni dell’UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.
3 Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenne o dal suo rappresentante legale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.
4 Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della struttura.

Effetto sospensivo

Art. 19

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti, d’ufficio o su richiesta del minorenne o del suo rappresentante legale.

Procedura

Art. 20

1 La procedura è di regola gratuita.
2 I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.
3 La Camera di protezione applica per analogia gli art. 450 segg. CC. Il termine per la presentazione della risposta è tuttavia fissato in 10 giorni. Di regola non sono previsti ulteriori scambi di allegati.

Entrata in vigore

Art. 21

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 1 Pubblicata nel BU 2017 , 161.
1 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 161.
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