Regolamento delle Isole di Brissago
                            Regolamento  delle  Isole  di  Brissago  (del  3   giugno   2020)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati:  –   3   della  legge  sul  demanio  pubblico  del  18  marzo  1986;  –  legislativo  concernente  la  ratifica  delle  convenzioni  per  l’acquisizione  di  quote    di  delle   Isole  di    Brissago   e   la fusione  per  assorbimento  dell’Amministrazione  Isole  Brissago  del   18  settembre   2019,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  e   oggetto  Art.  1  1  Il  presente  regolamento  definisce  l’organizzazione   amministrativa   delle   Isole  di    Brissago  e  disciplina  la    loro  gestione  e   valorizzazione  secondo  un  indirizzo  sostenibile   dal  profilo  ambientale  e  sociale,  commisurato   alle   risorse   finanziarie  a   disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Isole   di Brissago   sono  costituite  dall’I  sola  di San  Pancrazio  (Isola  grande)   e   dall’Isola   dei  Conigli  (Isolino),  situate  sul   territorio   del  comune   di    Brissago.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    aree    naturali  o   ricreate    artificialmente    e   la  flora  presenti  sulle  isole  costituiscono  il   Giardino  botanico  delle   Isole  di Brissago.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
                            Art.  2  La  gestione  e valorizzazione  delle  isole   compete   al    Dipartimento  del  territorio   (in  seguito  Dipartimento),  che  si    avvale:  a)  amministrativa  in    seno  alla  Divisione  dell’ambiente,  denominata   “Isole  di    Brissago”;  b)    commissione  scientifica  del  Giardino  botanico,    per  quanto  riguarda  la  gestione  del  botanico.  Capitolo  secondo  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Unità  amministrativa  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’unità  amministrativa  «Isole   di Brissago»  è   composta   della  Direzione  e   del  personale  attivo  sulle   isole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Direzione   svolge  in    particolare  i  seguenti   compiti:  a)   e coordinare  l’attività   del  personale  attivo  sulle  isole;  b)  previa  consultazione  della  Commissione  scientifica  (art.   4)  gli  indirizzi  e   gli  obiettivi  di  e   valorizzazione   del   Giardino  botanico;  c)  la    funzione  scientifica,  conservativa  e   didattica  del  Giardino  botanico;  d)  un  piano  di  sviluppo  scientifico  pluriennale  e  un  rapporto  annuale  sull’attività  Art.  4  1  La  Commissione  scientifica    è  designata  dal    Dipartimento  ogni    quattro  anni  ed    è  composta  di    un  presidente  e di    otto   membri   con  competenze  specifiche  in    ambito   botanico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  indirizza,  in    accordo   con  la    Direzione,  la gestione   e   lo sviluppo  del  Giardino  botanico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nei  limiti    dei    crediti    approvati,  la  Commissione  scientifica  può,    in  accordo    con  la  Direzione,  promuovere  pubblicazio  ni  e   far  capo  a   collaboratori  esterni  per  singoli  proget  ti.  Capitolo  terzo  Principi  e norme  di  gestione   e   valorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  5  La  gestione  delle  Isole  deve   concorrere   in    particolare  a:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   il   turismo  e   l’immagine  del  Cantone;  b)   la funzione  didattica,  di    educazione  ambientale  e   scientifica  del  Giardino  botanico;  c)   l’equilibrio  raggiunto  tra  realtà  curata,  costruita  e naturalità  dell’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giardino  botanico  Art.  6  1  Il  Giardino  botanico  è   destinato  a   scopi  scientifici,  didatt  ici  e  turistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   gestito  secondo  i  principi  di    sostenibilità   ambientale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Villa  Emden  Art.  7  1  Villa    Emden,    comprendente    gli  spazi  assegnati  all’Hôtel  Villa  Emden  nonché    quelli  amministrativi  e   di  supporto  per  la  gestione  delle  isole,  deve  essere    gestita  secondo    i  principi  di  sostenibilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   condizioni   di gestione  dell’Hôtel  Villa  Emden   sono  regolate  mediante  apposita  convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casa  sull’Isolino  Art.  8  La  casa  presente    sull’Isola    dei  Conigli  è    destinata  principalmente  a    scopi  didattici  e  formativi  promossi  dagli  istituti  delle  scuole   speciali  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazioni  e   concessioni  Art.  9  Le  autorizzazioni  e    le  concessioni  per  l’utilizzo  da    parte  di  terzi  delle  infrastrutture  presenti  sulle  isole  sono  rilasciate  secondo  la    legislazione  sul  demanio  pubblico.  Capitolo   quarto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  10  Il   regolamento  del  Parco  Botanico  del  7   febbraio  1995  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  11  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino    ufficiale  delle  leggi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  1  Pubblicato  nel   BU  2020  ,  190.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  5 giugno  2020  -  BU  2020,  190.