Regolamento della radiotelescuola
                            5.1.2.4  Regolamento  della radiotelescuola  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamato l’ art. 69 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo della radiotelescuola
                            Art.  1  disposizione della scuola di programmi a carattere educativo e informativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Destinatari
Art. 2
                            I programmi sono rivolti agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, ai docenti e  agli operatori scolastici e sociali, ai genitori e ai maestri di tirocinio, alle persone interessate  alle iniziative di educazione permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuti
                            Art.    3  scolastici,  le  iniziative  di  aggiornamento  dei  docenti  e  degli  operatori  scolastici  e  sociali,  i  problemi  scolastici  e  professionali  in  genere  e  le  tematiche  connesse  con  le  iniziative  di  educazione permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità operative
                            Art.  4  L’  attuazione  degli  scopi  indicati  all’  art.  1  è  promossa  da  un’  apposita  Commissione mediante  a)    la messa a disposizione, a scopo esclusivamente didattico, del Centro didattico cantonale  e,  per  il  suo  tramite,  delle  sedi  regionali  e  delle  sedi  scolastiche  di  registrazioni  di  trasmissioni radiotelevisive di proprietà dell’ Ente o di altri enti,  b)    la diffusione di trasmissioni prodotte dall’ Ente stesso o acquistate presso altri enti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività
a) programmazione
                            Art.  5  La  programmazione  dell’  attività  annuale  è  promossa  da  un’  apposita  Commissione istituita dall’ Ente.  La Commissione si compone di 7 membri in rappresentanza della RTSI (3), del Dipartimento  dell’  istruzione  e  della  cultura  [2]    del  Cantone  Ticino  (3)  e  del  Dipartimento  del  Cantone  dei  Grigioni (1).  Alla Commissione spettano i seguenti compiti:  -    elaborare proposte relative a Radiotelescuola;  -    definire le modalità operative;  -    assicurare un’ adeguata informazione attraverso i rispettivi canali istituzionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) modalità di lavoro della Commissione
Art. 6
                            La presidenza è assunta da un rappresentante dell’ Ente.  I lavori di segretariato sono assunti da un rappresentante del Dipartimento dell’ istruzione e  della cultura   che svolge le funzioni di segretario stabile.  La  Commissione  si  avvale  della  consulenza  di  gruppi  di  lavoro  appositamente  costituiti  dal  Dipartimento;  essa  può  inoltre  costituire  gruppi  operativi  e  valersi  della  collaborazione  di  esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diffusione delle trasmissioni
                            Art.   7  Nell’  ambito  dei  palinsesti  la  RTSI  riserva  adeguati  spazi  per  la  diffusione  delle  trasmissioni di cui all’ art. 4b).
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  8  La ripartizione delle spese derivanti dall’ applicazione del presente decreto, con
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            il  Consiglio  di  Stato  e  il  comitato  della  Società  cooperativa  per  la  Radiotelevisione  nella  Svizzera italiana.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione finale
                            Art.  9  Il  presente  decreto,  applicato  anche  alle  attività  organizzative  che  ne  costituiscono la preparazione, abroga il decreto 22 maggio 1978 concernente l’ uso della radio  e della televisione a scopi scolastici.  Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il  primo settembre 1993.  Pubblicato nel BU  1993  , 53.
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.
[2]
Denominazione modificata in “Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport” DE del
9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
[3]
Denominazione modificata in “Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport” DE del
9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2