Decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011
                            9.1.7.1.5: DE concernente le condizioni per l’ottenimento dei sussidi per la promozione del risanamento e  della costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011 - 7 luglio 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.1.7.1.5  per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici  secondo gli standard MINERGIE per il periodo 2009-2011  (del 7 luglio 2009)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -      il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 3'000’000.-- allo scopo  di  promuovere  la  realizzazione  di  edifici  secondo  lo  standard  Minergie  P  e  Minergie  ECO  e  il  risanamento di edifici secondo lo standard Minergie del 3 giugno 2009;  -      la Legge cantonale dell’energia dell’8 febbraio 1994;  -      la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione dei sussidi per la  promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard edilizi MINERGIE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
                            Art.  2  La  Sezione  della  protezione  dell’aria,  dell’acqua  e  del  suolo  (SPAAS)  cura  la  corretta  applicazione del presente decreto.  Le decisioni di concessione dei sussidi competono alla SPAAS sino ad un importo di fr. 50’000.-- e alla  Divisione dell’ambiente sino a fr. 100’000.--. Per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.  Nell’ambito dell’applicazione del presente decreto la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.  La SPAAS è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti sussidiati e la loro  ubicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 3
                            Le domande di sussidio devono essere presentate al più tardi entro sei mesi dall’ottenimento  della certificazione definitiva MINERGIE mediante l’apposito modulo da richiedere alla SPAAS o scaricabile  dal sito internet www.ti.ch/incentivi.  La  SPAAS  può  in  ogni  tempo  chiedere,  direttamente  all’istante  oppure  a  terzi,  delle  informazioni  supplementari su un determinato edificio.  Una volta ricevuto il certificato provvisorio MINERGIE nonché il giustificativo di pagamento della tassa  relativa a tale certificazione provvisoria e qualora dall’incarto risulti che le condizioni per l’ottenimento dei  sussidi siano adempiute, l’autorità competente ai sensi dell’art. 2 emana una decisione di concessione del  sussidio che decade automaticamente se i lavori di edificazione o di ristrutturazione dell’edificio sussidiato  non iniziano entro i successivi diciotto mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni per l’ottenimento dei sussidi
Art. 4
                            I sussidi sono versati sulla base di un’apposita decisione soltanto se sono adempiute le  seguenti condizioni:  -      superficie (SRE) minima 50 mq;  -      l’edificio ha ottenuto una certificazione definitiva MINERGIE-P o MINERGIE-ECO oppure, in caso di  risanamento, una certificazione definitiva MINERGIE.  Edifici nuovi o risanati provvisti di un certificato MINERGIE per i quali è già stato versato un incentivo  cantonale tramite i precedenti crediti quadro non sono sussidiabili ai sensi del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare dei sussidi
Art. 5
                            Gli importi dei sussidi sono così stabiliti:  Edifici nuovi MINERGIE-P o MINERGIE-ECO  SRE da 50 a 250 mq          fr.         20’000.-- importo forfetario  SRE > 250 mq                   fr./mq          80.-- ritenuto un massimo di fr. 150’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Importo forfetario                fr.           5’000.--  Edifici risanati con lo standard MINERGIE  SRE da 50 a 250 mq          fr.         10’000.-- importo forfetario  SRE > 250 mq                   fr./mq          40.-- ritenuto un massimo di fr. 150’000.--  Bonus in caso di risanamento con certificazione MINERGIE-P e/o MINERGIE-ECO  Importo forfetario                fr.         10’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I sussidi previsti dal presente decreto possono essere cumulati sino ad un massimo di fr. 250’000.-- per  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 6
                            Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi  ed entra in vigore il 1° agosto 2009.  Esso decade con l’esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2011.  Pubblicato   nel BU  2009  , 315.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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