Legge sulla formazione continua dei docenti
                            1  Legge  sulla  formazione  continua dei docenti  1  (del  19  giugno   1990)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  15  novembre  1989  n.    3528  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  TITOLO   I  Norme  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  1  La  presente  legge  si    applica   alle   attività  di    formazione  continua  dei  docenti  operanti  nelle  scuole  pubbliche  di    ogni  ordine  e   grado.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti   delle  scuole  professionali  sono  inoltre   riservate  le    disposizioni  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finalità  e   modalità  delle  attività  di formazione  continua  3  Art.  2  4  1  Richiamato  l’art.   45  della   legge  della  scuola   del  1   febbraio  1990,   il docente  mediante  la  formazione  continua  consegue  il   rinnovamento   e lo sviluppo   della  propria  formazione  di    base  e   delle  proprie  competenze  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    attività  di  formazione    continua  sono  predisposte  per  concorrere  allo  personale  del  docente  in  termini    di  competenze  scientifiche,  pedagogiche,  educative,  metodologiche  e    sociali  tenendo  conto  dell’evoluzione  del  sapere,  dei  metodi  di  insegnamento  e   delle  trasformazioni  della  società.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  obiettivi    che  orientano  la  formazione  continua  sono  riferiti    a    tre  assi    principali  di  sviluppo:  personale,  professionale  e   istituzionale.  Essa   si    realizza   mediante  attività  individuali,  collaborazioni  con  colleghi,  giornate  di studio,  corsi   di varia  durata,  seminari,  progetti  di    sede,  attività  di ricerca  o   di  produzione  di    materiali   didattici  e   altre  forme  adeguate  ai    bisogni  della  scuola   e dei  docenti  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  Cantone  Art.  3  5  1  Il  Cantone,  nel   contesto  della  pianificazione  quadriennale  di  cui  al  cpv.  3,  promuove   la  formazione  continua  dei  docenti:  a)  organizzando  attività   proprie  o in collaborazione  con  altri  enti  formativi;  b)  sostenendo  le attività  promosse   da  singoli  o   da  gruppi  di    docenti;  c)  facilitando   la    partecipazione  dei  docenti  a   corsi  organizzati  da   altri  enti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  e   i  Consorzi  collaborano  con  il Cantone   nell’attuazione  delle   attività  di formazione  continua  per  i docenti   comunali  e   consortili  (in  seguito  docenti   comunali).  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Dipartimento  competente   (in  seguito  Dipartimento),  sentiti  i  docenti  per  il tramite   delle   associazioni  rappresentative  del   corpo  insegnante,  elabora   ogni   quattro  anni   gli indirizzi  e la  pianificazione  delle  attività  di    formazione  continua  per   le    scuole  di ogni  ordine  e   grado.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Dipartimento  attua  il   monitoraggio  sia    della  pianificazione  quadriennale  di  cui  al  cpv.  3   sia  delle  attività  di    formazione  continua  svolte  dai   docenti  di    ogni  ordine  e grado  nel  corso  di    un   quadriennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  il   monitoraggio  riferito  ai    docenti  il   regolamento  stabilisce  la    tipologia   delle   attività  considerate  e  le  modalità  di rilevamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titolo  modificato   dalla  L   23.2.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   23.2.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nota   marginale  modificata  dalla  L   23.2.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 23.2.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 23.2.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dalla   L   22.9.2020;   in vigore  dal  1.8.2020  -  BU   2020,  349.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Responsabilità  dei  docenti  Art.  4  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente  è responsabile  della  propria  formazione  continua,  che  riconosce  essere   un  suo  diritto-dovere  irrinunciabile  e    parte  integrante  della    sua  attività  professionale.  Egli  la  realizza    sia  partecipando  alle  attività  promosse  dal  Cantone   o   da  enti  da  esso   riconosciuti  sia  mediante  corsi   e  attività  di    sua  libera  scelta,  sia  attraverso  iniziative   personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  definisce   la quantità   minima  di    attività  di    formazione   continua   che  il   docente  è   tenuto  a  svolgere  nel  corso   di un  quadriennio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   docente  documenta  nel   corso  del   quadriennio   le proprie  attività  di    formazione   continua  e   le    proprie  aspettative  secondo  le modalità  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   data  la    facoltà  al    docente  di    documentare  altri  corsi  o   attività  personali  nel  proprio  campo   di    attività.  TITOLO   II  Modalità  di attuazione  e   di  partecipazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enti  di formazione  continua  e   programmi  10  Art.  6  11  1  Il  Cantone  promuove  le    proprie  attività  di formazione  continua  previste   dall’art.  3   cpv.   1  lett.  a)  tramite  mandati    a    enti  di  formazione  riconosciuti  oppure  attraverso    attività  di  formazione  continua  promosse  o sostenute  dagli  uffici  dipartimentali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  quadro  della  pianificazione  di cui  all’art.  3   cpv.  3 il Dipartimento  ratifica  i programmi  annuali   di  formazione  continua  e   le modalità  di organizzazione.  Art.  7  ...  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  con  altri  enti  e   finanziamento  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Il  Cantone  può  finanziare  totalmente  o parzialmente  l’organizzazione  di    corsi  di    formazione  continua  promossi    da  enti  o   istituti  di  formazione  che  perseguono  gli  scopi  indicati    nella  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Carattere  della  partecipazione  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  stabilisce    se  la  partecipazione  ad    ogni  singola    attività  di  formazione  continua  promossa  o sostenuta  dal  Cantone  è   obbligatoria  o   facoltativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  è   obbligatoria  quando  le necessità   di  formazione  continua   sono  determinate,  di  regola,  da  cambiamenti  introdotti  nell’insegnamento  (rinnovo  dei  piani   di studio,  tecniche   e   metodi)  o  da  particolari  esigenze  della  scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  di  partecipazione  Art.  10  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  di  ogni  ordine  e   grado    di  scuola  possono    essere  chiamati    a   partecipare  alle  attività  di    formazione  continua  obbligatorie:  a)  nel    periodo  che  va  da  inizio  settembre  a   metà  giugno  al  di  fuori  del  tempo  di  scuola    per  un  quantitativo  massimo  di giornate  definito  dal  regolamento;  b)  nelle   due  settimane   prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico  e nelle  due   settimane  dopo  la    fine;  c)  in tempo  di    scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dalla  L 23.2.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sottotitolo  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in    vigore   dal  1.8.2015  - BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art.  abrogato  dalla  L 23.2.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Nota  marginale  modificata  dalla   L 23.2.2015;   in    vigore  dal   1.8.2015  -  BU  2015,   200.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art.   modificato  dalla   L   23.2.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   200;  precedenti   modifiche:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103;  BU  2002,   195;   BU  2009,  203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  abrogato  dalla  L 19.2.2002;  in    vigore  dal  1.7.2002   -  BU  2002,   103.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.   modificato  dalla   L   23.2.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   200;  precedenti   modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            402;  BU  2004,   450.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    partecipazione    alle  attività  di  formazione  continua  deve  rispettare  il   principio  della  continuità  e  della  regolarità  dell’insegnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    partecipazione  alle  attività  di  formazione  continua  facoltative  scelte    dal  docente  ha    luogo,  di  regola,  al di    fuori   del  tempo  di scuola.  In  circostanze  particolari  la    frequenza  può  essere   autorizzata  anche  in    tempo  di scuola  dall’autorità  di nomina  nei  limiti  quantitativi  definiti   dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di    nomina   può  concedere  una   riduzione   dell’onere   d’insegnamento  per  la    partecipazione  a  corsi   di    formazione   continua   distribuiti  sull’intero  anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   formazione  continua  in    tempo  di    scuola  non  comporta  deduzione  di    stipendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le   spese   di    partecipazione   alle  attività   di    formazione  continua  obbligatorie  sono  interamente   a   carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le   spese   di    partecipazione   alle  attività  di formazione  continua  facoltative  organizzate  dagli   istituti  di  cui  all’art.   6   sono  di    regola   a   carico  del  Cantone;  non  sono  rimborsate  le    spese  di    viaggio  e   le    indennità  per  pasti  e   pernottamenti  per   corsi   organizzati   nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le    spese  di  partecipazione  alle  attività  di  formazione  continua  facoltative  organizzate  da    altri  enti  riconosciuti  dal  Dipartimento  sono  a   carico  dei  partecipanti.   Il   Cantone   può  concedere  un  sussidio;  le  condizioni,  la    procedura  per   ottenere   il   sussidio  e   l’entità  dello  stesso  sono  stabilite   dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Per  conseguire  la  quantità  definita  dal  regolamento  di  cui   all’art.   4 cpv.  2,  il   docente,  nel  contesto  delle  attività   di    formazione  continua  facoltative  precisate  dal  cpv.  3,  ha  diritto  di    parteciparvi  in    tempo  di  scuola  e,  in    deroga  al cpv.  7,  di    ottenere  il   rimborso  delle  spese  di    viaggio  e   le indennità  per  pasti  e  pernottamenti  per  corsi  organizzati  nel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docenti  delle  scuole  private  Art.  11  16  1  I  docenti  delle   scuole  dell’obbligo  private  parificate  sono  tenuti  a   partecipare   alle  attività  di  formazione  continua  obbligatorie:  le    spese  di    organizzazione  dei  corsi  sono  a   carico  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti    delle  scuole  private  parificate  e    non  parificate  possono    partecipare  sia  alle  attività  di  formazione  continua  obbligatorie  sia  a   quelle  facoltative  organizzate  dagli  istituti    di  cui    all’art.  6:  le  spese  di    partecipazione   sono  a   carico  dei  partecipanti   secondo  le modalità  stabilite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  docenti  delle  scuole  private   non  è   concesso  alcun  contributo  per  la    partecipazione  alle  attività  di  formazione  continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenze
                            Art.  12  17  1  Le  assenze  occasionate  dalla    partecipazione  dei  docenti  alle  attività  di  formazione  continua  sono,  di  regola,    coperte  mediante  supplenze    interne  alla  scuola  o   ricorrendo  a  supplenti  esterni.  Il   Dipartimento   emana  disposizioni  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno  eccezione   alle   disposizioni   del  cpv.  1   le assenze   occasionate  dalla  partecipazione   dei   docenti  alle  attività  di  formazione    continua  facoltative  di  cui  all’art.  10  cpv.  9  che  sono  coperte    mediante  supplenze  esterne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  TITOLO  III  Congedo  di  formazione   e ricerca  19
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  13  20  Il  congedo  di  formazione  o   ricerca    ha  per  scopo  di  consentire  una  specializzazione    nel  campo  di    attività  del  docente.  Esso  deve  rispondere   a interessi  specifici  della  scuola,  riconosciuti   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  e   durata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  - BU  2015,   200;   precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                450.
                            18  Cpv.  abrogato   dal   DL   16.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Sottotitolo  modificato  dalla  L   23.2.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  14  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di  nomina  può  concedere  ai  docenti    cantonali  e    comunali  un  congedo    di  formazione  o   ricerca   senza  deduzione   di    stipendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   congedo  di formazione   o   ricerca   ha  generalmente  la  durata   di un   anno  scolastico  e può  essere  concesso,  di  regola,  una  volta  nel  corso   dell’attività   professionale  del  docente;  se  le circostanze  lo  giustificano  può  essere  distribuito  su  2   anni  scolastici   continui,  compatibilmente  con   le    esigenze  della  scuola,  secondo   modalità  autorizzate  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  sostituzione  della   modalità  definita  dal  cpv.  2,    la    concessione  del  congedo  di    formazione   o   ricerca  può  comportare  anche  la  riduzione  parziale  dell’onere  di  lavoro  definito    dal  rapporto  di  nomina;  in  questo  caso  la  riduzione  può  essere  concessa  più  volte  nel  corso  dell’attività  professionale  del  docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    docente  che    beneficia  di  un  congedo  di  formazione    o    ricerca  mantiene  immutato  il   rapporto  d’impiego  e   matura  la corrispondente  anzianità   di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   spese  di    partecipazione  a   corsi  o   ad  attività  di    specializzazione  sono  a   carico  del  docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  15  22  1  I  requisiti  per  ottenere  un  congedo  di formazione   o   ricerca  sono:  a)  un   rapporto  di    nomina;  b)  almeno  10  anni  di    servizio  nelle  scuole  pubbliche  del  Cantone;  c)  l’età  massima  di    55  anni;  d)  l’impegno   a   riprendere  il servizio   nelle  scuole   per  almeno  3 anni  consecutivi  dopo  il   termine  del  congedo  di  formazione  o    ricerca,  mantenendo  il   rapporto    di  lavoro  con  la  stessa  autorità  di  nomina  o,    previo   consenso  di quest’ultima,  con  un’autorità   di nomina  diversa;  e)  l’impegno   a non  svolgere  alcuna  attività  lucrativa   durante  il   congedo;  f)  l’impegno    a   presentare    al  Dipartimento,  entro  sei    mesi  dal  termine  del  congedo,  un    rapporto  circostanziato  sull’attività   svolta,  corredato   dalla  relativa  documentazione;  g)  l’impegno    a  mettere  a    disposizione  pubblica  l’esito  degli    approfondimenti    svolti,    attraverso  modalità  definite  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    concessione  del  congedo  di  formazione  o  ricerca    è   subordinata  alla    possibilità    di  garantire  la  supplenza  con  una   persona  qualificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  congedo  Art.  16  23  1  La  richiesta  di  un    congedo    di  formazione  o   ricerca  deve    essere  inoltrata  all’autorità    di  nomina  almeno  un  anno  prima  dell’inizio  del  congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    richiesta  deve  essere  corredata  da  un  progetto  particolareggiato    della  formazione  prevista,  da  indicazioni  sulle  istituzioni  in    cui  essa  si    svolge  e   da  informazioni  sui  risultati  attesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            Art.  17  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  concessione    di  congedi  di  formazione  o   ricerca    compete  al  Consiglio  di  Stato  per  i  docenti  cantonali,  al    Municipio  (o  alla  Delegazione   consortile)  per  i docenti  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito   del  finanziamento  previsto  dall’art.  25  l’autorità  di    nomina  stabilisce  ogni  anno  il   credito  che  intende  destinare  al  congedo  di  formazione  o   ricerca  sulla  base  delle  richieste  e   del  preavviso  della  Commissione  cantonale  di    cui  all’art.  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  Art.  18  26  Il  Consiglio  di Stato   nomina  una  Commissione  cantonale  preposta   all’esame  e   al preavviso  delle  domande  di    congedo   di formazione  o ricerca   presentate  dai  docenti  cantonali  e   comunali.   Essa  può  avvalersi   della  consulenza  di    esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimborso  delle  spese
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   349.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  - BU  2020,   349;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                200.
                            5  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente  che  non  rispetta  gli  impegni  previsti  dall’art.   15   cpv.   1   lett.  d)  ed   e)  è   tenuto  al  rimborso  totale  o   parziale   delle  spese  occasionate  dal  congedo  di formazione   o   ricerca.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gravi  motivi  personali  o familiari  l’autorità   di nomina   può   rinunciare,  parzialmente  o   totalmente,  al  rimborso  di    quanto  dovuto   dal  docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidio  cantonale   ai Comuni  Art.  20  28  Il  Cantone  eroga    contributi    per    i  congedi    di  formazione  o    ricerca  dei  docenti    comunali  secondo  i  disposti  della   legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990.  TITOLO  IV  Trasferimento  temporaneo  con  finalità   di  formazione   continua  29
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  21  30  Per  permettere  al  docente  una    pratica  professionale  in  altri  gradi  e   ordini  di  scuola  o  in  settori  professionali  attinenti  alla  propria  formazione,   il   Cantone   favorisce  il trasferimento  temporaneo  a  scopo  di formazione  continua.  Esso  deve  avere,  di    regola,  la    durata   minima  di    un  anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  all’interno  del  Cantone,  dei  Comuni  e dei  consorzi  Art.  22  31  Il  docente  trasferito  all’interno   dei  servizi  del  Cantone,  dei  e   dei  Consorzi  mantiene  il  salario  della   funzione  di  nomina,  riservate  le disposizioni  della  legge   sugli  stipendi   degli  impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del   23  gennaio  2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasferimento  in  un  ente  o   in  un’industria   privata  Art.  23  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  caso  di    trasferimento  temporaneo  del  docente  ad  un   ente  o ad  un’industria  privata,  l’autorità  di    nomina  può   concedere  un  congedo  con  deduzione  di    stipendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di    nomina  può  concedere  un  contributo  per   compensare  eventuali   diminuzioni   di    stipendio;  in  questo  caso  il   docente    si  impegna    a  riprendere  il  servizio  nella  scuola    per  almeno  tre    anni  ininterrotti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  trasferimento  Art.  24  33  La  richiesta   di  trasferimento  deve  essere  inoltrata  all’autorità  di  nomina  almeno  un   anno  prima  dell’inizio  del  trasferimento;  essa  è   preavvisata  dal  Dipartimento.  TITOLO  V  Disposizioni  finanziarie
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  25  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Gran  Consiglio  decide   annualmente  in sede  di    preventivo  il  credito   destinato  a   finanziare  la  formazione  continua  dei  docenti  secondo   la presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    decisione  sulle  singole  spese  destinate    alla    formazione    continua  dei  docenti  cantonali    è    di  competenza  del  Dipartimento;  contro  la    decisione  è dato  ricorso  al Consiglio  di    Stato,  la cui   decisione  è  impugnabile  davanti   al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  Comuni  e   i  Consorzi  sono  applicabili  le    relative  normative,  riservate  le    competenze  cantonali.  TITOLO  VI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in    vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.   modificato  dalla   L   22.9.2020;  in vigore  dal  1.8.2020  -  BU  2020,   349;  precedenti   modifiche:  BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200;  BU  2016,   69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Sottotitolo  modificato  dalla  L   23.2.2015;   in vigore  dal  1.8.2015  -  BU   2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dalla  L   22.9.2020;  in    vigore  dal  1.8.2020  - BU  2020,   349;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                200.
                            32  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   23.2.2015;  in vigore   dal  1.8.2015  -  BU  2015,  200.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.   modificato  dalla   L   23.2.2015;  in vigore  dal  1.8.2015  -  BU  2015,   200;  precedenti   modifiche:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            450;  BU  2009,   27.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Norme  transitorie,   abrogative  e   finali  Art.  26  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  abrogate  Art.  27  Sono  abrogati  gli  art.  13  e 14   della  legge  della  scuola  del  29  maggio   1958.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  28  1  Decorsi   i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore.  36  Pubblicata  nel   BU  1990  ,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  abrogato  dalla  L 20.9.2004;  in    vigore  dal  17.12.2004  - BU  2004,  450.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Entrata  in    vigore:  anno   scolastico  1991/1992   - BU   1990,  323.