Regolamento della legge cantonale sul salario minimo
                            Regolamento  della   legge   cantonale   sul  salario  minimo  (RLSM)  (del  18  novembre  2020)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sul  salario  minimo  dell’11  dicembre   2019   (di  seguito   LSM),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2   LSM)  Art.  1  1  La  legge  sul  salario   minimo   si    applica   a   tutti  i  lavoratori  che   svolgono  abitualmente  la  loro  attività   nel  Cantone,   compresi  i  lavoratori  distaccati  provenienti  dall’UE  o da  Stati   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contratti   normali  di    lavoro  che  prevedono  anche  salari  inferiori  al    salario   minimo  legale,   rimangono  in  vigore.  In    questi  casi  il  salario  minimo  legale   prevale  sui  salari  inferiori  del  contratto   normale  di  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
                            (art.  3   LSM)  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  stagisti   ai  sensi  dell’art.  d   della   legge  sono  studenti  delle  scuole  superiori  o  universitarie  oppure    persone  che  intendono  reinserirsi    in  una  nuova  attività  professionale  che  soddisfano  i  criteri  di cui  all’allegato  1   del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerate  occupate  nell’ambito  di    misure  a   carattere  sociale   finanziate   dall’ente  pubblico  ai  sensi  dell’art.  3   cpv.  1  lett.    g   della  legge    le  persone  che  partecipano,  segnatamente,    a  misure    di  reinserimento,  perfezionamento    o    riqualifica  professionale  in  materia  di  assicurazione  contro  la  disoccupazione,  contro  gli infortuni  o   in  materia  di  assicurazione   invalidità,  come  pure  le  persone  che  svolgono  attività  lavorative  in    materia  d’asilo   o altre   misure   di    carattere  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Salario  minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   cpv.  1   LSM)  Art.  3  Il   salario   minimo  di    cui   alla  LSM  deve  essere  fisso,  garantito   e   prevedibile   da  parte  dei  lavoratori.  Provvigioni,   bonus,  gratifiche  e   altre  forme  di    vantaggi  in natura  (benefit)  sono  ammessi  solo  a   partire  dal  salario  minimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  del   salario   minimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   LSM)  Art.  4  1  Il  Consiglio  di    Stato  adegua  al    rincaro  ogni  anno  la    soglia   inferiore  e   la    soglia  superiore  del  salario  minimo  in base  all’evoluzione  dell’indice  nazionale  dei  prezzi  del  mese  di    novembre  (base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015),  con   entrata  in    vigore  il 1° gennaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  fissa  ogni  anno  il  salario  minimo  orario  lordo  di  riferimento  per  settore  economico,  secondo   i  parametri  di  cui  all’art.  4 cpv.  2   della  legge,  in base  ai  dati  più  recenti  della  mediana  salariale   nazionale,   con  entrata   in vigore  il   1°  gennaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  adeguamenti   di    cui   al    cpv.  2   nella  fase  di attuazione  giusta  l’art.  11   della  legge   vengono  decisi  dal  Consiglio  di    Stato  nel  mese   di novembre,  con  entrata  in    vigore  il   1°  dicembre,  in base  ai    dati  più  recenti  della   mediana  salariale  nazionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Termini  di  attuazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  11  LSM)  Art.  5  L’adeguamento   dei  contratti  che  disciplinano  i  rapporti  di    lavoro  deve  avvenire  entro  il  31  dicembre.  L'adeguamento    del  salario    deve  essere  attuato  già  a    partire  dal  salario  del  mese  di  dicembre.  Tale   interpretazione  vale  per  ogni   fase  di    attuazione  di    cui  all’art.  11   della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organo  incaricato   del   controllo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  1   LSM)  Art.  6  L’organo  incaricato     del  controllo  e  del  perseguimento  delle  infrazioni     è   l’Ufficio  dell’ispettorato  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  7  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  gennaio  2021.  Allegato  Criteri  per  distinguere   gli  stagisti  da  altre  figure  professionali  (art.  3   lett.   d LSM)  Un  rapporto  di    lavoro  è   considerato  stage  se soddisfa   almeno  uno  dei  criteri  di    cui   alla  lettera  A    e  otto  dei  dieci   criteri  di    cui  alla  lettera  B.  A.  A.1  di    un   contratto  a   tre  tra  un  istituto  di    formazione,  lo studente   e il datore  di lavoro.   Lo  è   contemplato  nel  piano   di    studio  dell’istituto   di formazione.  A.2   stage   viene  svolto  nel  quadro  di    un  reinserimento   professionale  o   di un   nuovo   orientamento  della  durata  massima   di    sei  mesi.  A.3  lavorativo  di    pre-tirocinio  avente  durata   massima   di    quattro  settimane   presso  l’azienda  cui     verrà  svolto  l’apprendistato     o  nella  prospettiva  di   un’assunzione  del  candidato  La    proroga  della    durata  del  pre-tirocinio  potrà  essere  ammessa  soltanto  sulla  di  un  contratto    di  apprendistato  firmato  e  potrà  protrarsi    al  massimo  fino  all’inizio  scolastico  seguente.  A.4  di    fine  studio  al    termine  di    un   percorso  accademico  o   per   neo  diplomati  di scuole  o   istituti  formazione  professionale  a    tempo  pieno.  Sono  considerati    stage  i  periodi    di  formazione  successivo  all’ottenimento   del  diploma.  A.5  richiesto  da  un  istituto  di  formazione    presso  il   quale    lo  stagista  è  iscritto    della  durata  prevista  dal  regolamento  dell’istituto  di    formazione.   Questo  tipo   di    stage  può  essere  quale   prerequisito  per  accedere  alla   formazione  o essere   integrato   nella   stessa  al  fine  del  titolo  accademico  o   del  diploma.  B.  B.1    di  lavoro  e  lo  stagista  hanno  concordato  per    iscritto  gli  obiettivi  dello  stage  prima  dello   stesso.  B.2  dell’azienda  sono  identificabili  una  o   più  funzioni  di    riferimento  che   ipoteticamente  al  dello  stage  la persona   potrebbe   svolgere.  B.3  dell’azienda  sono  identificabili  una  o  più  persone  di  riferimento  che  seguono  lo  nel   suo  percorso  formativo.  B.4  il   periodo  di  stage  sono  programmati    dei    colloqui  tra    lo  stagista    e    la  persona  di  al    fine   di verificare   le    diverse  fasi   di acquisizione  delle  conoscenze  professionali.  B.5  fine   dello  stage   il   datore  di    lavoro   rilascia   allo   stagista   un   attestato  con   gli  obiettivi  raggiunti  il dettaglio   delle   diverse   fasi  di    apprendimento.  B.6   svolto  dallo  stagista  non  è ripetitivo  e   deve  permettere  allo  stesso  di acquisire  il  maggior  di    conoscenze  possibili  nel  lasso  di    tempo  a   disposizione.  B.7  di    lavoro  è   definito  tra  le    parti  in funzione   degli  obiettivi  formativi.  B.8    svolta  dallo    stagista  in  azienda    non  deve  avere  uno  scopo  lucrativo  per  il  datore    di  B.9  dell’ingaggio  dello   stagista  non   è   stata   garantita  l’assunzione.  B.10  dell’azienda   la  proporzione  tra   il   numero  di  stagisti  rispetto  al personale   effettivo   è  rispetto  agli   obiettivi   formativi.  Pubblicato  nel   BU  2020  ,  335.