Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri
                            Regolamento  della  Commissione  cantonale   per   l’integrazione degli stranieri  (del 4 ottobre 2011)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati  gli  articoli  2  lettera    d    e    4    della    legge  di  applicazione  della  legislazione    federale  sugli  stranieri  e la    loro  integrazione  dell’8  giugno   1998  (LALSI),  1  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Composizione  della  Commissione  Art.  1  2  La  Commissione  cantonale  per   l’integrazione  degli  stranieri  (in  seguito:   Commissione),  organo  consultivo  del  Consiglio  di  Stato,    si    compone  di  almeno  5   membri,  ma  al  massimo  di  10  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  2  3  La  Commissione,   segnatamente:  –  e   promuove  i  Programmi  federali  e   cantonali  in materia  di    integrazione,   di    prevenzione  discriminazione  e   di    lotta   al    razzismo;  –   la    situazione  integrativa   e   le aspettative  della   popolazione  in    materia  di    integrazione  degli  –    proposte  volte  a   migliorare  la  comprensione,  la  conoscenza    e  il   rispetto  reciproci,  e  tra  le    differenti   comunità   degli   stranieri  presenti   sul  territorio  cantonale   e tra  gli  indigeni  gli stranieri;  –   la propria  valutazione  sulla  possibile  evoluzione  della   politica  di    integrazione;  –  il   Servizio  per  l’integrazione  degli   stranieri   nella  realizzazione   dei  suoi  obiettivi;  –  a   titolo  consultivo,  il   Programma  cantonale  di integrazione;  –     alle  manifestazioni     delle  principali  comunità  degli     stranieri,  come  pure     alle  concernenti  l’integrazione,  la  prevenzione    della    discriminazione  e  la  lotta  al
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  può    deliberare  validamente  solo  se  alla    seduta    è  presente    la  maggioranza  dei  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni  sono  prese  a maggioranza  dei  votanti;  in caso   di    parità  di    voti  è determinante   il   voto  del  Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consulenti  esterni  Art.  4  La  Commissione,  per  discutere    e    deliberare    su  temi  specifici,  può  convocare  e  far  partecipare  alle  riunioni  consulenti  esterni  particolarmente   cogniti  della  materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collisione  di  interesse  Art.  5  Un  membro  della  Commissione  non  può  essere  presente  al voto  su  contributi   finanziari  che  riguardano  il   suo  personale  interesse  e/o  quello    dell’ente,  dell’associazione  o   della  comunità  che  rappresenta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presenze
                            Art.  6  Ogni  membro   della  Commissione  ha   il dovere   di    presenziare  alle   riunioni  regolarmente  convocate.  I  membri  che,  per  un  periodo  di un  anno,   mancano  troppo  frequentemente  e   in modo  continuo  alle   sedute,   senza  valide  giustificazioni,   possono  essere  destituiti  e   sostituiti  dal  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretariato
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    19.5.2021;  in    vigore   dal  21.5.2021  - BU  2021,  166.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  modificato  dal  R    22.2.2017;  in    vigore   dal  1.3.2017  -  BU  2017,  29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  modificato  dal  R    22.2.2017;  in    vigore   dal  1.3.2017  -  BU  2017,  29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7  4  Il  Servizio  per  l’integrazione  degli  stranieri,  in    collaborazione   con  il   Presidente:  –  le    riunioni,   convocate   su  ordine  del   Presidente;  –  il   verbale  e il   rapporto  annuale;  –  la    presentazione   formale   dei  progetti  cantonali;  –  e segue   la procedura  di    ottenimento  dei  sussidi;  –  l’attuazione  dei   progetti  sostenuti  dalla  Confederazione  e dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporto
                            Art.  8  La  Commissione   consegna  entro   fine  febbraio  al    Consiglio  di Stato  il   rapporto  annuale  sulla  sua  attività   e   sulla  situazione  integrativa  in    atto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  complementari  Art.  9  Per  il   resto,    l’attività  della    Commissione  è    disciplinata  dalle    norme  del  regolamento  concernente  le  commissioni,  i   gruppi  di  lavoro    e  le  rappresentanze  presso    enti  di  nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6 maggio   2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  10  È   abrogato  il   regolamento  della  Commissione  cantonale  per  l’integrazione  degli  stranieri  e  la lotta  contro  il   razzismo  dell’11  maggio  2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  11  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° gennaio  2012.  Pubblicato  nel   BU  2011  ,  507.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    22.2.2017;  in    vigore   dal  1.3.2017  -  BU  2017,  29.