Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato
                            1  Legge  sulla   retribuzione   e   sulla  previdenza  professionale dei membri   del Consiglio  di  Stato  (LRetCdS)  (del  20  ottobre  2020)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  vista  l’iniziativa    popolare  legislativa  generica  presentata  il  24  gennaio  2019  «Basta  privilegi  ai  Consiglieri  di    Stato»,  –  richiamati  gli  articoli   37  e   seguenti  della   Costituzione  cantonale  del  14  dicembre  1997  e gli  articoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  e   seguenti  della  Legge  sull’esercizio  dei  diritti  politici  del  19   novembre   2018;  –  richiamata  altresì  la  sua  decisione    del  20  ottobre    2020  con    la  quale    ha  dichiarato    la  suddetta  iniziativa  popolare   ricevibile;  –  visto  il   rapporto  6   ottobre  2020  della  Commissione  gestione  e   finanze;  –  dopo  discussione,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Onorario
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’onorario  lordo  annuo   dei  membri   del  Consiglio  di    Stato   è pari   al    125%  dello   stipendio  massimo  previsto  per   i  funzionari  iscritti  nella  classe  20  della  legge  sugli   stipendi  degli  impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  23  gennaio  2017  (LStip).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente   riceve  un  supplemento  unico  di 2’000  franchi;   il   vicepresidente  di    1’000   franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  all’onorario  nasce  il   giorno   dell’entrata   in carica   (giorno  della   dichiarazione  di  fedeltà)   e si  estingue  alla  fine  del  mese  della  cessazione  della  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nel  caso  di    decesso  in    carica  si    applica   per   analogia   l’articolo  29   LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
                            Art.  2  1  Le  spese  inerenti  all’esercizio    della    carica  dei    membri  del  Consiglio  di  Stato    sono  rimborsate  singolarmente,  riservato  il capoverso  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di Stato  propone  un  importo  per  il rimborso   forfetario  delle  spese  e   un  elenco  delle  voci  di  spesa  coperte   da  tale  rimborso  e   li   sottopone   all’approvazione  dell’Ufficio  presidenziale  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  applicabile  Art.  3  Ai  membri  del  Consiglio  di  Stato    sono  applicabili  le  norme  della    legge    sull’ordinamento  degli  impiegati   dello  Stato  e dei  docenti  del  15   marzo  1995  (LORD)  e   della   LStip  riguardanti:  a)  il diritto  all’onorario  in    caso  di    assenza;  b)  gli assegni   per  i  figli  e le    prestazioni   ai superstiti;  c)  l’assicurazione   obbligatoria  contro  gli infortuni  professionali  e   le malattie  professionali  e   contro  gli  infortuni  non  professionali   e   il pagamento  dei  relativi  premi;  d)  le modalità  di pagamento   dell’onorario;  e)  l’adeguamento   al    rincaro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Affiliazione  all’IPCT  Art.  4  1  I  membri  del  Consiglio  di    Stato   sono  affiliati  all’Istituto  di    previdenza   del  Cantone  Ticino  (IPCT)  secondo  le    disposizioni  del   suo  regolamento  di    previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  ex  membri  del  Consiglio  di    Stato   sono  affiliati  all’IPCT  secondo  il   regolamento  di previdenza  nel  caso  in cui   percepiscano  un  reddito  ponte  secondo  la    presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  dopo  la cessazione   della  carica  Art.  5  1  Al  momento  della  cessazione  della    carica    a   causa  del  termine  del  periodo  di  elezione,  della  mancata  rielezione  o   delle   dimissioni,   i  membri  uscenti  del   Consiglio  di Stato   maturano  il   diritto  all’indennità  di uscita  o al    versamento  di    un  reddito  ponte.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            2  L’indennità  di  uscita  è  versata  al  membro  uscente  che  lascia  la  carica    prima  dell’anno  del  compimento  di    55  anni  di età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    reddito  ponte  è  versato  al  membro  uscente    che  lascia  la  carica  al  più  presto  nell’anno  del  compimento  di    55  anni   di    età  e   che  non  ha  ancora  maturato  il diritto  a   una  rendita   di    vecchiaia  secondo  la  legge  federale  sull’assicurazione   per  la    vecchiaia  e   per  i  superstiti   del  20   dicembre  1946  (LAVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   membro  uscente   che  lascia  la    carica  al    più  presto  nell’anno  del  compimento   di    55  anni  ma  prima  dell’anno  del  compimento  di    59  anni  di età   ha   il   diritto  di    optare  per  il   versamento   di    un’indennità  di  uscita  anziché  di  un  reddito  ponte;    il   diritto  di  opzione  si    estingue    alla    fine    del  mese  successivo  al  momento  della  cessazione  della  carica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di  destituzione  conseguente  alla   condanna   alla   pena   detentiva  o   alla  pena   pecuniaria  per  crimini  o   delitti   contrari  alla  dignità  della  carica  le    prestazioni  degli  articoli  6   e 7   possono   essere   ridotte  al  massimo  di un  terzo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indennità  di  uscita  Art.  6  1  L’indennità  di  uscita  ammonta  al  25%  dell’onorario  lordo  annuo  per  ciascuno  dei  primi  quattro  anni  di    carica,  al 22,5%  per  ciascun  anno  tra  il quinto  e   l’ottavo  anno  di    carica   e   al    20%   per  ciascun  anno  dal  nono  anno  di    carica  in poi,  ritenuto   che  sono  computati  al    minimo  uno  e   al massimo  dodici  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennità  di  uscita  sottostà  al  prelievo  degli  oneri    sociali,    esclusi  quelli  della  previdenza  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reddito  ponte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  7  1  Il  reddito  ponte  ammonta  al    4%   dell’onorario  lordo  annuo  per  ogni  anno  di carica,  ritenuto  un  minimo   dell’8%  e   un  massimo  del  48%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è versato  dal   momento   in    cui   decade  il  diritto  all’onorario  e   fino   alla   nascita  del  diritto  alla   rendita  di  vecchiaia  secondo  la LAVS  o,    in    caso  di decesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di    decesso  si    applica  per  analogia  l’articolo  29  LStip.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   reddito  ponte  sottostà  al    prelievo  degli  oneri  sociali,  inclusi  quelli  della   previdenza   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  casi   di  riduzione  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  beneficiario  perde  totalmente  o   parzialmente  il  diritto  al    reddito   ponte  nella  misura  in cui  e  fino    a    quando    percepisce  un  reddito,    comprensivo    del  reddito    ponte    e    delle  prestazioni    sociali,  superiore  all’importo  dell’onorario  annuo   lordo  di un  membro  del  Consiglio  di Stato  in    carica   dedotta  la  quota  di    coordinamento   (onorario  coordinato).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  reddito  sono  computati   i  redditi   lordi  da  attività  lucrativa,  gli  onorari  per  partecipazione  in    consigli  di  amministrazione  e gli  altri  redditi  o   rendite  analoghi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   determinante  il   reddito  accertato  dall’autorità  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Anni  computabili  Art.  9  Sono  computabili  gli  anni  effettivi    di  carica,  ritenuto  che    le  frazioni  di  almeno  sei    mesi  contano  come   un  anno   intero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  10  Le  prestazioni  degli  articoli   5-8  sono  finanziate   dallo  Stato  e iscritte   nel  bilancio   dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria   concernente  l’applicabilità   del  diritto  anteriore  Art.  11  1  Per   la    determinazione  diritto  alle   prestazioni  successive  alla   cessazione  della   carica  dei  membri  del  Consiglio   di    Stato  in    carica   al    momento  dell’entrata  in    vigore  della  presente   legge   si  applica  il   diritto  anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agli    ex  membri  del  Consiglio  di  Stato    e   ai  loro  superstiti    che    hanno  maturato  un    diritto  secondo    il  diritto  anteriore,  continua   ad   applicarsi  quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’onorario  dei  membri  del  Consiglio  di    Stato   in    carica  al momento  dell’entrata  in vigore  della  presente  legge  soggiace  a un  prelievo   di    un  importo  accreditato  nel  bilancio  dello  Stato   corrispondente  a   quello  effettuato  dall’IPCT  sull’onorario  dei  membri   del   Consiglio   di    Stato  affiliati  all’IPCT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  un  membro  del  Consiglio  di    Stato  in    carica  al    momento  dell’entrata   in    vigore  della  presente  legge  lascia  la  carica  prima  di  aver  maturato  il   diritto  a   una  rendita  secondo  il diritto  anteriore,  riceve   una
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  prestazione  d’uscita  ai  sensi  della  legge    sul  libero  passaggio  del  17  dicembre  1993  costituita  dal  prelievo  secondo  il   capoverso   precedente;  negli  altri   casi  il   prelievo  rimane   allo  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria  concernente  lo  scioglimento  del  Fondo  previdenza  professionale  dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            membri  del  Consiglio  di  Stato  Art.  12  1  Il  Fondo  previdenza  professionale  dei  membri   del  Consiglio  di    Stato  è   sciolto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo   Stato  e ai    membri  ed  ex  membri   del   Consiglio   di Stato  che   hanno   contribuito  al    finanziamento  del  fondo  sono  restituite  le trattenute  effettuate  in    applicazione  del  decreto  legislativo   concernente  le  condizioni  retributive  e previdenziali  a   favore  dei  membri  del   Consiglio  di    Stato   del  23   febbraio  2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   eccedenze  risultanti  dopo  la restituzione  sono   accreditate  nel  bilancio  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  13  Sono  abrogati:  a)  la  legge    sull’onorario    e  sulle  previdenze  a    favore  dei  membri  del  Consiglio  di  Stato  del  19  dicembre  1963;  b)  il decreto  legislativo   concernente  le condizioni  retributive  e   previdenziali  a favore  dei  membri  del  Consiglio  di    Stato   del  23  febbraio   2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  14  Trascorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  la  presente   legge,  unitamente  all’allegato  di    modifica  di    altre  leggi,   è   pubblicata   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in    vigore   il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  gennaio  2021.  Pubblicata  nel   BU  2021  ,  256.