Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute ... (805.210)
Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute ... (805.210)
Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario --> 801.140
Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 1 (del 16 dicembre 2008) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile
1989 (LSan); viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze; viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze, decreta:
Principio
Art. 1
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1 Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.
2 Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento. 3
Operatori sanitari Art. 2 a) autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan)
1300.– b) libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed) fr. 600.– a fr. 1200.– c) libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan) fr. 400.– a fr. 600.– d) esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan) fr. 200.– a fr. 400.– e) nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai
90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS)
4 fr. 450.– a fr. 1500.– le professioni universitarie; fr. 250.– a 600.– per le professioni universitarie f) autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 Lsan) fr. 200.– a fr. 400.– g) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili fr. 200.– fino all’importo per una nuova h) esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico 5 a fr. 7000.– i) sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 Lsan, 43 LPMed) a fr. 3000.– per eventuali perizie l) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi a fr. 500. – per eventuali perizie
1 Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.
2 Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
3 Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.
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Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
5 Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
m) ... 6
Strutture e servizi sanitari Art. 3 a) autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan)
1300.– per collaudi e ispezioni b) autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art.
83, 84 e 85 LSan)
1300.– per collaudi e ispezioni c) autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche
1300.– per collaudi e ispezioni d) autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni
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1300.– per collaudi e ispezioni e) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili fr. 400.– all’importo per una nuova per collaudi e ispezioni f) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi a fr. 500. – g) collaudi effettive h) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti effettive i) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza effettive l) ... 8
Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo Art. 4 a) abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan) effettive b) collaudi effettive c) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti effettive d) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza effettive e) decisioni in ambito radon a fr. 300. –
Medicamenti e dispositivi medici Art. 5 a) decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze fr. 200.– a fr. 5000.– b) controlli, visite e ispezioni effettive
Polizia mortuaria Art. 5a 9 a) autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri
600. – b) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili fr. 200.– fino all’importo per una nuova + le spese per collaudi e c) nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai
90 giorni
400. –
6 Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020,
59.
7 Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
8 Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020,
59.
9 Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
d) revoca di un’autorizzazione a fr. 500. – + spese per eventuali perizie e) autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura
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200. – f) autorizzazione per il trasporto di salme 11 50.– per l’autorizzazione comunale;
100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione
Fotocopie e lavori di cancelleria Art. 6 a) fotocopie 2.– a pagina, risp. fr. 1.– dall’11. pagina b) altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) fr. 1.– a fr. 500.– del lavoro richiesto all’autorità
Disposizioni abrogative Art. 7 Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.
Entrata in vigore Art. 8 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009. Pubblicato nel BU 2008 , 720.
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Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
11 Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.