Regolamento del Fondo Swisslos
                            Regolamento  del  Fondo  Swisslos  (del  7   novembre  2012)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati:  –  federale   concernente  le lotterie  e   le    scommesse  professionalmente  organizzate  dell’8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1923;  –  sulle  lotterie  e giochi  d’azzardo  del  4 novembre  1931;  –  concernente  le    competenze  organizzative  del  Consiglio  di    Stato  e   dei  suoi   dipartimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  giugno   1928;  –  intercantonale  sulla  sorveglianza,  l’autorizzazione  e la    ripartizione  dei  proventi  lotterie  e  delle    scommesse  gestite  sul    piano  intercantonale    o   su  tutto  il  territorio  della  del   7 gennaio   2005,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali  Art.  1  1  Il  presente  regolamento  disciplina  la  destinazione  della  quota   parte  (di regola  il   75%)  destinata  al  Fondo  Swisslos  (in  seguito  Fondo)  degli  importi  assegnati  al  Cantone  Ticino  dalla  Società  cooperativa  Swisslos  Lotteria   intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Fondo  è  gestito  dal  Dipartimento  dell’educazione,    della  cultura  e  dello    sport  (in  seguito  Dipartimento)  per  il   tramite  dell’Ufficio  fondi  Swisslos   e   Sport-toto  (in seguito  Ufficio   fondi).  Art.  2  1  Il  Fondo  serve   a finanziare   o   sostenere  opere  di    pubblica  utilità  e d’interesse   generale.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  opere   di pubblica  utilità  e   opere  d’interesse  generale  s’intendono:  a)  e   le attività  culturali  d’importanza   regionale  e   cantonale;  b)  e  le  attività  sociali  d’interesse    collettivo    liberamente  accessibili    e,  di  regola,  regionale   e cantonale;  c)   e   le    attività  d’importanza  regionale  e   cantonale  con   una  forte   valenza   di    utilità  pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   quota   parte  dei  proventi   da  destinare  ai  singoli   settori  di cui  all’art.  2,  cpv.  2,  lett.  a),  b)  e c)  è  determinata  annualmente    in  sede  di  preventivo  tenendo  conto    della  disponibilità  della    riserva  del  Fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Una    quota    parte  del  Fondo  può  essere  assegnata  annualmente    al  Fondo  Sport-toto  per  l’erogazione  di    contributi  previsti  dallo   specifico  regolamento.  2  Art.  2a  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  disposizioni  del  presente  regolamento   sono  coordinate  con   le    norme  della  legge   sul  sostegno  alla  cultura  del  16  dicembre  2013  e   del  suo  regolamento  d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  sul  sostegno   alla   cultura  del  16  dicembre  2013  e   il   suo  regolamento  d’applicazione  sono  preminenti  e   le    norme  del  presente  regolamento  si    applicano  a   titolo   suppletorio.  Art.  3  4  1  I  beneficiari  dei  contributi  sono,  di regola,  associazioni,  gruppi,   persone  o enti   residenti  o  con  sede  in    Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   sussiste  alcun  diritto  all’ottenimento  di    contributi  dal  Fondo.  Capitolo   secondo  Attività  e   progetti  soggetti  a   contributi  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dal  R    16.12.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015   -  BU  2014,   561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    16.12.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015   -  BU  2014,   561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dal  R    16.12.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   561.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Titolo  modificato   dal   R    16.12.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contributi  possono  essere  erogati  unicamente  per  progetti  e  attività  con  una  stretta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  possono  inoltre  essere   accordati  in    termini  complementari,  ma  non  sostitutivi,  a favore  di  oggetti  per   i  quali  sono  previsti  interventi  dello   Stato  sotto  altra  forma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  progetti  o   attività  a   dimensione   nazionale  il contributo  può  essere   accordato   solo  nella  misura  in  cui  sussiste   la    partecipazione   finanziaria  di    un  importante  numero  di    Cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Non   possono   essere   concessi   contributi  dal  Fondo  per  l’adempimento  di    obbligazioni  legali  di    diritto  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Non   sono  soggetti  a   contributi  i  progetti  e   le    attività  con  scopo   di lucro,  quelli  promossi  direttamente  da  società   commerciali,  le    fiere  campionarie   o   similari,  come   pure  i progetti  e le    attività  che  hanno  un  carattere  politico,  sindacale    o    religioso  predominante.  Di  regola,    non  sono  inoltre  soggetti    a  contributi  i  progetti  e   le    attività   per  la    raccolta   di    fondi,  quelli  nell’ambito  della   formazione   continua   e  della  formazione  professionale  e   quelli  legati   all’attività   di    istituti   scolastici  o   universitari.  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Contributi  speciali  possono  essere  concessi  se  interessi     pubblici  particolari  lo  giustificano.  Art.  6  8  Gli  interventi   a favore  di    progetti   o attività   culturali  sono  coordinati   ai    sensi  dell’art.  2a.  Art.  7  Gli  interventi  a   favore  di progetti  e   attività  sociali  sono  destinati  al    sostegno  di iniziative  promosse  da  organizzazioni,  segnatamente  volte  alla  prevenzione,     all’integrazione  (lotta  all’esclusione)  e alla   promozione  del  benessere  sociale.  Art.  8  Gli  interventi  a favore   di  progetti  e   attività  d’importanza  regionale  e cantonale   con  una  forte  valenza  di    utilità  pubblica  sono  destinati  in particolare  alla  promozione  di    iniziative  a   sostegno  della  collettività,  alla  tutela  dei  diritti  delle  persone,  alla  salvaguardia  e valorizzazione  dell’ambiente.  Art.  9  9  I  contributi   sono   assegnati  nel  rispetto  delle  norme  del  presente   regolamento  e   sulla   base  dei  seguenti  criteri  di    valutazione:  a)  professionale,  obiettivi  e qualità   del  progetto;  b)  innovativi   rispetto  al contesto  cantonale,  regionale  o   locale;  c)  del  preventivo  finanziario  e   solidità  del  piano  di    finanziamento.  Capitolo   terzo  Procedure  e competenze  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  richieste  di  contributo  devono  essere  presentate  preventivamente  e    per  iscritto,  secondo  le    direttive  stabilite  dal  Dipartimento   o   dall’Ufficio  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta  deve   in    particolare  contenere:  a)  sui   richiedenti   (statuti,   organigramma,   ecc.);  b)   dettagliata  del  progetto  con   indicazioni  degli  obiettivi  perseguiti  e dei  destinatari;  c)  dei   costi   dettagliato  nonché  il   piano  di finanziamento  con  le indicazioni  relative  a  i  sostegni  di terzi  secondo  le    aspettative  e   i  contributi  già  assicurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  sono  versati  di    regola  dopo  l’esecuzione  del  progetto  o   dell’attività  in    base  a   un  rapporto  e  a un   consuntivo  finali.  A   giudizio  dell’Ufficio   fondi  possono   essere   versati  acconti   sull’ammontare  dei  contributi   stabiliti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  contributi  si    calcolano   di  regola  sulla  base  delle  possibilità  finanziarie  dei  richiedenti  e possono  essere  subordinati   alle  prestazioni  dei  comuni,  di    altre  corporazioni  di    diritto  pubblico  e   di    istituzioni  nonché  a   prestazioni  proprie  adeguate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  contributi  possono  essere  legati  a   condizioni  e subordinati  all’adempimento  di oneri  e termini.   Se  manca  un’indicazione  esplicita  del  termine,  la decisione   di    contributo   vale  al massimo  tre  anni.  Art.  11  11  Per  l’esame  delle  richieste  di contributo  l’Ufficio   fondi  si avvale,  di regola,  del  preavviso  delle  Commissioni  consultive  preposte  o dei   Dipartimenti  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in    vigore  dal   1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in    vigore  dal   1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12  12  I  beneficiari  di    contributi  sono  tenuti  ad  esplicitare  convenientemente  in tutte   le forme   di  comunicazione  il   sostegno  del  Fondo  secondo  le direttive  stabilite  dall’Ufficio   fondi.  Art.  13  13  1  Le  competenze   decisionali  sugli  importi  dei  contributi  sono  attribuite  come  segue:  a)  fino  a   fr.  10’000.-;  b)  e   al capoufficio  per  importi  superiori   a fr.  10’000.–  e   fino   a   fr. 30’000.  –;  c)  del  Dipartimento  e    al  capoufficio  per    importi  superiori  a  fr.  30’000.  –    e  fino    a    fr.  d)  di Stato  per  importi  superiori  a   fr.  100’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le decisioni  in    materia  di    contributo  è data  facoltà  di reclamo  all’autorità   che   ha   emanato  la  decisione  entro  15  giorni   dall’intimazione.  Contro  la    decisione  su reclamo   delle   autorità   subordinate  è  dato  ricorso  al Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Capitolo  quarto  Disposizioni  transitorie   e   finali  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contributi  decisi  sino  al    31  dicembre  2012  sono  disciplinati  dalla  risoluzione  governativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n.  8968  del   6   novembre   1979   che  disciplina  la destinazione  dei  proventi  della   Lotteria  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   richieste  pendenti  al    31  dicembre  2012  sono  disciplinate  dal  presente  regolamento.  Art.  15  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  il   vigore  il   1°  gennaio  2013.  Pubblicato  nel   BU  2012  ,  517.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in    vigore  dal   1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in    vigore  dal   1.1.2015  - BU  2014,  561.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  364.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R    16.12.2014;  in    vigore  dal   1.1.2015  - BU  2014,  561.