Regolamento del Fondo gioco patologico
                            Regolamento  del  Fondo  gioco  patologico  1  (del  16  aprile  2008)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamate:  -  cantonale  sulle  lotterie  e   giochi  d’azzardo  del   4   novembre   1931;  -  intercantonale  sulla   sorveglianza,  l’autorizzazione  e   la ripartizione   dei  proventi  lotterie  e  delle    scommesse  gestite  sul    piano  intercantonale    o   su  tutto  il  territorio  della  del   7 gennaio   2005  (in  seguito  Convenzione),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione,  scopo  e   finanziamento  Art.  1  1  Il  presente  regolamento  disciplina  la    destinazione  degli  importi  assegnati   al Cantone   ai  sensi  dell’art.  18  della  Convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Fondo  gioco  patologico  (in  seguito  Fondo)  è   destinato  al    finanziamento  e   al    sostegno  di    attività,  progetti  o   iniziative  nell’ambito  della  prevenzione  e   della  lotta  contro  la dipendenza   dal  gioco.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Fondo  è    finanziato  dalla  somma    riversata  al  Cantone  della  tassa  prelevata  ai  sensi  della  Convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione
                            Art.  2  1  Il  Consiglio  di    Stato  nomina  una  commissione   con  il   compito   di:  a)  i  criteri  di riconoscimento  di    attività,   progetti   o   iniziative  nel  campo  della  prevenzione  e  lotta   contro  la dipendenza   da  gioco;  b)  all’attenzione  dell’autorità  competente  le    richieste  di    contributo;  3  c)   la presentazione  di    progetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  può   avvalersi  della  collaborazione  di    esperti  esterni  nello  svolgimento  dei  compiti  che  le sono  affidati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  amministrativa  e   finanziaria  Art.  3  1  Il  Fondo  è gestito  dall’Ufficio  fondi  Swisslos  e   Sport-toto.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  relativi  costi  di gestione  sono  a   carico  del  Fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Art.  4  5  Possono  beneficiare  dei  contributi  del  Fondo  enti,  associazioni  o    persone,    di  regola  aventi  sede  o   domicilio  in    Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  5  1  I  contributi  possono  essere  erogati    unicamente  per  attività,    progetti  o  iniziative  nell’ambito  della  prevenzione   e   della  lotta  contro  la    dipendenza  dal  gioco,  con   particolare  riferimento  alla  prevenzione  e   al  riconoscimento  precoce  dei  problemi  di  gioco    eccessivo,    o  di  problemi  con  esso  direttamente  collegati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  attività   devono   avere  una   stretta  attinenza  con  il   Ticino  o essere   rivolte   alle  persone  residenti  in  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare  tali  interventi   possono  riguardare  manifestazioni  o   gruppi  bersaglio   che   si possono  considerare  a   rischio  secondo  criteri   generalmente   accettati  nel  campo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’attività,   il   progetto   o   l’iniziativa   devono  poter  essere  valutati   sul  piano  qualitativo  e quantitativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contributi  speciali  possono  essere  concessi   se  particolari  interessi  di    pubblica  utilità  lo    giustificano.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato  dal   R    7.11.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013   -  BU  2012,   533;   precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                401.
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    21.9.2010;  in vigore   dal  24.9.2010   -  BU  2010,   401.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  R    7.11.2018;  in    vigore   dal  9.11.2018  -  BU  2018,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dal  R    7.11.2012;  in vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  533.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    7.11.2018;  in    vigore   dal  9.11.2018  - BU  2018,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Cpv.   modificato  dal  R    7.11.2018;  in vigore   dal  9.11.2018   -  BU  2018,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    7.11.2018;  in vigore   dal  9.11.2018   -  BU  2018,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  del  contributo  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il  contributo  è  definito  tenendo    conto  dei  costi  previsti,  del  piano    di  finanziamento    e  dell’impatto  delle  misure  proposte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richieste  di contributo  9  Art.  7  1  Le  richieste  di  contributo  devono  essere  presentate    tramite  il  formulario  ufficiale  all’Ufficio  fondi  Swisslos  e   Sport-toto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta  deve  essere  inoltrata  entro  il   31  marzo,  rispettivamente  30  giugno,   30   settembre  e 31  dicembre  dell’anno  di    competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    richiesta  deve  essere  corredata  del  preventivo    di  spesa,  del  piano  di  finanziamento  e   di  una  descrizione  del  progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   fondi  Swisslos   e   Sport-toto  può  richiedere  ulteriore   documentazione.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   contributo  massimo  è   fissato   in    base   al    preventivo.  Il   contributo  definitivo  è   stabilito   sulla  scorta  di  un  rapporto   e   del  consuntivo   finanziario   e   non  potrà  superare  la    somma  determinata  in    base  al  preventivo.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  A   giudizio  dell’Autorità  competente  possono  essere  versati  acconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  decisionali  Art.  8  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  competenze   decisionali  sugli  importi  dei  contributi  sono  attribuite  come  segue:  a)  fino  a   10’000  franchi;  b)  e   al capoufficio  per  importi  superiori   a 10’000  franchi  e fino  a 30’000  franchi;  c)  del  dipartimento  e    al  capoufficio    per  importi  superiori  a    30’000    franchi    e    fino    a  franchi;  d)  di Stato  per  importi  superiori  a   100’000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le decisioni  in    materia  di    contributo  è data  facoltà  di reclamo  all’autorità   che   ha   emanato  la  decisione  entro  15  giorni   dall’intimazione.  Contro  la    decisione  su reclamo   delle   autorità   subordinate  è  dato  ricorso  al Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  finali  Art.  9  14  Il  presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  delle    leggi  e   degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  15  Pubblicato  nel   BU  2008  ,  216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    7.11.2018;  in    vigore   dal  9.11.2018  - BU  2018,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota   marginale  modificata  dal  R    7.11.2018;  in vigore   dal  9.11.2018  -  BU  2018,   413.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato   dal  R   7.11.2018;  in    vigore  dal  9.11.2018  -  BU  2018,   413;   precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                533.
                            11  Cpv.  modificato  dal   R    7.11.2012;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2012,  533.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dal   R    7.11.2018;  in    vigore  dal   9.11.2018  - BU  2018,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato   dal  R    7.12.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022   -  BU  2021,  365;  precedente  modifica:   BU  2018,
                        
                        
                    
                    
                    
                413.
14
                            Art.  introdotto  dal  R    7.11.2018;  in    vigore   dal  9.11.2018  -  BU  2018,  413.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Entrata  in    vigore:  18   aprile  2008  -  BU  2008,  216.