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Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera (948.100)

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Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera (948.100)

Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera

Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera (del 22 novembre 1973)

Oggetto

Art. 1 La presente convenzione persegue lo scopo di istituire sul territorio svizzero un disciplinamento uniforme della vendita del sale, pur mantenendo le regalìe cantonali del sale.
Regalíe del sale Art. 2 Il diritto, fondato sulle regalìe cantonali, d’importare e vendere sale e miscele di sali contenenti il 30 per cento e più di cloruro di sodio e acqua salsa è esercitato, su incarico dei Cantoni firmatari della presente convenzione, dalla Società delle saline svizzere del Reno riunite, Società Anonima, Schweizerhalle, chiamata in seguito “Saline del Reno”.

Tasse

Art. 3 Le Saline del Reno prelevano, per conto dei Cantoni firmatari, tasse di regalìa uniformi, secondo i generi di sale.

Prezzo

Art. 4 1 I prezzi di fornitura delle Saline del Reno per i diversi generi di sale devono essere determinati uniformemente.
2 Le tasse di regalìa sono incluse nel prezzo di fornitura.

Introiti

Art. 5 Le tasse di regalìa sono versate regolarmente ai Cantoni dalle Saline del Reno in base ad una chiave di ripartizione.

Organi

Art. 6 Gli organi della convenzione sono: - d’amministrazione, - - di revisione delle Saline del Reno.
Consiglio d’amministrazione Art. 7 1 Ogni Cantone azionista ha diritto ad un rappresentante in seno al Consiglio d’amministrazione delle Saline del Reno.
2 Nel quadro della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione ha, oltre ai compiti che gli incombono in virtù degli statuti, le seguenti attribuzioni: a) dell’importo delle tasse di regalìa e della chiave di ripartizione; b) del resoconto delle tasse di regalìa; c) degli organi della presente convenzione e rimborso delle spese di vendita e alle Saline del Reno; d) sull’osservanza delle disposizioni della presente convenzione.
3 In merito agli oggetti menzionati nel capoverso 2 lettere a) e d) hanno diritto di voto soltanto i membri del Consiglio d’amministrazione che rappresentano i Cantoni firmatari.

Direzione

Art. 8 1 La Direzione delle Saline del Reno assume tutti i compiti che non sono demandati a un altro organo.
2 Si tratta segnatamente dei compiti seguenti: a) e promovimento continui della vendita di tutti i generi di sale indigeni e di quelli b) dei prezzi di fornitura stabiliti, comprendenti le tasse di regalìa; c) delle tasse di regalìa ai Cantoni; d) all’occorrenza con il concorso dei Cantoni, delle riserve di sale prescritte per difesa nazionale economica; e) con le istanze cantonali e federali competenti; f) alle sedute del Consiglio d’amministrazione con voto consultivo.
Ufficio di revisione
Art. 9 L’Ufficio di revisione delle Saline del Reno ha i compiti seguenti: a) dei rendiconti delle tasse di regalìa allestiti dalla Direzione; b) di un rapporto di revisione e comunicazione di tutte le informazioni chieste dal d’amministrazione.
Protezione giuridica Art. 10 1 Circa le controversie fra terzi e la Direzione delle Saline del Reno, concernenti l’applicazione delle presente convenzione, segnatamente in materia d’importazione e di vendita, nonché di riscossione delle tasse di regalìa, decide il Consiglio d’amministrazione, tenuto conto che al riguardo è applicabile l’articolo 7 capoverso 3.
2 È riservata la via giudiziaria ordinaria.
3 Le controversie fra i Cantoni firmatari, nonché fra essi e gli organi della presente convenzione sono decise dal Tribunale federale.
Entrata in vigore e adesione Art. 11
1 Il Consiglio d’amministrazione è autorizzato a mettere in vigore la presente convenzione se vi hanno aderito almeno 12 Cantoni o Semicantoni. Per tale decisione è applicabile per analogia l’articolo 7 capoverso 3.
2 Le dichiarazioni di adesione sono comunicate al Consiglio d’amministrazione delle Saline del Reno. Quest’ultimo domanda, per la convenzione, l’approvazione del Consiglio federale.
Ritiro dell’adesione Art. 12 1 Il ritiro dell’adesione può essere dichiarato, in ogni momento, per la fine di un anno civile, con un preavviso di un anno.
2 Così deciso dall’Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società delle saline svizzere riunite del Reno, il 22 novembre 1973, in Zurigo. Approvata dal Consiglio federale il 4 dicembre 1974. Entrata in vigore il 1° ottobre 1975. Pubblicata nel BU 1975 , 94. DL di approvazione del 24.2.1975 - BU 1975 , 94.
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