Decreto esecutivo sulle tasse turistiche
                            Decreto   esecutivo  sulle  tasse   turistiche  (del  14  settembre  2016)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  art.  13  lett.   g e   h,    18  cpv.  2, 21  cpv.  4,    23  cpv.  3   e   4,    24  cpv.  3 della  legge   sul   turismo   del  25  giugno  2014  (LTur),  decreta:  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  aliquote  per  pernottamento  applicabili  per    il   calcolo  della  tassa  di  soggiorno  di  cui  all’art.  21  cpv.  2   LTur   sono  le    seguenti:  2  a)  negli  esercizi   alberghieri  o   alloggi  turistici   simili,  classificati  con  quattro  o   cinque  stelle  con  una  qualità   dell’offerta  equivalente;  3  b)  negli  esercizi    alberghieri    o   alloggi    turistici    simili,  classificati    da  una  a  tre    stelle  o  non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  c)   nelle  camere,  appartamenti  e   residenze  di    vacanza  o alloggi   turistici  simili;  d)   nei  campeggi,  «motorhomes»  o alloggi  turistici  simili;  5  e)   negli  ostelli  della  gioventù   o   alloggi  turistici  simili;  6  f)   nelle  capanne,  alloggi   collettivi   o   alloggi  turistici  simili;  g)   per  gli stabilimenti  d’alloggio  offerti   mediante  portali  online  a   incasso  diretto.  7  Art.  2  Le  aliquote   per  pernottamento   applicabili  per   il   calcolo  della   tassa  di    promozione  di    cui  all’art.  23  cpv.  3   LTur   sono  le    seguenti:  a)  negli  esercizi   alberghieri  o   alloggi  turistici   simili,  classificati  con  quattro  o   cinque  stelle  con  una  qualità   dell’offerta  equivalente;  b)  negli  esercizi    alberghieri    o   alloggi    turistici    simili,  classificati    da  una  a  tre    stelle  o  non  c)   nelle  camere,  appartamenti  e   residenze  di    vacanza  o alloggi   turistici  simili;  d)   nei  campeggi,  «motorhomes»  o alloggi  turistici  simili;  e)   negli  ostelli  della  gioventù   o   alloggi  turistici  simili;  f)   nelle  capanne,  alloggi   collettivi   o   alloggi  turistici  simili.  Art.  3  L’aliquota  applicabile  per  il   calcolo  della   tassa  di    promozione   negli  esercizi  di    cui  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  cpv.  4   LTur  ammonta  a   fr. 1.50  per   posto  a   sedere.  Art.  4  Le  aliquote  applicabili   per  il   calcolo  del  contributo   comunale,  di    cui   all’art.  24  cpv.  3   LTur,  sono  le    seguenti:  a)  negli  esercizi   alberghieri  o   alloggi  turistici   simili,  classificati  con  quattro  o   cinque  stelle  con  una  qualità   dell’offerta  equivalente;  b)  negli  esercizi    alberghieri    o   alloggi    turistici    simili,  classificati    da  una  a  tre    stelle  o  non  c)   nelle  camere,  appartamenti  e   residenze  di    vacanza  o alloggi   turistici  simili;  d)  nei  campeggi,  «motorhomes»  o   alloggi   turistici  simili;  e)  negli  ostelli  della  gioventù  o   alloggi   turistici   simili;  f)  nelle  capanne,  rifugi,  alloggi  collettivi   o alloggi  turistici  simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art.  modificato  dal  DE   15.11.2017;  in vigore   dal  1.1.2018   - BU  2017,  415;  precedente   modifica:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                348.
                            2    Frase  modificata  dal  DE  15.12.2021;  in vigore  dal  1.2.2022  - BU  2021,  384.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett.   modificata  dal  DE  15.9.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett.   modificata  dal  DE  15.9.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  DE  15.9.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Lett.   modificata  dal  DE  15.9.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   introdotta   dal  DE  15.12.2021;  in    vigore   dal  1.2.2022  - BU  2021,  384.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  8  La  percentuale  di  prelevamento  della  tassa  di  soggiorno  a  favore  del  fondo    di  funzionamento  di cui  all’art.   18  cpv.   2   LTur  è   pari  allo  0.5%.  Art.  6  1  Il  presente  decreto  è pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   ed  entra  in    vigore   il   1°  gennaio  2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  abroga  il   decreto   esecutivo   sulle  tasse  turistiche  del  17  dicembre  2014.  Pubblicato  nel   BU  2016  ,  405.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  modificato  dal  DE   28.10.2020;  in vigore   dal  1.1.2021   - BU  2020,  312;  precedente   modifica:  BU  2019,