Decreto esecutivo sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID... (409.150)
Decreto esecutivo sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID... (409.150)
Decreto esecutivo sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole
Decreto esecutivo sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole (del 3 gennaio 2022) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 6, 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (LEp); visto l’articolo 102 dell’ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 29 aprile 2015 (OEp); vista l’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare); visto l’articolo 40b della legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), decreta:
Oggetto
Art. 1
1 Il presente decreto esecutivo stabilisce provvedimenti nel settore scolastico pubblico e privato al fine di combattere l’epidemia di COVID-19.
2 I provvedimenti definiti dal presente decreto esecutivo sono di complemento a quanto previsto dall’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 e dalle altre disposizioni cantonali.
Obbligo della mascherina
a) principio Art. 2 È decretato l’obbligo per gli allievi di portare una mascherina facciale all’interno degli istituti scolastici, nonché nel corso delle attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola: a) classi delle scuole medie pubbliche e private parificate; 1 b) classi delle scuole private non parificate e in quelle delle scuole speciali pubbliche e che accolgono allievi di pari età di quelli delle classi di cui alla lettera a); c) classi delle scuole postobbligatorie pubbliche e private.
b) eccezioni Art. 3 1 Con riferimento all’articolo 2, sono esentati dall’obbligo di portare la mascherina facciale gli allievi per i quali è possibile provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, essi non la possono portare.
2 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 o la legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011.
Atti delegati Art. 4
1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è autorizzato a pubblicare un modello di piano di protezione che contiene le prescrizioni minime che vanno trasposte nei piani di protezione degli istituti scolastici e applicate.
2 Tali prescrizioni possono riferirsi anche ad ambiti non direttamente connessi con quanto previsto dal presente decreto esecutivo, segnatamente al personale docente e non docente attivo negli istituti scolastici e all’organizzazione delle materie speciali.
Disposizioni penali Art. 5 Le violazioni delle disposizioni del presente decreto esecutivo e degli atti delegati sono perseguibili penalmente secondo l’art. 83 LEp.
Entrata in vigore e durata Art. 6 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 10 gennaio 2022 e resta in vigore fino al
25 febbraio 2022.
1 Lett. modificata dal DE 2.2.2022; in vigore dal 7.2.2022 - BU 2022, 37.
Pubblicato nel BU 2022 , 1.