Decreto esecutivo sui provvedimenti in materia di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole
                            Decreto   esecutivo  sui  provvedimenti  in  materia  di  contenimento  del   contagio   da COVID-19  nelle   scuole  (del   3 gennaio   2022)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  articoli  6, 40  e   75  della  legge  federale  sulla   lotta   contro  le    malattie  trasmissibili   dell’essere  umano  del  28   settembre  2012  (LEp);  visto  l’articolo  102  dell’ordinanza  concernente  la  lotta  contro  le  malattie    trasmissibili    dell’essere  umano  del  29   aprile  2015  (OEp);  vista  l’ordinanza  sui    provvedimenti  per  combattere  l’epidemia    di  COVID-19    nella    situazione  particolare  del  23  giugno  2021   (Ordinanza   COVID-19  situazione  particolare);  visto  l’articolo  40b  della  legge  cantonale  sulla   promozione  della   salute  e   il   coordinamento  sanitario  del  18   aprile   1989  (LSan),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente   decreto  esecutivo  stabilisce   provvedimenti  nel  settore  scolastico  pubblico  e  privato  al    fine   di    combattere  l’epidemia  di    COVID-19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  provvedimenti  definiti  dal  presente  decreto  esecutivo  sono  di  complemento  a   quanto  previsto  dall’ordinanza  COVID-19    situazione  particolare    del  23  giugno  2021    e  dalle    altre  disposizioni  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  della  mascherina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  principio  Art.  2  È    decretato    l’obbligo    per  gli  allievi    di  portare  una    mascherina  facciale  all’interno  degli  istituti  scolastici,  nonché  nel  corso  delle   attività  scolastiche  svolte  in immobili  terzi  esterni   alla  scuola:  a)   classi  delle  scuole  medie  pubbliche  e private  parificate;  1  b)    classi  delle    scuole  private  non    parificate  e    in  quelle  delle  scuole    speciali  pubbliche    e  che  accolgono  allievi  di    pari  età  di quelli  delle   classi   di    cui  alla   lettera  a);  c)   classi  delle  scuole  postobbligatorie  pubbliche  e private.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  eccezioni  Art.  3  1  Con  riferimento  all’articolo  2, sono  esentati  dall’obbligo  di    portare  la mascherina  facciale  gli  allievi  per  i  quali  è   possibile  provare   che  per  motivi  particolari,  segnatamente  di    natura   medica,  essi  non   la    possono  portare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quale   prova  dei  motivi  di natura  medica  è   richiesto  un  attestato  rilasciato   da   un  professionista  della  salute  abilitato  all’esercizio   della  professione  sotto  la    propria  responsabilità  professionale  secondo  la  legge  federale   sulle  professioni  mediche   universitarie   del  23  giugno   2006  o la legge  federale  sulle  professioni  psicologiche   del  18   marzo   2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Atti  delegati  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  dell’educazione,  della   cultura  e   dello  sport  è   autorizzato  a   pubblicare   un  modello  di piano  di protezione  che  contiene  le    prescrizioni  minime  che   vanno  trasposte  nei  piani  di  protezione  degli  istituti   scolastici  e   applicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tali  prescrizioni  possono  riferirsi   anche  ad  ambiti  non  direttamente  connessi  con  quanto  previsto  dal  presente  decreto  esecutivo,  segnatamente  al  personale  docente  e    non  docente  attivo  negli  istituti  scolastici   e all’organizzazione   delle   materie  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  penali  Art.  5  Le  violazioni  delle   disposizioni  del  presente  decreto  esecutivo  e   degli  atti  delegati   sono  perseguibili  penalmente  secondo  l’art.  83  LEp.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  e durata  Art.  6  Il   presente  decreto  esecutivo  entra  in    vigore  il   10  gennaio  2022  e   resta  in    vigore   fino  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  febbraio  2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   modificata  dal  DE  2.2.2022;  in    vigore   dal  7.2.2022  - BU  2022,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2022  ,  1.