Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti
                            Legge  concernente   le    competenze   organizzative  del  Consiglio  di Stato  e dei   suoi  dipartimenti  1  (del  25  giugno  1928)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  decreta:  Art.  1  Le  attribuzioni     e  le   competenze     del  Consiglio  di  Stato  sono  determinate  dalla  Costituzione  e   dalle  leggi.  Art.  1a  2  I  Consiglieri  di    Stato  non  possono  rivestire  altra  carica  pubblica  comunale,  cantonale  e  federale.  Art.  1b  3  1  I  Consiglieri  di  Stato  non  possono  esercitare  nessuna  professione,  commercio,  industria,  anche  solo  a   titolo  accessorio  od  occasionale  o   sotto  la    veste  del  mandato,  o   commetterne  l’esercizio  a   terze  dare  il   proprio  nome  o   avere  partecipazioni  o   retribuzioni  da   terzi  che   li  esercitano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  non  possono   neppure   occupare   il   posto  di    direttore,  di    gerente,  di    amministratore,   di    membro  dell’ufficio  di vigilanza  o di    revisione  di    società,  istituti,  imprese  o uffici   che   si propongono  scopo  di  lucro,  né  dar  loro   una  qualsiasi  attività,   anche  a   titolo  gratuito.  Art.  1c  4  1  Non  possono  trovarsi  contemporaneamente  nel  Consiglio  di  Stato    l’ascendente  e    il  discendente,  il   marito    e    la  moglie,    due  persone  che  vivono  in  unione  domestica  registrata  o  convivono  di    fatto,   i  fratelli,   lo    zio  e   i  nipoti  consanguinei,  il   suocero   e il   genero,   i  cugini  germani  e il  marito  e   il   fratello   di una   stessa  donna.  Le  stesse  incompatibilità  valgono  pure  per  gli  equivalenti  gradi  di    parentela  per   le donne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  cugini  germani  si    intendono  i  figli  di    due  fratelli,  di due  sorelle   o   di    un  fratello  ed  una  sorella.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   disposizioni  di cui  ai    capoversi  1 e   2   si    applicano  anche   al    Cancelliere  dello  Stato.  Art.  1d  5  Nel  caso  di  incompatibilità  si  applica  la  legge  sull’esercizio  dei  diritti  politici  del  19  novembre  2018.  Art.  1e  6  Il  Consiglio    di  Stato,  in  casi  eccezionali  e    solo  se  l’interesse  generale  lo  esige,    può  autorizzare  un  proprio  membro  -   in  quanto  ciò    non  ne  aggravi  in  modo  eccessivo  l’onere  degli  impegni  -  a    far  parte  della  direzione  o    dell’amministrazione    di  istituti  o    di  aziende    a    carattere  parastatale,  misto  o   privato,  se  il   Cantone  possiede    una  parte  del  capitale    sociale  o  un  diritto  di  partecipazione  agli  utili.  Art.  1f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consigliere  di Stato   dell’autorizzazione  di    cui   all’articolo  1e   deve  riversare  alla  cassa   cantonale  l’indennità  fissa  o   i  tantièmes  che   egli  percepisce  come  membro   del  consiglio  di  amministrazione  o della  direzione  degli  istituti  o   delle  aziende  sopraccitate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vanno  invece  a   suo  profitto  le indennità  di    trasferta   e   i  gettoni   di    presenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consigliere  di Stato  che  cessa   nelle  sue  funzioni  deve  mettere  a disposizione  del  Consiglio   di  Stato  i  mandati  che  ha   ricevuto  in    virtù  dell’articolo  1e.  Art.  2  1  Il  Consiglio  di  Stato  fissa    il  numero    dei  Dipartimenti  e   può  riunirli    o   variarli  mediante  decreto  esecutivo  da  pubblicarsi  sul  Bollettino  delle   leggi  e   sul  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  stipulare  mandati  di    prestazione   con   le    unità  amministrative   autonome.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   DL   14.3.1979;  in    vigore   dal  27.4.1979   - BU  1979,  96.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  introdotto   dalla   L   20.10.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2021,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art.  introdotto   dalla   L   20.10.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2021,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  introdotto   dalla   L   20.10.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2021,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  introdotto   dalla   L   20.10.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2021,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  introdotto   dalla   L   20.10.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2021,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dalla   L   20.10.2020;  in    vigore   dal  1.1.2021  - BU  2021,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   introdotto  dalla  L 11.10.2005;  in vigore   dal  4.4.2006  -  BU  2006,  133.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3  Il   Consiglio  di    Stato  emana  il   regolamento  per  le    sue   sedute  per  la    ripartizione  del  lavoro  tra  i  suoi  diversi   Dipartimenti  e   per  la    sua  Cancelleria.  Art.  4  9  1  Il  Consiglio  di    Stato,  mediante  regolamento,   designa  le    competenze  decisionali  delegate  ai  Dipartimenti,  alla  Cancelleria  dello  Stato   e   alle  unità  amministrative  subordinate;   esso  può  altresì  subdelegare  alle  unità   amministrative   subordinate  le    competenze  attribuite  direttamente  dalla  legge  ai  Dipartimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  esclusi  i  casi  nei  quali  la  Costituzione  o  il   diritto    federale  riservano  espressamente    la  competenza  decisionale  del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  può  prevedere  la facoltà  di    reclamo  contro   le decisioni  dei  Dipartimenti,   della  Cancelleria  e   delle  istanze   subordinate.  La  relativa  procedura  è   disciplinata  dal  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  10  Art.  4  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Quando  siano  proposte    a  differenti  Dipartimenti  più  istanze  aventi  il  medesimo  fondamento  di  fatto,  il   Consiglio  di  Stato,  d’ufficio,  su  istanza  di  parte  o   di  un  Dipartimento,    può  assegnare  l’istruzione   a un  solo   Dipartimento  o   sospendere   l’istruzione  di una  o   più  istanze  in attesa  della  istruzione  o   della  decisione  delle   altre.  Art.  4  ter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Il    Consiglio  di  Stato  o  i   Dipartimenti    da  esso  delegati,  possono    partecipare  alle  Conferenze  intercantonali  oppure  ad  analoghi  enti  e   contribuire  al loro   finanziamento.  Art.  4  quater  13  1  Il  membro     del  Consiglio  di   Stato     è   tenuto  a   denunciare  alle     autorità  di  perseguimento  penale  o al Consiglio  di Stato   i  crimini  e   i  delitti  perseguibili  d’ufficio   che  constata  o  gli  sono  segnalati   nell’esercizio  della  sua  funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di    segnalazione   al Consiglio   di Stato,  l’obbligo  di    denuncia  incombe  ad  esso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  fatti   salvi  gli  obblighi  di    denuncia  previsti  da  altre  leggi.  Art.  5  Coll’entrata  in  vigore  del    regolamento  del  Consiglio  di  Stato,  da    emanarsi    a    norma  dell’art.  1   del  presente   decreto,  resta  abrogata  la    legge  22  marzo   1855.  Art.  6  Il   presente  entra  in    vigore  14  dopo  trascorso  il   termine  per  l’esercizio  del  diritto   di  referendum  e   con  la sua  pubblicazione  nel  Bollettino  delle   leggi   e   degli  atti  esecutivi   del  Cantone.  Pubblicata  nel   BU  1928  ,  227.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  modificato  dal  L   8.11.1993;  in    vigore   dal  1.1.1994  -  BU  1993,  460;  precedente  modifica:  BU  1979,
                        
                        
                    
                    
                    
                96.
                            10  Cpv.  abrogato   dalla  L   24.9.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  introdotto  dal  DL  19.4.1966;  in vigore   dal  1.7.1966  -  BU  1966,  209.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dalla  L   20.4.2009;   in    vigore  dal  1.7.2009  -  BU  2009,   273.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art.  modificato  dalla  L   13.12.2021;  in    vigore  dal  1.3.2022   -  BU  2022,  50;  precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                252.
                            14  Entrata  in    vigore:  27   novembre   1928   -  BU  1928,  227.